IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la sen. prof.ssa Stefania Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"; Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e negli Istituti superiori"; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni"; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo"; Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" e "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo"; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale"; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante "Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale"; Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale"; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale"; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree magistrali"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista la richiesta congiunta delle Universita' La Sapienza e Roma Tre, trasmessa con nota prot. n. 4115/2014, volta ad istituire un'unica sede amministrativa e di svolgimento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, da attribuirsi ad anni alterni ai due atenei; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 dicembre 2015; Ordina: Art. 1 Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2016 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita', dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.