IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244" che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al  n.  47,
recante "Nomina dei Ministri", con il quale la sen. prof.ssa Stefania
Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca; 
  Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,   n.   1592,   recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"; 
  Visto  il  regio  decreto  4  giugno   1938,   n.   1269,   recante
"Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori"; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante  "Esami  di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
  Visto il  decreto  ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1982,
n.  980,  e  successive  modificazioni,  recante  "Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di biologo"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,  n.
195,  concernente  "Regolamento  recante  modifica  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione
del tirocinio ai fini  dell'esame  di  Stato  per  l'esercizio  della
professione di biologo"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  1982,
n.  981,  e  successive  modificazioni,  recante  "Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di geologo"; 
  Visti i decreti ministeriali n. 239 e  240  del  13  gennaio  1992,
concernenti rispettivamente "Regolamento recante norme sul  tirocinio
pratico  post-lauream  per  l'ammissione  all'esame  di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  psicologo"   e
"Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo"; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992,  n.  152,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  7  gennaio  1976,  n.  3,  e  nuove  norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e  di
dottore forestale"; 
  Visto il decreto  ministeriale  21  marzo  1997,  n.  158,  recante
"Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale"; 
  Vista la legge 23 marzo 1993, n.  84,  recante  "Ordinamento  della
professione   di   assistente   sociale   e   istituzione   dell'albo
professionale"; 
  Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998,  n.  155,  concernente
"Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di assistente sociale"; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie"; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   28   novembre   2000   recante
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  concernente
"Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509"; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,    recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,    recante
"Determinazione delle classi delle lauree magistrali"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328,  recante  "Modifiche  ed  integrazioni  della   disciplina   dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti"; 
  Vista la richiesta congiunta delle Universita' La Sapienza  e  Roma
Tre, trasmessa con  nota  prot.  n.  4115/2014,  volta  ad  istituire
un'unica sede amministrativa e di svolgimento dell'esame di Stato  di
abilitazione  all'esercizio  della   professione   di   geologo,   da
attribuirsi ad anni alterni ai due atenei; 
  Udito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 16 dicembre 2015; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono indette nei mesi di giugno e  novembre  2016  la  prima  e  la
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di attuario e attuario iunior,  chimico  e  chimico
iunior, ingegnere  e  ingegnere  iunior,  architetto,  pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo e  biologo  iunior,  geologo  e  geologo  iunior,  psicologo,
dottore  in   tecniche   psicologiche   per   i   contesti   sociali,
organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche  per  i
servizi alla persona e alla comunita',  dottore  agronomo  e  dottore
forestale,  agronomo  e  forestale  iunior  e  biotecnologo  agrario,
assistente sociale specialista e assistente sociale. 
  Alle predette sessioni possono presentarsi i  candidati  che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine  stabilito
per ciascuna  sessione  dai  Rettori  delle  singole  universita'  in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.