Alle Regioni e Province  autonome  di
                                Trento e di Bolzano - loro sedi 
                                Alle province 
                                Alle citta' metropolitane 
                                Ai comuni 
                                Agli     Organi     di      revisione
                                economico-finanziaria 
 
                                e, p.c. 
 
                                Alla Corte dei conti 
                                Segretariato generale 
                                Sezione delle Autonomie 
                                Roma 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                ministri 
                                Segretariato generale 
                                Dipartimento    per    gli     affari
                                regionali, il turismo e lo sport 
                                Dipartimento della protezione civile 
                                Struttura   di   missione   per    il
                                coordinamento        e        impulso
                                nell'attuazione  di   interventi   di
                                riqualificazione        dell'edilizia
                                scolastica 
                                Struttura  di  missione   contro   il
                                dissesto  idrogeologico  e   per   lo
                                sviluppo delle infrastrutture idriche 
                                Struttura  di  missione   contro   il
                                dissesto  idrogeologico  e   per   lo
                                sviluppo delle infrastrutture idriche 
                                Roma 
                                Al Ministero della giustizia 
                                Dipartimento      dell'organizzazione
                                giudiziaria,  del  personale  e   dei
                                servizi 
                                Roma 
                                Al Ministero dell'interno 
                                Dipartimento per gli affari interni e
                                territoriali 
                                Roma 
                                Al Gabinetto del Ministro - sede 
                                All'Ufficio  legislativo-economia   -
                                sede 
                                All'Ufficio   legislativo-finanze   -
                                sede 
                                All'ISTAT - Via Cesare Balbo, n. 16 -
                                Roma 
                                All'A.N.C.I. - Via dei  Prefetti,  n.
                                46 - Roma 
                                All' U.P.I. - Piazza Cardelli, n. 4 -
                                Roma 
                                Al Cinsedo - Via Parigi, n. 11 - Roma 
                                Alle  Ragionerie  territoriali  dello
                                Stato - loro sedi 
 
Premessa 
  La legge 28 dicembre 2015,  n.  208  (legge  di  stabilita'  2016),
all'art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a
734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre  2012,
n. 243, in materia di «Disposizioni per  l'attuazione  del  principio
del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,  sesto  comma,  della
Costituzione» in coerenza con gli impegni europei, ha previsto  nuove
regole  di  finanza  pubblica   per   gli   enti   territoriali   che
sostituiscono la disciplina del patto  di  stabilita'  interno  degli
enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. 
  Il  documento  conclusivo   della   «Indagine   conoscitiva   sulle
prospettive  di  riforma  degli  strumenti  e  delle   procedure   di
bilancio», approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro
e programmazione) della Camera dei deputati in data 10 novembre 2015,
ha sottolineato che, al pari dell'art. 15 della citata legge  n.  243
del 2012 relativo al bilancio dello  Stato,  anche  il  capo  IV  (in
materia di «Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti  locali
e  concorso  dei  medesimi  enti  alla  sostenibilita'   del   debito
pubblico») «dovrebbe applicarsi al bilancio approvato  nel  2016  per
l'anno successivo» e, quindi, a decorrere dall'anno 2017. 
  Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino  all'attuazione  della
citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica concorrono le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e  tutti  i
comuni, a prescindere  dal  numero  di  abitanti.  Ai  predetti  enti
territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo,  in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali  (art.
1, comma 710). 
  La nuova disciplina prevede che, per la  determinazione  del  saldo
valido  per  la  verifica  del  rispetto  dell'obiettivo  di  finanza
pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli  1,  2,
3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono  quelle  ascrivibili  ai
titoli 1, 2, 3 del  medesimo  schema  di  bilancio.  Viene,  inoltre,
specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e  nelle
spese finali  in  termini  di  competenza  e'  considerato  il  Fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al  netto  della  quota
riveniente  dal  ricorso  all'indebitamento.   La   possibilita'   di
considerare tra le entrate finali  rilevanti  ai  fini  del  pareggio
anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel  2016  il
rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha  effetti  espansivi  della
capacita' di spesa degli enti. 
  Con riguardo al patto  di  stabilita'  interno  degli  enti  locali
relativo all'anno 2015 o relativo agli anni  precedenti,  si  segnala
che il comma 707 del  richiamato  art.  1,  oltre  a  confermare  gli
adempimenti  degli  enti  locali  relativi  al  monitoraggio  e  alla
certificazione del patto di stabilita' interno 2015 di cui  ai  commi
19, 20 e 20-bis dell'art. 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
conferma altresi' l'applicazione delle sanzioni in  caso  di  mancato
rispetto del patto  relativo  all'anno  2015  o  relativo  agli  anni
precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del medesimo art.
31. Inoltre, il citato comma 707, ultimo periodo, specifica che  sono
fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, negli anni 2014  e
2015, dei patti orizzontali recati al comma  141  dell'art.  1  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'art. 1 della  legge
23  dicembre  2014,  n.  190,  e  al  comma  7  dell'art.  4-ter  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Analogamente,  per  le  regioni  a
statuto ordinario  e  per  la  Regione  Sardegna  restano  fermi  gli
adempimenti  relativi  al  monitoraggio  e  alla  certificazione  del
pareggio di bilancio per l'anno 2015 di cui ai commi  da  470  a  473
dell'art.  1  della  citata  legge   n.   190   del   2014,   nonche'
l'applicazione  delle  sanzioni   in   caso   di   mancato   rispetto
dell'obiettivo del pareggio di bilancio relativo all'anno 2015. 
  La legge di stabilita' 2016 conferma anche  i  cosidetti  patti  di
solidarieta', ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie
ai quali le citta' metropolitane, le  province  e  i  comuni  possono
beneficiare di maggiori  spazi  finanziari  ceduti,  rispettivamente,
dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. Al riguardo,
il comma 729 introduce una priorita'  nell'assegnazione  degli  spazi
ceduti dalle regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per  fusione
a partire dall'anno 2011. 
  E'  confermato,  altresi',  il  patto  nazionale  orizzontale   che
consente la redistribuzione  degli  spazi  finanziari  tra  gli  enti
locali a livello nazionale. 
  Inoltre, limitatamente all'anno 2016, i commi 20 e 683 dell'art.  1
della   legge   di   stabilita'   2016,    prevedono    l'esclusione,
rispettivamente, del contributo di 390 milioni  di  euro  complessivi
attribuito ai comuni nonche' del contributo di 1.900 milioni di  euro
complessivi attribuito alle regioni, dalle entrate finali valide  per
la verifica del saldo di finanza pubblica. 
  La legge di stabilita' 2016  prevede,  altresi',  l'esclusione  dal
computo del saldo individuato ai sensi dell'art. 1,  comma  710,  nel
limite massimo di 480 milioni di euro, delle  spese  sostenute  dagli
enti locali  per  interventi  di  edilizia  scolastica  (comma  713),
nonche' degli interventi di bonifica ambientale nel limite massimo di
20 milioni di euro (comma 716). Ulteriori  esclusioni  di  spesa  per
l'anno 2016 sono previste a favore degli enti  locali  delle  Regioni
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal  sisma  del  20  e  29
maggio 2012 (comma 441) e per le spese sostenute da Roma Capitale per
la realizzazione del Museo nazionale della Shoah (comma 750). 
  Da ultimo, si evidenzia che l'art. 1, comma  762,  della  legge  di
stabilita' 2016, tenuto conto dell'introduzione delle nuove regole di
finanza pubblica per gli enti territoriali,  interviene  a  precisare
che le norme relative al contenimento della spesa  di  personale  che
presuppongono  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno   si
intendono  ora  riferite  al  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica. Inoltre, per i comuni non  sottoposti  fino  al  2015  alle
regole  del  patto  di  stabilita'  interno  (comuni  fino  a   1.000
abitanti),  si  precisa  che,  in  materia  di  spesa  di  personale,
continuano ad applicarsi le disposizioni specifiche ad essi riferite. 
A. Enti assoggettati alle nuove regole di finanza pubblica 
A.1 Regioni e province autonome,  citta'  metropolitane,  province  e
comuni 
  L'art. 1, comma 709, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  prevede
il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da
parte degli enti di cui  al  comma  1  dell'art.  9  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. Sono assoggettati, pertanto, alle nuove regole
di finanza pubblica le regioni e  le  province  autonome,  le  citta'
metropolitane, le province e i comuni. Al riguardo, si  segnala  che,
qualora sia approvato in via definitiva l'emendamento 4.64 al disegno
di legge A.C. 3513-A di conversione in  legge  del  decreto-legge  30
dicembre 2015, n.  210,  recante  «Proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative», per  i  comuni  istituiti  a  seguito  dei
processi di fusione (enti derivanti da fusione per unione o gli  enti
incorporanti a seguito di fusione per incorporazione) previsti  dalla
legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro la  data
del 1° gennaio  2016,  l'obbligo  del  rispetto  delle  nuove  regole
decorre dal 1° gennaio 2017. 
  Gli enti locali che sono soggetti per la prima  volta  al  concorso
degli obiettivi di finanza pubblica e che, quindi, sono  tenuti  alla
comunicazione  del  monitoraggio  e   alla   certificazione,   devono
accreditarsi al  sistema  web  appositamente  previsto  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it,    richiedendo     una     utenza
caratterizzata da un codice identificativo (User ID  ovvero  il  nome
utente) e da una password. Qualora il nuovo  ente  disponga  gia'  di
credenziali   d'accesso   ad   altri   applicativi   del    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,   dovra'   utilizzare   le   stesse
credenziali per accedere all'applicativo «pareggiobilancio». 
  Gli enti gia' accreditati al sistema web appositamente previsto per
il      patto      di      stabilita'      interno      all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, possono utilizzare il  codice
identificativo e la password  gia'  in  uso  per  accedere  al  nuovo
sistema web del «pareggiobilancio». Per gli utenti  gia'  accreditati
viene richiesto esclusivamente l'aggiornamento, ovvero l'integrazione
dei dati gia' presenti, al fine di favorire  un  canale  sempre  piu'
efficace di comunicazione. 
  Si segnala che  la  password  scade  dopo  180  giorni  dall'ultimo
accesso nel sito del patto di stabilita' interno. Pertanto, se  entro
180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie  User
ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema. 
  Per  ulteriori  dettagli  sulle  modalita'  di   accreditamento   e
integrazione dell'anagrafica si veda l'allegato ACCESSO  WEB/16  alla
presente circolare (Allegato 1). 
A.2 Roma Capitale 
  In considerazione della specificita' della  citta'  di  Roma  quale
Capitale della Repubblica, il decreto legislativo 18 aprile 2012,  n.
61, che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma  Capitale  ai
sensi dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ha previsto  una
particolare  procedura  per  il  concorso  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica da parte del Comune di Roma. 
  In  particolare,  il  comma  1  dell'art.  12  del  citato  decreto
legislativo n. 61 del 2012 prevede che Roma capitale concordi con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun
anno,  le  modalita'  e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 
  A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la
proposta di accordo al Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  In
caso di mancato  accordo,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, il concorso  di  Roma  Capitale  alla  realizzazione  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  e'  determinato  sulla  base  delle
disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale. 
A.3 Autonomie speciali 
  Anche le Autonomie speciali sono tenute a garantire, dall'esercizio
2016, l'equilibrio tra entrate finali e spese finali  in  termini  di
competenza finanziaria, fermo restando, negli anni 2016 e 2017 per le
Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto  Adige  e
Sicilia, nonche' per le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  la
disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1,  commi
454 e seguenti, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (legge  di
stabilita' 2013) come  attuata  dagli  Accordi  sottoscritti  con  lo
Stato. 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 734, della legge  di  stabilita'  2016,
per gli anni 2016 e 2017, nei  confronti  delle  predette  regioni  e
Province autonome di Trento e di Bolzano non  si  applica  il  regime
sanzionatario previsto dall'art. 1, comma 723, della richiamata legge
di  stabilita'  2016  a  carico  degli  enti  territoriali  che   non
conseguono l'equilibrio tra entrate finali e spese finali in  termini
di competenza. 
  Diversamente, la Regione Sardegna - alla quale,  gia'  a  decorrere
dall'anno 2015, non si applicano  i  limiti  di  spesa  previsti  dal
citato comma 454 dell'art. 1  della  legge  n.  228  del  2012  e  le
disposizioni in materia di  patto  di  stabilita'  interno  ai  sensi
dell'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 -
e' soggetta alla medesima disciplina concernente i vincoli di finanza
pubblica prevista per le regioni a statuto ordinario e per  gli  enti
locali. 
B. Determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica per il triennio
2016-2018 
B.1 Indicazioni generali 
  La  nuova  disciplina  prevede  che  tutti  gli  enti  territoriali
concorrono agli obiettivi di finanza pubblica  conseguendo  un  saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate  finali  e  le
spese finali, come eventualmente modificato dai patti i  solidarieta'
di cui ai commi da 728 a 732 (cfr.  paragrafo  E)  e  fermo  restando
quanto previsto dal comma 707,  ultimo  periodo,  dell'art.  1  della
legge di stabilita' 2016. Quest'ultimo comma specifica che sono fatti
salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni  2014  e  2015
dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'art. 1 della legge  13
dicembre 2010, n. 220, al  comma  483  dell'art.  1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'art. 4-ter del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16 (cfr. paragrafo B.4). 
  Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto
dell'obiettivo di finanza pubblica, le  entrate  finali  e  le  spese
finali,  di  cui  allo  schema  di  bilancio  previsto  dal   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  sono  quelle  ascrivibili  ai
seguenti titoli: 
    Entrate finali 
      1 - Entrate  correnti  di  natura  tributaria,  contributiva  e
perequativa 
      2 - Trasferimenti correnti 
      3 - Entrate extratributarie 
      4 - Entrate in c/capitale 
      5 - Entrate da riduzioni di attivita' finanziarie 
    Spese finali 
      1 - Spese correnti 
      2 - Spese in c/capitale 
      3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie. 
  Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in
termini di competenza e' considerato il Fondo pluriennale  vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota  riveniente  dal  ricorso
all'indebitamento (cfr. paragrafo B.2). 
  Gli stanziamenti del Fondo crediti di  dubbia  esigibilita'  e  dei
Fondi spese e rischi futuri concernenti  accantonamenti  destinati  a
confluire nel risultato di amministrazione  non  vengono  considerati
tra le spese finali,  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli
obiettivi di finanza pubblica (cfr. paragrafo B.3). 
B.2 Fondo pluriennale vincolato 
  Nell'ambito  del  principio  contabile  applicato  concernente   la
contabilita' finanziaria (di  cui  all'allegato  n.  4/2  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011), al  punto  5.4  viene  disciplinato  il
Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di un  fondo  finanziario  che
garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi  a
quello in corso, costituito da risorse gia' accertate  nell'esercizio
in corso, ma  destinate  al  finanziamento  di  obbligazioni  passive
dell'ente esigibili  in  esercizi  successivi  a  quello  in  cui  e'
accertata   l'entrata.   Il   Fondo   pluriennale   vincolato   nasce
dall'esigenza di applicare il principio della competenza  finanziaria
cosiddetta 'potenziata' di cui all'allegato 1 del decreto legislativo
n.  118  del  2011  e  di  rendere  evidente  la  distanza  temporale
intercorrente tra  l'acquisizione  dei  finanziamenti  e  l'effettivo
impiego di tali risorse. Il Fondo pluriennale  vincolato  e'  formato
solo  da  entrate  correnti  vincolate  e  da  entrate  destinate  al
finanziamento di investimenti, accertate  e  imputate  agli  esercizi
precedenti a quelli di imputazione delle  relative  spese.  Prescinde
dalla natura vincolata o  destinata  dell'entrata  esclusivamente  il
Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario e
straordinario dei residui. Il Fondo pluriennale vincolato e' formato,
altresi',  nei  casi  specifici  riferiti  alla  premialita'  ed   al
trattamento accessorio del personale dell'anno in corso, da liquidare
nell'anno successivo, e  per  la  copertura  di  spese  derivanti  da
conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilita' non e'
determinabile (di cui all'allegato n. 4/2, paragrafo 5,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011). 
  La disciplina generale del Fondo pluriennale vincolato prevede che,
alla fine  dell'esercizio,  nel  caso  in  cui  l'entrata  sia  stata
accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata,  tutti  gli
stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli  relativi  al
Fondo pluriennale vincolato), costituiscono economia  di  bilancio  e
danno  luogo  alla  formazione  di  una  quota   del   risultato   di
amministrazione dell'esercizio. 
  In  deroga  alla  disciplina  generale,  il   principio   contabile
specifica  che  possono  essere  finanziate  dal  Fondo   pluriennale
vincolato (e solo ai fini della sua determinazione): 
    a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi
a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'art. 3,  comma
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  esigibili  negli
esercizi  successivi  anche  se   non   interamente   impegnate.   La
costituzione del Fondo per l'intero quadro  economico  e'  consentita
solo in presenza  di  impegni  assunti  sulla  base  di  obbligazioni
giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilita', anche  se
relative solo ad alcune voci,  escluse  le  spese  sostenute  per  la
progettazione; 
    b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi
dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro  economico
dell'opera (ancorche' non impegnate). Per quanto attiene le voci  del
quadro economico valgono i vincoli di cui al punto a). 
  In assenza di aggiudicazione definitiva, entro  l'anno  successivo,
le risorse accertate cui il Fondo pluriennale vincolato si  riferisce
confluiscono  nell'avanzo  di  amministrazione   vincolato   per   la
riprogrammazione  dell'intervento   in   c/capitale   ed   il   Fondo
pluriennale vincolato deve essere ridotto di pari importo. 
  Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione del saldo
finale di competenza, gli enti, pertanto, sommano all'ammontare delle
entrate  accertate  l'importo  del  Fondo  pluriennale  vincolato  di
entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente
dal ricorso  all'indebitamento,  e  sommano  al  totale  delle  somme
impegnate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente
e in conto capitale. 
  In  sede  di  monitoraggio  finale,  ai  fini  del  rispetto  degli
obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere indicati  gli  importi
del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di  spesa,  sia  per  la
parte corrente che per la parte in conto  capitale,  al  netto  della
quota  riveniente  dal  ricorso  all'indebitamento,  risultanti   nel
rendiconto di gestione. 
B.3 Fondo crediti di dubbia  esigibilita'  e  Fondi  spese  e  rischi
futuri 
  Nell'ambito  del  principio  contabile  applicato  concernente   la
contabilita' finanziaria (di  cui  all'allegato  n.  4/2  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011), al  punto  3.3  viene  disciplinato  il
Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'.  Si  tratta  di  un  fondo,
stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte  corrente  e  in
conto capitale, il cui ammontare  e'  determinato  in  considerazione
della dimensione  degli  stanziamenti  relativi  ai  crediti  che  si
prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e
dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque  esercizi  precedenti
(la media del  rapporto  tra  incassi  e  accertamenti  per  ciascuna
tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' non e'  oggetto  di  impegno  e  genera  un'economia  di
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione  come  quota
accantonata. 
  Le altre tipologie di Fondi per le  quali  e'  possibile  prevedere
stanziamenti di bilancio in sede di previsione,  e  nel  corso  della
gestione, sono: 
    a) Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste; 
    b) Fondi speciali (solo per le regioni e le Province autonome); 
    c) Fondo contenziosi; 
    d) Fondo perdite societa' partecipate; 
    e) Altri fondi spese e rischi futuri. 
  Il Fondo di riserva per spese obbligatorie  e  impreviste,  di  cui
alla lettera a), e' uno strumento ordinario destinato a garantire  il
rispetto del principio della flessibilita' di bilancio,  individuando
all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di
bilancio la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti  dalle
circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono  manifestare
nel corso dell'esercizio  e  di  modificare  i  valori  a  suo  tempo
approvati dagli organi di governo. Per gli enti  locali  il  predetto
fondo e' stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e  non
superiore  al  2  per  cento  del  totale  delle  spese  correnti  di
competenza previste  in  sede  di  predisposizione  del  bilancio  di
previsione. 
  I Fondi speciali di cui alla lettera b) sono iscritti nel  bilancio
delle regioni e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  per
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi  che  si
perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (art.  49  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011). 
  Il Fondo contenziosi,  di  cui  alla  lettera  c),  e'  accantonato
dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei
potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalita'  previste
dal principio applicato della contabilita' finanziaria al punto  5.2,
lettera h). Si e', pertanto, in presenza di una obbligazione  passiva
condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o  del
ricorso), con riferimento al quale l'ente non puo'  impegnare  alcuna
spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con  riferimento  ad  una
obbligazione  gia'  sorta,  per  la  quale  e'  stato  gia'   assunto
l'impegno,  l'ente  deve  conservare  l'impegno  e   non   effettuare
l'accantonamento per la parte  impegnata.  L'accantonamento  riguarda
solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. 
  Il Fondo perdite societa' partecipate di cui  alla  lettera  d)  e'
previsto dall'art. 1, comma 551, della legge n.  147  del  2013,  nel
caso in cui  le  aziende  speciali,  le  istituzioni  e  le  societa'
partecipate dagli enti presentino un risultato di esercizio  o  saldo
finanziario negativo. 
  Da ultimo, i Fondi di cui alla lettera e),  riguardanti  passivita'
potenziali, possono essere previsti, in sede di  predisposizione  del
bilancio di previsione, tenendo conto delle specificita'  di  ciascun
ente. 
  Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli  enti
territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di  previsione,
non considerano tra le  spese  finali  il  Fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' e i Fondi di cui alle lettere c), d) ed e)  destinati  a
confluire nel risultato di amministrazione. 
  Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla
lettera a), essendo uno strumento ordinario destinato a garantire  il
rispetto del principio  di  flessibilita'  del  bilancio,  non  viene
considerato tra i  Fondi  destinati  a  confluire  nel  risultato  di
amministrazione. 
  Anche i Fondi speciali di cui alla lettera b), in quanto  destinati
a far fronte agli oneri derivanti dai  provvedimenti  legislativi  in
corso di approvazione, non sono destinati a confluire  nel  risultato
di amministrazione. 
  Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai  fini
del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo crediti di
dubbia esigibilita' e i Fondi di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)
destinati  a  confluire  nell'avanzo  di  amministrazione  non   sono
considerati tra le spese finali. 
  Cio' amplia la  capacita'  di  spesa  degli  enti  permettendo,  ad
esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il
Fondo crediti dubbia esigibilita' - esclusivamente per la  quota  non
finanziata dall'avanzo e per i Fondi spese e rischi futuri di ciascun
anno  di  programmazione  destinati  a   confluire   nell'avanzo   di
amministrazione - l'avanzo di  amministrazione  libero,  destinato  e
vincolato  riferito  al  precedente  esercizio.  La  possibilita'  di
utilizzare l'avanzo di amministrazione libero, destinato e  vincolato
riferito  al  precedente  esercizio,  permettera'  di  avere  effetti
positivi sugli investimenti. 
B.4 Effetti dei  Patti  nazionali  e  regionali  relativi  agli  anni
precedenti ed a quello in corso 
  Come gia' anticipato, la nuova  disciplina  prevede  che  gli  enti
territoriali  concorrono   agli   obiettivi   di   finanza   pubblica
conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza,  tra  le
entrate finali e le spese finali, come eventualmente  modificato  per
effetto  dell'adesione  ai  nuovi  patti  di  solidarieta'   relativi
all'anno 2016 (art. 1, commi da 728 a 732 della legge  di  stabilita'
2016) e fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli  anni
2014 e 2015 dei patti orizzontali relativi agli obiettivi  del  patto
di stabilita' interno (comma 141 dell'art. 1 della legge n.  220  del
2010, comma 483 dell'art. 1 della legge n. 190 del  2014  e  comma  7
dell'art. 4-ter del decreto-legge n.  16  del  2012).  Il  saldo  non
negativo tra le entrate finali e le spese finali di ciascun ente  e',
pertanto, rideterminato tenendo conto degli effetti connessi alla sua
partecipazione ai patti di solidarieta' negli anni 2014, 2015 e 2016. 
  Al fine di agevolare l'attivita' di programmazione di ciascun  ente
locale,  e'  stato  predisposto  l'allegato  «PATTI  DI  SOLIDARIETA'
2014-2015»   (Allegato   2)   contenente,   per    ciascuna    citta'
metropolitana, provincia e comune, gli importi  delle  variazioni  al
predetto saldo finale di competenza per  l'anno  2016  connesse  agli
effetti derivanti  dalla  partecipazione  ai  patti  di  solidarieta'
relativi agli anni 2014 e 2015. 
  Al riguardo, si precisa che, nel caso in cui  l'ente  ha  acquisito
spazi finanziari negli anni  2014  e  2015,  l'importo  indicato  nel
suddetto allegato  ha  segno  positivo  nel  2016  (restituzione)  e,
pertanto, nell'anno 2016, l'ente dovra' conseguire un saldo  positivo
tra le entrate finali e le spese finali maggiore o uguale agli  spazi
finanziari acquisiti.  A  titolo  esemplificativo,  nel  caso  di  un
importo pari a + 100 (in migliaia di euro) riferito alla restituzione
di competenza dell'anno 2016 degli spazi  finanziari  precedentemente
acquisiti, le entrate finali,  in  termini  di  competenza,  dovranno
essere superiori alle spese finali, in termini di competenza, per  un
importo almeno pari a 100 (in migliaia di euro) e,  conseguentemente,
il saldo finale di competenza di cui alla lettera  O  del  «Prospetto
allegato al bilancio di previsione» (Allegato 3) (cfr. paragrafo C.1)
dovra' essere algebricamente uguale o maggiore a +100 (in migliaia di
euro). 
  Invece, nel caso in cui l'ente ha  ceduto  spazi  finanziari  negli
anni 2014 e 2015, l'importo indicato nel suddetto allegato  ha  segno
negativo  (recupero)  e,  pertanto,  nell'anno  2016  l'ente   potra'
conseguire un saldo negativo tra le entrate finali e le spese  finali
minore  o   uguale   agli   spazi   finanziari   ceduti.   A   titolo
esemplificativo, nel caso di un importo pari a - 100 (in migliaia  di
euro) riferito al recupero di competenza dell'anno 2016  degli  spazi
finanziari precedentemente ceduti, le entrate finali, in  termini  di
competenza, potranno essere minori alle spese finali, in  termini  di
competenza, fino a un importo pari a 100 (in  migliaia  di  euro)  e,
conseguentemente, il saldo finale di competenza di cui  alla  lettera
O, del «Prospetto allegato al bilancio di  previsione»  (Allegato  3)
(cfr. paragrafo C.1) potra' essere algebricamente uguale o maggiore a
-100 (in migliaia di euro). 
  Il saldo tra le entrate finali e le spese  finali,  in  termini  di
competenza, valido ai fini della verifica degli obiettivi  di  saldo,
rideterminato per effetto  delle  variazioni  (positive  o  negative)
connesse all'applicazione dei patti di solidarieta' negli anni 2014 e
2015, e' definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto
dalle variazioni previste dalle nuove norme  afferenti  ai  patti  di
solidarieta' fra enti territoriali per l'anno  2016  (cfr.  paragrafo
E). 
  Per l'inserimento degli importi derivanti dagli effetti  dei  patti
nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed  a  quello  in
corso nel «Prospetto allegato al bilancio di previsione» si rinvia al
paragrafo dedicato (cfr. paragrafo C.1). 
C. Riflessi delle nuove regole sulle previsioni di bilancio  e  sulla
gestione 
C.1 Prospetto allegato al bilancio di previsione 
  L' art. 1, comma 712, della legge di stabilita' 2016,  prevede  che
gli enti territoriali, a decorrere dall'anno  2016,  sono  tenuti  ad
allegare  al  bilancio  di  previsione  un   prospetto   obbligatorio
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate  finali  e
le spese finali, in termini di competenza. La disposizione  specifica
che, a tal fine, non vengono considerati gli stanziamenti  del  Fondo
crediti di dubbia esigibilita' e dei  Fondi  spese  e  rischi  futuri
destinati  a  confluire  nel  risultato  di   amministrazione   (cfr.
paragrafo B.3). 
  Restano fermi gli  equilibri  previsti  dall'art.  40  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011 (per le regioni) e dall'art.  162,  comma
6, del TUEL (per gli enti locali). 
  Il prospetto, definito ai sensi dell'art. 11, comma 11, del decreto
legislativo n.  118  del  2011,  ovvero  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali (ARCONET), e' stato predisposto tenendo  conto  dei
seguenti elementi: 
    Inclusione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, per il
solo anno 2016 (cfr. paragrafo B.2); 
    Esclusioni  di  entrata  e  di  spesa  degli  enti  locali  (cfr.
paragrafo D); 
    Fondo crediti di dubbia  esigibilita'  e  Fondi  spese  e  rischi
futuri, destinati a confluire nel risultato di amministrazione  (cfr.
paragrafo B.3); 
    Effetti dei  patti  nazionali  e  regionali  relativi  agli  anni
precedenti ed a quello in corso (cfr. paragrafi B.4 ed E). 
  Al riguardo, si segnala che il richiamato prospetto, da  compilarsi
per tutto il triennio 2016 -2018 sulla base delle regole  di  finanza
pubblica previste dalla legge di stabilita' 2016 - e' stato approvato
dalla Commissione ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016 ed  e'  in
corso di definizione l'iter del relativo decreto. 
  Il saldo tra le entrate finali e le spese  finali,  in  termini  di
competenza, valido ai fini della verifica del rispetto dei  saldi  di
finanza pubblica, e' indicato alla lettera O, di  cui  al  «Prospetto
allegato al bilancio di previsione» (Allegato 3)  ed  e'  dato  dalla
somma algebrica del Fondo pluriennale vincolato di entrata per  spese
correnti (lettera A), del Fondo pluriennale vincolato di entrata  per
spese in conto capitale al netto delle  quote  finanziate  da  debito
(lettera B), delle Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (lettera H) e delle Spese finali valide ai fini dei saldi di
finanza pubblica (lettera N). L'inclusione nel saldo  di  riferimento
del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della
quota  riveniente  da  ricorso  all'indebitamento,  come  piu'  volte
richiamato, e' prevista per il solo anno 2016. 
  Il saldo cosi' individuato deve  tenere  conto  degli  effetti  dei
patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello
in  corso;  la  seconda  parte  del   prospetto   prevede,   infatti,
l'eventuale dettaglio degli effetti dei  patti  di  solidarieta'  che
porta all'equilibrio finale non negativo (pari o superiore  a  zero).
In merito a quest'ultima sezione occorre segnalare che  l'importo  di
cui agli effetti derivanti  dai  patti  di  solidarieta'  degli  anni
precedenti deve essere indicato con segno algebrico opposto a  quello
riportato nell'allegato «PATTI DI SOLIDARIETA'  2014-2015»  (Allegato
2) (cfr. paragrafo B.4). Ne consegue,  pertanto,  che,  nel  caso  di
restituzione di spazi acquisiti dall'ente negli  anni  2014  e  2015,
l'importo deve essere indicato  con  il  segno  negativo.  Nel  caso,
invece, di recupero spazi ceduti dall'ente negli anni  2014  e  2015,
l'importo deve essere indicato con il segno positivo. 
  Da ultimo, si evidenzia che e' stata prevista  la  possibilita'  di
inserire, gia' in sede di predisposizione del bilancio di previsione,
l'importo degli spazi finanziari che si prevede di cedere  nel  corso
del triennio (2016-2018) per i  patti  nazionali  e  regionali  (cfr.
paragrafo E). In tal modo e' garantito, gia' in sede di redazione del
bilancio previsionale, il rispetto  dell'equilibrio  finale  (pari  o
superiore a zero) comprensivo degli effetti  dei  patti  regionali  e
nazionali, desunto dalla  somma  algebrica  del  «Saldo  tra  entrate
finali e spese finali valide ai fini dei saldi di  finanza  pubblica»
(lettera  O)  e  gli  effetti  dei  patti   regionali   e   nazionali
dell'esercizio 2016  (solo  cessione)  e  degli  esercizi  precedenti
(cessione e recupero). 
  La disposizione in parola mira, infatti, a far si' che il  rispetto
delle regole del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica  costituisca   un   vincolo   all'attivita'   programmatoria
dell'ente, anche al  fine  di  consentire  all'organo  consiliare  di
vigilare gia' in sede di approvazione del bilancio di previsione.  Il
bilancio oggetto di approvazione deve pertanto consentire il rispetto
del saldo di finanza pubblica, come determinato nel prospetto di  cui
al comma 712, e non risulta possibile addivenire all'approvazione  di
un bilancio difforme. Nel caso di bilancio gia' approvato e  difforme
l'ente e' tenuto a porre  rimedio  con  immediatezza.  Il  prospetto,
allegato al bilancio di previsione, e' conservato  a  cura  dell'ente
medesimo  e  non  deve  essere  trasmesso  a  questo  Ministero.  Con
riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al  bilancio
di previsione gia' approvato  mediante  delibera  di  variazione  del
bilancio approvata dal  Consiglio  entro  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di  cui  all'art.  11,  comma  11,  del
richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  Infine, si fa presente che  anche  il  prevedibile  sforamento  del
saldo obiettivo di finanza pubblica, evidenziato gia' nel corso della
gestione  finanziaria,  puo'  essere  oggetto  di   verifica   e   di
segnalazione da parte  della  magistratura  contabile  affinche'  gli
organi elettivi possano adottare tutti i provvedimenti  correttivi  e
contenitivi finalizzati a non  aggravare  la  situazione  finanziaria
dell'ente. 
C.2 Gestione: aggiornamento del prospetto  allegato  al  bilancio  di
previsione 
  Nel  corso  della  gestione  finanziaria,  e'  possibile  apportare
variazioni al bilancio di previsione approvato, tenendo  conto  delle
disposizioni previste dall'art. 51 del decreto legislativo n. 118 del
2011, nonche' dagli articoli 175 e 176  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (TUEL). Nel caso in cui le  variazioni  apportate
nel corso della gestione comportino  delle  rettifiche  al  prospetto
allegato al bilancio  di  previsione  (cfr.  paragrago  C.1),  l'ente
provvede  ad  adeguare  il  prospetto  contenente  le  previsioni  di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai  fini  della
verifica del saldo tra le  entrate  finali  e  le  spese  finali,  in
termini di competenza, valido ai  fini  del  rispetto  dei  saldi  di
finanza pubblica e lo allega alla  delibera  dell'organo  consiliare,
ovvero  al  provvedimento  amministrativo  nei   casi   espressamente
previsti dall'art. 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011  e  dai
commi 5-bis e 5-quater, dell'art. 175 del decreto legislativo n.  267
del 2000. 
  Il prospetto allegato al bilancio di previsione e' aggiornato,  con
le medesime modalita', anche per l'eventuale modifica  degli  importi
derivanti dagli effetti dei  patti  nazionali  e  regionali  relativi
all'anno 2016. 
C.3 Contenimento della spesa 
  Per quanto concerne la gestione della spesa, l'art.  56,  comma  6,
del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'art. 183,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, dispongono  che  il  funzionario
che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa   «ha
l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che   il   programma   dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti  di
bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto,
che, oltre a verificare le condizioni di  copertura  finanziaria,  il
predetto funzionario deve verificare anche  la  compatibilita'  della
propria attivita' di impegno e pagamento con  i  limiti  previsti  di
concorso degli enti territoriali ai saldi  di  finanza  pubblica.  In
particolare, per l'anno  2016,  deve  verificare  la  coerenza  della
propria attivita'  di  impegno  rispetto  al  prospetto  obbligatorio
allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi  C.1  e  C.2).  La
violazione  dell'obbligo  di  accertamento  in   questione   comporta
responsabilita' disciplinare ed amministrativa a carico del  predetto
funzionario. 
  Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 14, comma  1,  lettera
d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  il  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato,  in  virtu'  delle  esigenze   di
controllo e di monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,
provvede ad  effettuare,  tramite  i  Servizi  ispettivi  di  finanza
pubblica,    verifiche    sulla    regolarita'     della     gestione
amministrativo-contabile degli enti locali  volte  a  rilevare  anche
scostamenti  dagli  obiettivi  di  finanza  pubblica   ed   eventuali
comportamenti elusivi. 
D. Esclusioni 
  Le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate  finali  e  dalle
spese finali, in  termini  di  competenza,  valide  per  il  rispetto
dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, determinato per  ciascun
ente, sono esclusivamente quelle previste per il solo anno 2016,  dai
commi 20, 441, 683, 713, 716  e  750,  dell'art.  1  della  legge  di
stabilita' 2016. 
  Ne consegue che non sono consentite esclusioni dal saldo di finanza
pubblica, di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge  di  stabilita'
2016, di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle norme di
seguito riportate, atteso che ogni esclusione richiede uno  specifico
intervento legislativo che si faccia  carico  di  rinvenire  adeguate
risorse  compensative  a  salvaguardia  degli  equilibri  di  finanza
pubblica. 
D.1 Contributo di 1.900 milioni di euro (Regioni) 
  Il comma 683 dell'art. 1 della legge di  stabilita'  2016  dispone,
per il solo anno 2016, l'esclusione, dalle entrate finali valide  per
la verifica del saldo di finanza pubblica, del  contributo  di  1.900
milioni di euro complessivi  attribuito  alle  regioni.  Il  predetto
contributo,   ripartito   fra   ciascuna   regione   come    indicato
nell'allegato n. 7 annesso alla citata legge, puo' essere  modificato
a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire,
entro il 31 gennaio 2016, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
D.2 Contributo di 390 milioni di euro (Comuni) 
  Il comma 20 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016 dispone, per
il solo anno 2016, l'esclusione, dalle entrate finali valide  per  la
verifica  del  conseguimento  del  saldo  di  finanza  pubblica,  del
contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni. 
  L'attribuzione  dell'importo  a  ciascun  comune  e'  demandata  ad
apposito decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  28
febbraio 2016, in proporzione alle somme  attribuite,  ai  sensi  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  6  novembre  2014
(Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2014, n. 271 - S.O.). 
D.3 Edilizia scolastica (Enti locali) 
  Il comma 713 dell'art. 1 della legge di  stabilita'  2016  dispone,
per il solo anno 2016, l'esclusione,  nella  misura  massima  di  480
milioni di euro, dalle  spese  finali  valide  per  la  verifica  del
rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al  comma  710,  delle  spese
sostenute dagli enti locali per  interventi  di  edilizia  scolastica
effettuati a valere  sull'avanzo  di  amministrazione  e  su  risorse
rivenienti dal ricorso al debito. 
  A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine  perentorio
del 1° marzo 2016, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Struttura   di   missione   per   il   coordinamento   e    l'impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica, secondo le modalita' individuate e  pubblicate  sul  sito
istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari  di  cui
necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica. 
  Gli spazi finanziari sono attribuiti  secondo  il  seguente  ordine
prioritario: 
    a) spese sostenute per  gli  interventi  di  edilizia  scolastica
avviati dai comuni ai sensi dell'art. 48, comma 1, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, spese sostenute dalle province e dalle  citta'
metropolitane per  interventi  di  edilizia  scolastica,  nell'ambito
delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 467, della  legge
23 dicembre 2014, n.  190,  nonche'  spese  sostenute  dai  comuni  a
compartecipazioni  e  finanziamenti   della   Banca   europea   degli
investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia  scolastica
esclusi dal beneficio  di  cui  al  citato  art.  48,  comma  1,  del
decreto-legge n. 66 del 2014; 
    b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti  di
bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione  di  mutuo,
per interventi di edilizia scolastica finanziati con  le  risorse  di
cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104; 
    c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte
degli enti locali. 
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro  il  15
aprile 2016, sono individuati gli enti locali beneficiari e l'importo
dell'esclusione.  Nel  caso  in  cui   le   richieste   eccedano   la
disponibilita', la ripartizione degli  spazi  finanziari  avviene  in
misura proporzionale alle singole richieste. 
  Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene  ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  concernente
procedure di monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere
pubbliche, di verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. 
D.4 Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 
  Per il solo anno 2016, il comma 441  dell'art.  1  della  legge  di
stabilita' 2016 dispone a favore degli  enti  locali  individuati  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74  e
dell'art.  67-septies  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
l'esclusione,  dalle  spese  finali  valide  per  la   verifica   del
conseguimento dell'obiettivo di  saldo  di  finanza  pubblica,  delle
spese  sostenute  con  risorse  proprie  provenienti  da   erogazioni
liberali e donazioni  da  parte  di  cittadini  privati  ed  imprese,
nonche' da indennizzi derivanti da polizze assicurative,  finalizzate
a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo di
15 milioni di euro. 
  L'ammontare delle spese da escludere per ciascun ente  dalle  spese
finali per la  verifica  del  rispetto  dell'obiettivo  di  saldo  di
finanza pubblica e'  determinato  dalla  regione  Emilia-Romagna  nel
limite di 12 milioni di euro e dalle Regioni Lombardia e  Veneto  nel
limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione. 
  Entro il 30 giugno 2016, le regioni dovranno comunicare i  suddetti
importi al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  ai  comuni
interessati. 
D.5 Bonifica ambientale (Enti locali) 
  L'art. 1, comma 716, della legge di stabilita' 2016 dispone, per il
solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 20  milioni  di
euro,  dalle  spese  finali  valide  per  la  verifica  del  rispetto
dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica,  delle  spese  sostenute
dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale,  conseguenti
ad  attivita'  minerarie,  effettuati   a   valere   sull'avanzo   di
amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. 
  A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio
del 1° marzo 2016, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Struttura di missione contro  il  dissesto  idrogeologico  e  per  lo
sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalita'  individuate
e pubblicate sul sito istituzionale  della  medesima  Struttura,  gli
spazi finanziari di  cui  necessitano  per  sostenere  interventi  di
bonifica ambientale. 
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro  il  15
aprile 2016, sono individuati gli enti locali beneficiari e l'importo
dell'esclusione.  Nel  caso  in  cui   le   richieste   eccedano   la
disponibilita', la ripartizione avviene su  base  proporzionale  alle
singole richieste. 
D.6 Museo Nazionale della Shoah (Roma Capitale) 
  Il comma 750 dell'art. 1 della legge di  stabilita'  2016  dispone,
per il solo anno  2016,  l'esclusione,  nella  misura  massima  di  3
milioni di euro, dalle  spese  finali  valide  per  la  verifica  del
rispetto dell'obiettivo di saldo di  finanza  pubblica,  delle  spese
sostenute da  Roma  Capitale,  effettuate  a  valere  sull'avanzo  di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per la
realizzazione del Museo Nazionale della Shoah. 
E. Patti di solidarieta' 
  La legge di stabilita' 2016,  all'art.  1,  commi  da  728  a  731,
conferma la disciplina previgente in materia di patti  regionalizzati
di solidarieta' introdotti dal legislatore al fine  di  favorire  gli
investimenti degli enti locali attraverso meccanismi di flessibilita'
orizzontale e verticale a livello regionale. I  patti  regionalizzati
consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del
proprio  territorio  attraverso  una  rimodulazione  degli  obiettivi
finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione  medesima,  fermo
restando  il  rispetto  degli   obiettivi   complessivi   posti   dal
legislatore ai singoli comparti ed  il  recupero  o  la  restituzione
degli spazi finanziari nel biennio successivo. 
  Con il patto nazionale orizzontale di cui al comma 732 dell'art. 1,
invece, gli enti locali di  tutto  il  territorio  possono  scambiare
spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o  restituzione  nel
biennio successivo. 
  Giova precisare che gli  spazi  finanziari  acquisiti  mediante  le
procedure dei patti di solidarieta', ivi incluso il patto orizzontale
nazionale, sono attribuiti agli enti con  un  esplicito  e  specifico
vincolo di destinazione. Ne consegue che  gli  spazi  finanziari  non
utilizzati per le  finalita'  ad  essi  sottese  non  possono  essere
utilizzati per altre finalita'. Si ritiene, pertanto,  che  gli  enti
che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei predetti meccanismi
devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga
conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari  per  le
finalita' per cui sono stati attribuiti. 
  A tal fine, il rappresentante legale, il responsabile del  servizio
finanziario e l'organo di revisione economico finanziario  attestano,
in sede di certificazione del rispetto  dell'obiettivo  di  saldo  di
finanza pubblica di cui al comma 720 dell'art. 1 della legge  n.  208
del 2015, che  i  maggiori  spazi  finanziari  acquisiti  sono  stati
utilizzati esclusivamente per effettuare impegni di  spesa  in  conto
capitale. In assenza di tale attestazione, nell'anno di  riferimento,
non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari  acquisiti,  mentre
restano validi  i  peggioramenti  dei  saldi  obiettivi  del  biennio
successivo. 
  Si ritiene che la norma sia correttamente  applicata  se  l'importo
degli impegni in conto capitale effettuati, a decorrere dalla data di
comunicazione degli spazi finanziari concessi  mediante  i  patti  di
solidarieta', non e' inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi. 
  A tal proposito, in sede di monitoraggio degli adempimenti relativi
a quanto disposto dalla nuova disciplina  del  saldo  valido  per  la
verifica del  rispetto  dell'obiettivo  di  finanza  pubblica  e  per
l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili,  e'  prevista
la rilevazione degli impegni di  spesa  in  conto  capitale  di  cui,
rispettivamente, ai commi 728 e seguenti  e  732  dell'art.  1  della
legge  n.  208  del  2015.  Gli  spazi  finanziari  acquisiti  e  non
utilizzati per impegni di spesa in conto capitale, non potendo essere
utilizzati  per  altre  finalita',  sono  recuperati,  in   sede   di
certificazione, determinando un  peggioramento  dell'obiettivo  2016,
mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivo del biennio
successivo. 
  A decorrere dall'anno 2016, i predetti impegni di  spesa  in  conto
capitale sono, altresi', oggetto di  monitoraggio  nell'ambito  della
rilevazione  delle  informazioni  relative  al  settore  delle  opere
pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
sulla base dei dati presenti nella Banca dati  delle  Amministrazioni
Pubbliche (BDAP)  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta'. 
E.1 Patto regionalizzato 
  I commi da 728 a 731 dell'art. 1 della  legge  di  stabilita'  2016
introducono  meccanismi  di  flessibilita'  della  regola  del  nuovo
obiettivo di finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le
regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio  a
peggiorare il loro saldo allo scopo  di  favorire  un  aumento  degli
impegni  di  spesa  in  conto  capitale  fermo  restando  l'obiettivo
complessivo   a   livello   regionale   mediante    un    contestuale
miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti  enti
locali  del  territorio  regionale  e  della   regione   stessa.   In
particolare, il comma 729 prevede che  gli  spazi  finanziari  ceduti
dalla regione agli enti locali del proprio territorio sono  assegnati
tenendo conto prioritariamente delle richieste  avanzate  dai  comuni
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per
fusione a partire dall'anno 2011. 
  La procedura e' stata articolata in due tempi al fine di consentire
il massimo utilizzo delle capacita' finanziarie degli enti: il  comma
730,  infatti,  dispone  che  gli  enti  locali  possono   comunicare
all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle Province autonome, entro il 15
aprile ed  entro  il  15  settembre,  gli  spazi  finanziari  di  cui
necessitano per effettuare esclusivamente impegni di spesa  in  conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti  a  cedere.  A
seguito di tali comunicazioni, le regioni  e  le  Province  autonome,
entro  i  termini  perentori  del  30  aprile  e  del  30  settembre,
comunicano  agli  enti   locali   interessati   i   saldi   obiettivo
rideterminati e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con
riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione  o  provincia
autonoma, gli elementi informativi occorrenti  per  la  verifica  del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
  Si precisa che l'ultimo periodo del comma 730 prevede che gli spazi
finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni di spesa in  conto
capitale non rilevano ai fini  del  conseguimento  dell'obiettivo  di
saldo di  finanza  pubblica  di  cui  al  comma  710.  Tale  disposto
normativo trova fondamento nello specifico  vincolo  di  destinazione
degli spazi finanziari attribuiti mediante le procedure dei patti  di
solidarieta'. Pertanto, gli spazi finanziari non  utilizzati  per  le
finalita' ad essi sottese non possono  essere  utilizzati  per  altre
finalita'. Da cio' ne discende che gli enti  che  acquisiscono  spazi
finanziari nell'ambito delle predette procedure devono tendere ad  un
obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale
mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalita' per cui sono
stati attribuiti. 
  Il comma 731 prevede, inoltre, che  agli  enti  locali  che  cedono
spazi  finanziari  e'  riconosciuta,  nel  biennio  successivo,   una
modifica migliorativa del loro obiettivo  di  saldo,  commisurata  al
valore degli spazi  finanziari  ceduti,  fermo  restando  l'obiettivo
complessivo a livello regionale. Agli enti  locali  che  acquisiscono
spazi finanziari, nel biennio successivo, sono  attribuiti  obiettivi
di saldo peggiorati per un importo complessivamente pari  agli  spazi
finanziari  acquisiti.  La  somma  algebrica   dei   maggiori   spazi
finanziari concessi e attribuiti, deve risultare, per ogni  anno  del
biennio successivo, pari a zero. 
  Infine, con riguardo alle comunicazioni al Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  previste  ai  fini  dell'applicazione  del   patto
regionalizzato, si precisa  che  le  stesse,  oltre  a  contenere  la
deliberazione di Giunta regionale, devono indicare, per ciascun ente,
l'ammontare  degli  spazi  finanziari   attribuiti   o   ceduti   con
indicazione, altresi', del recupero nel biennio successivo. Lo schema
di  riparto  e  attribuzione  spazi  da  utilizzare  ai  fini   della
deliberazione della Giunta regionale e' reso disponibile  all'interno
del       sistema       web        di        cui        all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 
  Le regioni devono trasmettere le informazioni di dettaglio riferite
a ciascun ente locale mediante il sistema web  di  cui  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it,    utilizzando     il     modello
disponibile all'interno dell'applicativo; all'interno  della  sezione
dedicata deve  essere,  altresi',  allegata  la  deliberazione  della
Giunta regionale,  completa  delle  tabelle  allegate  alla  medesima
deliberazione in formato pdf, redatte secondo  il  modello  compilato
mediante     il     sistema     web     di     cui      all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 
  Per gli anni 2016 e 2017, le Regioni Friuli Venezia  Giulia,  Valle
d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia, nonche' le Province  autonome
di Trento e Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del patto
di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della
legge n. 228 del 2012 e degli  Accordi  sottoscritti  con  lo  Stato,
operano la compensazione a valere sui rispettivi obiettivi del  patto
di stabilita' interno.  In  particolare,  la  Regione  Sicilia  e  le
Regioni  Friuli  Venezia  Giulia   e   Valle   d'Aosta   operano   la
compensazione mediante  la  riduzione  dell'obiettivo  del  patto  di
stabilita' in termini di  competenza  eurocompatibile  e  la  Regione
Trentino Alto Adige e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
mediante il contestuale miglioramento, di pari importo,  del  proprio
saldo programmatico  riguardante  il  patto  di  stabilita'  interno.
Diversamente la Regione Sardegna  -  alla  quale,  gia'  a  decorrere
dall'anno 2015, non si applicano  i  limiti  di  spesa  previsti  dal
citato comma 454 della legge n. 228 del 2012  e  le  disposizioni  in
materia di patto di stabilita', ai sensi dell'art. 42, comma 10,  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 - opera  la  compensazione  a
valere sul saldo finale di competenza di cui al comma 710 dell'art. 1
della legge di stabilita' 2016. 
E.2 Patto orizzontale nazionale 
  La richiamata legge di stabilita' 2016, al comma 732  dell'art.  1,
prevede che gli enti locali possono ricorrere  al  patto  orizzontale
nazionale al fine di cedere o acquisire spazi finanziari in  base  al
differenziale che prevedono di conseguire, nell'anno di  riferimento,
rispetto al saldo non negativo, in  termini  di  competenza,  tra  le
entrate finali e le spese finali di cui al comma 710. 
  Piu' precisamente, gli  enti  locali  che  nel  2016  prevedono  di
conseguire un differenziale negativo, rispetto  al  saldo  finale  di
competenza di cui al predetto comma 710, possono richiedere,  per  la
quota  di  spazi  finanziari  non   soddisfatta   tramite   i   patti
regionalizzati verticali e orizzontali (cfr. paragrafo E.1), entro il
termine perentorio del 15 giugno 2016, al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
mediante     il     sistema     web     di     cui      all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it  appositamente  predisposto,   gli
spazi finanziari di cui necessitano per sostenere impegni di spesa in
conto capitale nell'esercizio in corso. 
  Gli enti locali che nel 2016, invece, prevedono  di  conseguire  un
differenziale positivo, rispetto al saldo finale di competenza di cui
al  predetto  comma  710,  possono  comunicare,  entro   il   termine
perentorio del 15 giugno 2016, al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello   Stato,
mediante     il     sistema     web     di     cui      all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it  appositamente  predisposto,   gli
spazi finanziari che intendono cedere. 
  Entro il medesimo termine gli enti locali possono variare le  quote
eventualmente gia' comunicate. 
  Qualora l'entita'  delle  richieste  pervenute  superi  l'ammontare
degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione  degli  spazi
finanziari  e'  effettuata  in  misura   proporzionale   agli   spazi
finanziari richiesti. 
  All'ente che acquisisce spazi finanziari e' peggiorato, nel biennio
successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla meta'  della
quota  acquisita;  all'ente  che  cede  spazi   finanziari,   invece,
l'obiettivo e' migliorato in misura pari alla meta' del valore  degli
spazi finanziari ceduti. 
  La  somma  dei  maggiori  spazi  finanziari  ceduti  e  di   quelli
attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero. 
  Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il  10
luglio 2016, aggiorna gli obiettivi di saldo degli  enti  interessati
dalla  acquisizione  e  dalla  cessione  di  spazi  finanziari,   con
riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. 
E.3 Tempistica e adempimenti (1) 
  Patto regionalizzato 
    le  regioni  e  le  Province  autonome  definiscono  criteri   di
virtuosita'  e  modalita'  operative  previo  confronto  in  sede  di
Consiglio delle  autonomie  locali  (e,  ove  non  istituito,  con  i
rappresentanti  regionali  degli  enti   locali)   dando   priorita',
nell'assegnazione degli spazi ceduti,  alle  richieste  avanzate  dai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai  comuni  istituiti
per fusione a partire dall'anno 2011; 
    entro il 15 aprile: gli enti locali  comunicano  alla  regione  o
Provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi  finanziari  di  cui
necessitano per sostenere esclusivamente impegni di  spesa  in  conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere; 
    entro il 30 aprile: le regioni e le Province autonome  comunicano
agli enti locali interessati i saldi  obiettivo  rideterminati  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze mediante il  sistema  web  di
cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, con riguardo  a
ciascun ente locale e alla regione stessa, gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica; 
    entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione  o
Provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli  spazi  finanziari  ancora
necessari per effettuare esclusivamente impegni  di  spesa  in  conto
capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che  sono  disposti  a
cedere; 
    entro  il  30  settembre:  le  regioni  e  le  Province  autonome
definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi  obiettivi
di saldo assegnati e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
mediante     il     sistema     web     di     cui      all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it con  riferimento  a  ciascun  ente
locale e alla regione  o  Provincia  autonoma  stessa,  gli  elementi
informativi   occorrenti   per   la   verifica    del    mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
  Patto orizzontale nazionale 
    entro il 15 giugno: gli enti locali che prevedono  di  conseguire
un differenziale positivo/negativo rispetto al saldo di cui al  comma
710 possono comunicare al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  mediante  il
sistema web di cui all'indirizzo  http://pareggiobilancio.mef.gov.it,
l'entita' degli spazi finanziari di  cui  necessitano  per  sostenere
nell'esercizio in corso impegni di spesa in conto capitale ovvero gli
spazi finanziari che sono disposti a cedere; 
    entro il 10 luglio: il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato comunica agli enti interessati dall'acquisizione e  dalla
cessione di spazi finanziari il saldo  obiettivo  rideterminato,  con
riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. 
F. Monitoraggio 
  Per il monitoraggio degli adempimenti relativi  a  quanto  disposto
dalla nuova disciplina per la verifica del rispetto dell'obiettivo di
saldo di finanza pubblica e per l'acquisizione dei relativi  elementi
informativi utili, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni sono  tenuti
a  trasmettere  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi  e
modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero  sentite,
rispettivamente, la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  Piu' precisamente, le  informazioni  richieste  sono  quelle  utili
all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza,  tra
le  entrate  finali  e  le  spese  finali,  conseguito  nell'anno  di
riferimento e rilevate alla data del 30 giugno, del  30  settembre  e
del 31 dicembre 2016, al netto delle esclusioni previste dalle  altre
norme (segnatamente,  dai  commi  20,  441,  683,  713,  716  e  750,
dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016). I dati utili sono quelli
desunti dalle  scritture  contabili  e,  con  riferimento  all'ultimo
monitoraggio, quelli riportati nei certificati di conto consuntivo. 
  Inoltre,  al  fine  di  consentire  la  verifica  del  mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica  ed  evidenziare,  gia'
nel corso della gestione, gli  scostamenti  intervenuti  rispetto  ai
dati previsionali, in sede  di  monitoraggio  gli  enti  trasmettono,
altresi', le informazioni del prospetto obbligatorio di cui  all'art.
1, comma 712, della legge di stabilita' 2016  (cfr  paragrafi  C.1  e
C.2),  nonche'  le  previsioni  assestate  per  l'anno  2016  desunte
dall'aggiornamento obbligatorio del  predetto  prospetto,  a  seguito
delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell'esercizio. 
  Il monitoraggio, ai soli fini conoscitivi,  prevede  due  ulteriori
sezioni,  da  compilare  a  cura  dell'ente,  contenti  le   seguenti
informazioni: 
    Fondo  crediti  dubbia  esigibilita',  determinato   secondo   le
modalita'  indicate  nel  principio  applicato   della   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al decreto legislativo n.  118
del 2011 in assenza della gradualita', per il triennio 2016-2018; 
    Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della
quota  riveniente  dal  ricorso  all'indebitamento,  per   gli   anni
2017-2018. 
  Infine, come gia' anticipato nel paragrafo E, gli spazi  finanziari
acquisiti mediante  le  procedure  dei  patti  di  solidarieta',  ivi
incluso  il  patto  orizzontale  nazionale,  e  non  utilizzati   per
sostenere impegni di spesa in  conto  capitale,  non  potendo  essere
utilizzati  per  altre  finalita',  sono  recuperati,  in   sede   di
certificazione, determinando un  peggioramento  dell'obiettivo  2016,
attraverso la  rideterminazione  del  saldo  obiettivo  2016  finale,
mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio
successivo. Gli impegni di  spesa  in  conto  capitale  effettuati  a
valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante  il  meccanismo  dei
patti orizzontali,  regionalizzato  e  nazionale,  nei  limiti  degli
stessi e secondo le modalita' sopra descritte, troveranno evidenza in
una apposita voce del modello del monitoraggio 2016. 
  Si ricorda che a decorrere dall'anno 2016, i  predetti  impegni  di
spesa in conto capitale saranno, altresi',  oggetto  di  monitoraggio
nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al  settore
delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre
2011, n. 229, sulla base dei dati presenti  nella  Banca  dati  delle
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  Da ultimo, si soggiunge che il comma 733 introduce una clausola  di
salvaguardia in base alla quale qualora risultino, anche  sulla  base
dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti
con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  propone
adeguate misure di contenimento della predetta spesa. 
G. Certificazione 
G.1 Certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 
  Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di  finanza  pubblica,
il comma 720 dell'art. 1 della legge di stabilita'  2016  stabilisce,
che ai fini della verifica  del  rispetto  dell'obiettivo  di  saldo,
ciascun  ente  e'  tenuto  a  inviare,  utilizzando  il  sistema  web
appositamente                 previsto                  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle  finanze
-  Dipartimento  della   Ragioneria   generale   dello   Stato,   una
certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, firmata
digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo  di  revisione  economico-finanziaria,  ove
previsto, secondo un prospetto e con le modalita'  definiti,  secondo
quanto previsto dal comma 719, con decreti  del  predetto  Ministero,
sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  (per  la
certificazione degli enti locali) e la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano (per la certificazione  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano). 
  La trasmissione per via telematica della certificazione  ha  valore
giuridico ai sensi dell'art. 45,  comma  1,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'Amministrazione
Digitale). La mancata  trasmissione  della  certificazione  entro  il
termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo
del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica. 
  Alla certificazione trasmessa in via telematica e'  attribuito,  ai
sensi dell'art. 45, comma 1, del citato  Codice  dell'Amministrazione
Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti
in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In  particolare,
l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale,  rubricato
«Valore  giuridico  della  trasmissione»,  prevede  che  i  documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione  con  qualsiasi
mezzo telematico o informatico, idoneo  ad  accertarne  la  fonte  di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta  e  la  loro
trasmissione  non  deve  essere  seguita  da  quella  del   documento
originale. Gli enti non devono, pertanto, trasmettere anche per posta
ordinaria la certificazione gia' trasmessa telematicamente. 
  Nel  caso  in  cui  la  certificazione,  sebbene  in  ritardo,  sia
trasmessa   entro   trenta   giorni   dal   termine   stabilito   per
l'approvazione  del  rendiconto   della   gestione   e   attesti   il
conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applica
solo la sanzione del divieto di assunzione di personale  a  qualsiasi
titolo (comma 723, lettera e), dell'art. 1 della legge di  stabilita'
2016). 
  Con riferimento agli enti locali per i quali,  ai  sensi  dell'art.
248, comma 1, del decreto legislativo n.  267  del  2000,  a  seguito
della dichiarazione di  dissesto,  sono  sospesi  i  termini  per  la
deliberazione del bilancio 2016, si ritiene che i trenta  giorni  dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di  gestione,  di
cui al richiamato comma 720, decorrano dall'eventuale  nuovo  termine
per l'approvazione del rendiconto della gestione  2016  previsto  dal
decreto del Ministro dell'interno  di  approvazione  dell'ipotesi  di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art.  261
del TUEL. 
G.2 Ritardato invio della certificazione relativa al nuovo  saldo  di
finanza pubblica e nomina del commissario ad acta (Enti locali) 
  Il comma 721 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016  disciplina
il ritardato invio della certificazione del rispetto del nuovo  saldo
di finanza pubblica. 
  In tale ipotesi, decorsi trenta giorni dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto della  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo  collegiale,  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico, ha il compito, in qualita' di commissario  ad  acta,  di
curare l'assolvimento dell'adempimento e di trasmettere  la  predetta
certificazione entro i successivi trenta giorni,  pena  la  decadenza
dal  ruolo  di  revisore.  Se  la  certificazione  e'  trasmessa  dal
commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine  stabilito  per
l'approvazione  del  rendiconto   della   gestione   e   attesti   il
conseguimento dell'obiettivo  di  saldo  di  cui  al  comma  710,  si
applicano le sanzioni del divieto di assunzione  di  personale  e  di
riduzione delle indennita' degli organi politici di cui al comma 723,
lettere e) ed f).  Sino  alla  data  di  trasmissione  da  parte  del
commissario ad acta, le erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti  da
parte del  Ministero  dell'interno  relative  all'anno  successivo  a
quello di riferimento sono sospese. 
  L'invio della certificazione, decorsi sessanta giorni  dal  termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, anche nel
caso di rispetto dei vincoli di finanza pubblica: 
    comporta l'applicazione delle sanzioni del divieto  di  impegnare
spese correnti in misura superiore rispetto ai corrispondenti impegni
effettuati nell'esercizio precedente, del divieto  di  assunzioni  di
personale a qualsiasi titolo, del divieto di  indebitamento  e  della
riduzione delle indennita' degli organi politici di cui al comma 723,
lettere da c) a f); 
    non  da'  diritto   all'erogazione   da   parte   del   Ministero
dell'interno delle risorse o trasferimenti  oggetto  di  sospensione.
Pertanto, decorso il predetto termine il perdurare dell'inadempimento
sara' comunicato al Ministero dell'interno ai fini  della  definitiva
non erogazione di risorse o trasferimenti oggetto di sospensione. 
G.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione  relativa  al  nuovo
saldo di finanza pubblica 
  Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di  finanza  pubblica,
si segnala che il comma 722 dell'art. 1  della  legge  di  stabilita'
2016 prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto della gestione, le regioni e  gli  enti
locali non possono trasmettere nuove certificazioni  a  rettifica  di
quelle precedentemente inviate. Sono comunque  tenuti  a  trasmettere
una nuova certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  solo  le
regioni e gli enti  locali  che  rilevano,  rispetto  a  quanto  gia'
certificato, un peggioramento  del  proprio  posizionamento  rispetto
all'obiettivo di saldo. 
  Al riguardo, si evidenzia che con la  dizione  «peggioramento»  del
proprio posizionamento rispetto  al  nuovo  obiettivo  di  saldo,  il
legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: 
    a. la nuova certificazione attesti una  maggiore  differenza  fra
saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo,  in  caso
di mancato conseguimento del nuovo obiettivo di saldo gia'  accertato
con la precedente certificazione; 
    b.  la  nuova  certificazione,  contrariamente  alla  precedente,
attesti il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo; 
    c. la nuova certificazione, pur attestando, come  la  precedente,
il rispetto del  nuovo  obiettivo  di  saldo,  evidenzia  una  minore
differenza tra il saldo finanziario conseguito e il  nuovo  obiettivo
di saldo. 
  In assenza di una delle predette  fattispecie,  decorsi  i  termini
sopra  richiamati,  gli  enti  che  sulla   base   delle   precedente
certificazione risultano non aver rispettato il  nuovo  obiettivo  di
saldo, non possono inviare  certificazioni  rettificative,  in  senso
migliorativo, di dati trasmessi precedentemente. 
H. Sanzioni 
H.1 Tipologia di sanzioni per  il  mancato  conseguimento  del  nuovo
saldo di finanza pubblica 
  Il comma 723 dell'art. 1 della legge n.  208  del  2015  elenca  le
sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato conseguimento  del
saldo di cui al comma 710. In  particolare,  nell'anno  successivo  a
quello dell'inadempienza: 
    a) l'ente locale e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del  fondo
sperimentale  di  riequilibrio  per  le  citta'  metropolitane  e  le
province o del fondo di solidarieta' comunale per i comuni in  misura
pari all'importo corrispondente  allo  scostamento  registrato.  Allo
stesso modo, le province della  Regione  siciliana  e  della  regione
Sardegna  inadempienti   sono   assoggettate   alla   riduzione   dei
trasferimenti erariali. Gli enti locali delle Regioni Friuli  Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti
erogati dalle medesime regioni o Province  autonome  in  misura  pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato.  In  caso  di
incapienza, gli enti locali sono tenuti  a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di
tesoreria  provinciale  dello  Stato,  al  Capo  X  dell'entrata  del
bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In  caso  di  mancato
versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure di cui  ai
commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 a  valere  su
qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero  dell'interno
e, in caso di incapienza, a  trattenere  le  relative  somme,  per  i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli  stessi  dell'imposta
municipale propria e, per le  citta'  metropolitane  e  le  province,
all'atto  del   riversamento   alle   medesime   dell'imposta   sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori; 
    b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del bilancio  dello
Stato,  entro  sessanta  giorni  dal   termine   stabilito   per   la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del  pareggio
di bilancio, l'importo corrispondente alla scostamento registrato. In
caso  di  mancato  versamento  si  procede  al  recupero   di   detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei
conti aperti presso la tesoreria statale.  Trascorso  inutilmente  il
termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del  rendiconto
della gestione per la  trasmissione  della  certificazione  da  parte
della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo  dai  conti
della tesoreria statale  sino  a  quando  la  certificazione  non  e'
inviata; 
    c) l'ente non puo'  impegnare  spese  correnti,  con  imputazione
all'esercizio  successivo  a  quello  dell'inadempienza,  in   misura
superiore all'importo dei corrispondenti  impegni  imputati  all'anno
precedente a quello di riferimento; pertanto,  per  l'anno  2017,  in
caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2016, non e'
possibile impegnare spese correnti in misura superiore  agli  impegni
effettuati nell'anno 2015, cosi' come risultano dal rendiconto  della
gestione dell'ente (per le  regioni  al  netto  delle  spese  per  la
sanita'); 
    d)  l'ente  non  puo'   ricorrere   all'indebitamento   per   gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
investimenti  o  le  aperture  di  linee  di  credito  devono  essere
corredati da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
dell'obiettivo relativo all'anno precedente. L'istituto  finanziatore
o l'intermediario finanziario non puo' procedere al  finanziamento  o
al collocamento del prestito in assenza della predetta  attestazione.
Ai fini dell'applicazione della  sanzione  in  parola,  costituiscono
indebitamento le operazioni di cui all'art. 3, comma 17, della  legge
24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art.  75  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emissione di
prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a  flussi  futuri
di entrata, a crediti e a attivita' finanziarie  e  non  finanziarie,
eventuale  somma  incassata  al  momento  del  perfezionamento  delle
operazioni derivate di swap - cosiddetto  upfront  -,  operazioni  di
leasing finanziario stipulate dal 1°  gennaio  2015,  residuo  debito
garantito dall'ente  a  seguito  della  definitiva  escussione  della
garanzia. Costituisce  indebitamento,  altresi',  il  residuo  debito
garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei  confronti  del
debitore originario. Dal 2015, gli enti  locali  rilasciano  garanzie
solo  a  favore  dei  soggetti  che  possono  essere  destinatari  di
contributi agli investimenti finanziati da debito. Non  costituiscono
indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare,  entro  il  limite  massimo  stabilito  dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e  di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista  idonea  copertura  di
bilancio. 
  Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'art. 3 della legge  n.
350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad  indebitamento
per il finanziamento di conferimenti rivolti alla  ricapitalizzazione
di aziende o societa' finalizzata al ripiano di perdite. 
  Il divieto di ricorrere ad indebitamento  non  opera,  invece,  nei
riguardi delle devoluzioni di mutui gia' in  carico  all'ente  locale
contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di  nuovi  mutui
ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non  rientrano
nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito,  quali
i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e'  destinato
all'estinzione anticipata di precedenti operazioni  di  indebitamento
che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'.
Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni  di
mutui  la  cui  rata  di  ammortamento  e'  a  carico   di   un'altra
amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 75 e 76,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  Costituiscono, invece, operazioni  di  indebitamento  quelle  volte
alla ristrutturazione di debiti  verso  fornitori  che  prevedano  il
coinvolgimento diretto o indiretto  dell'ente  locale,  nonche'  ogni
altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione  alla
disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si  traduca  in
un  onere  finanziario  assimilabile  all'indebitamento  per   l'ente
locale. 
  Costituisce,  altresi',  operazione  di  indebitamento  il  leasing
finanziario, quando il  contratto,  anche  se  definito  «di  leasing
operativo», stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede  la
facolta' di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che,  ai
fini  del  ricorso   all'indebitamento,   non   occorre   considerare
l'attivita' istruttoria posta  in  essere  unilateralmente  dall'ente
locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo)  ma  e'
necessario fare riferimento  al  momento  in  cui  si  perfeziona  la
volonta' delle parti (sottoscrizione del contratto). 
  Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project
financing che potrebbero configurarsi come  forma  di  indebitamento.
Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'art. 3 della  legge  n.
350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni  che  non
comportano risorse aggiuntive ma consentono  di  superare,  entro  il
limite  massimo  stabilito  dalla  normativa  statale  vigente,   una
momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per  le  quali
e' gia' prevista idonea copertura di bilancio; 
    e) l'ente  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che  si  configurino  come
elusivi di questa disposizione; 
    f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione  ed
i gettoni di presenza del presidente, del sindaco  e  dei  componenti
della  giunta  in  carica  nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta   la
violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto  all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono  acquisiti
al bilancio dell'ente. 
  Con riferimento alla durata delle sanzioni,  si  ritiene  opportuno
ribadire che le stesse si applicano  nell'anno  successivo  a  quello
dell'inadempienza.   Conseguentemente,   l'inadempienza   nel    2016
comportera' l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2017. 
H.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento del  mancato  conseguimento
del nuovo saldo di finanza pubblica in un periodo successivo all'anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce 
  Il comma 724 dell'art. 1 della legge  di  stabilita'  2016  dispone
che, nei confronti degli enti per i quali  il  mancato  conseguimento
del saldo sia accertato successivamente all'anno  seguente  a  quello
cui la violazione si riferisce, l'applicazione delle sanzioni avviene
nell'anno  successivo  a  quello  della  comunicazione  del   mancato
conseguimento del predetto saldo. 
  La sanzione relativa  alla  rideterminazione  delle  indennita'  di
funzione e dei gettoni di presenza di cui alla lettera f)  del  comma
723, e' applicata al presidente, al sindaco  e  ai  componenti  della
giunta in  carica  nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuto  il  mancato
conseguimento. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
I. Patto di stabilita' interno 2015 (enti locali) 
  E' confermata la disciplina relativa alla certificazione del  patto
di stabilita' interno 2015 di cui all'art. 31, commi 19, 20 e 20-bis,
della legge n. 183 del 2011, ai fini della verifica del rispetto  del
patto di stabilita' interno 2015 e precedenti (comma 707). 
I.1 Certificazione del patto di stabilita' interno 2015 
  Come gia' anticipato, il comma  707  dell'art.  1  della  legge  di
stabilita' 2016 fa salvi gli adempimenti degli enti  locali  relativi
al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno
2015, nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno  relativo  all'anno  2015  o
relativo agli anni precedenti. 
  Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma  539,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, modificando il comma  20  dell'art.  31  della
legge  n.  183  del  2011,  ha  disposto,  a  partire  dal  2014,  la
sostituzione dell'invio della certificazione attestante  il  rispetto
del patto  di  stabilita'  interno  dal  formato  cartaceo  (a  mezzo
raccomandata)   al   formato   digitale   con   l'invio   telematico,
prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi  dell'art.
24 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  recante  «Codice
dell'Amministrazione Digitale». 
  La trasmissione per via telematica della certificazione  ha  valore
giuridico  ai  sensi  dell'art.  45,  comma  1,  del  citato   Codice
dell'amministrazione digitale. Pertanto, gli enti locali  non  devono
trasmettere anche per posta ordinaria la certificazione gia'  inviata
telematicamente. 
  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno per l'anno  2015,  le  province  e  i  comuni  con
popolazione  superiore  a  1.000  abitanti,  dopo   aver   verificato
l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema  web,  sono
tenuti ad inviare, entro il termine perentorio  del  31  marzo  2016,
utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto  per
il      patto      di      stabilita'      interno      all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, le risultanze al 31  dicembre
2015 del patto di stabilita' interno (art. 31, comma 20, della  legge
12 novembre 2011, n. 183). Le citta' metropolitane subentrate dal  1°
gennaio 2015 alle province omonime ai sensi dell'art.  1,  comma  16,
della legge n. 56 del 2014, sono tenute, con le medesime modalita' ed
entro lo stesso termine, all'invio della certificazione del  rispetto
del patto di stabilita' interno 2015 delle province omonime. 
  La sottoscrizione del certificato generato  dal  sistema  web  deve
avvenire con firma elettronica qualificata, ai sensi del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 22  febbraio  2013  (2)  ,  del
rappresentante legale, del responsabile del  servizio  finanziario  e
dei  componenti  dell'organo   di   revisione   economico-finanziaria
validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 267 del 2000, secondo un prospetto e con le  modalita'
definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
cui al comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. 
  Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio,  la  data
di riferimento e' quella risultante  dalla  ricevuta  rilasciata  dal
sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato  di
«Inviato e Protocollato». 
  Si  invitano  gli  enti  locali  tenuti  alla  trasmissione   della
certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che
i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2015,  inseriti
in sede di monitoraggio, siano corretti; in  caso  contrario,  devono
essere rettificati entro la  data  del  31  marzo  2016  mediante  la
funzione   «Variazione    modello»    nell'applicazione    web    del
«Monitoraggio». 
  La funzione di acquisizione  della  certificazione  e'  disponibile
esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze
del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2015.  Pertanto,  gli  enti
che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire  il  modello
della  certificazione  se  non  dopo  aver  comunicato  via  web   le
informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2015. 
  Infine, si segnala che i dati  indicati  nella  certificazione  del
patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati  contabili
risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. Ne consegue
che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione,  modifichi
i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il  sistema  web
di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto  a  rettificare,
entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto di  gestione  (entro  il  29  giugno  2016),  i  dati  del
monitoraggio del secondo semestre  presenti  nel  sistema  web  e  ad
inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. 
  In caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  interno,  il
sistema web genera automaticamente un ulteriore prospetto  utile  per
valutare  se  il  mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  e'   stato
determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti
dell'Unione Europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del triennio precedente, in attuazione di quanto  disposto  dall'art.
31, comma 26, lettera a), ultimo periodo,  della  legge  n.  183  del
2011. Tale prospetto consente l'individuazione degli  enti  ai  quali
non si applica la sanzione di cui alla predetta lettera a) del  comma
26 inerente alla riduzione delle risorse finanziarie. 
  Inoltre, si segnala che secondo quanto  disposto  dall'art.  4-ter,
comma 6, del decreto-legge  n.  16  del  2012,  i  comuni  che  hanno
acquisito  spazi  finanziari  nell'ambito  del  patto  di  stabilita'
interno «orizzontale nazionale» 2015, devono attestare,  mediante  la
compilazione di un ulteriore prospetto, che i suddetti maggiori spazi
finanziari sono stati utilizzati esclusivamente  per  effettuare  nel
2015 spese per il pagamento di residui  passivi  di  parte  capitale.
L'importo dei pagamenti  effettuati,  peraltro,  risultera'  indicato
automaticamente sulla base  dell'importo  inserito  da  ciascun  ente
interessato in  corrispondenza  della  voce  «Pag  Res»  in  sede  di
compilazione del modello MONIT/15 del secondo semestre.  In  mancanza
di  tale  certificazione,  nell'anno   di   riferimento,   non   sono
riconosciuti i maggiori spazi finanziari  acquisiti,  mentre  restano
validi i peggioramenti dei saldi obiettivi  del  biennio  successivo.
L'eventuale  differenza  tra  l'ammontare  degli   spazi   finanziari
acquisiti mediante il patto orizzontale nazionale e  l'ammontare  dei
pagamenti  di  residui  passivi  di  parte  capitale  viene  altresi'
recuperata attraverso una modifica peggiorativa, di pari importo, del
saldo  obiettivo  programmatico  2015,  mentre   restano   validi   i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 
I.2  Ritardato  invio  della  certificazione  relativa  al  patto  di
stabilita' interno 2015 e nomina del commissario ad acta 
  Come e' noto, l'ente che non provvede a trasmettere telematicamente
la  certificazione  nei  tempi  previsti  dalla  legge  e'   ritenuto
inadempiente al patto di stabilita' interno ai  sensi  dell'art.  31,
comma 20, della legge n. 183 del 2011 e,  pertanto,  e'  assoggettato
alle sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, del medesimo
articolo, ovvero  all'applicazione  delle  sanzioni  del  divieto  di
impegnare spese correnti  in  misura  superiore  all'importo  annuale
medio dei corrispondenti impegni imputati  all'ultimo  triennio,  del
divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di
indebitamento  e  della  riduzione  delle  indennita'  degli   organi
politici. 
  Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa  entro
sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del
rendiconto di gestione e attesti: 
      il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la
sanzione del divieto di assunzioni di personale, di cui al comma  26,
lettera d), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (cfr.  paragrafo
I.4); 
      il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  si
applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31  della
legge n. 183 del 2011. 
  Con riferimento agli enti locali per i quali,  ai  sensi  dell'art.
248, comma 1, del decreto legislativo n.  267  del  2000,  a  seguito
della dichiarazione di  dissesto,  sono  sospesi  i  termini  per  la
deliberazione del bilancio 2015, si ritiene che i sessanta giorni dal
termine stabilito per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,
previsti dall'art. 31,  comma  20,  della  legge  n.  183  del  2011,
decorrano  dall'eventuale  nuovo  termine  per   l'approvazione   del
rendiconto della gestione 2015  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio  di  previsione
stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL. 
  Decorsi sessanta giorni dal termine  stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto della gestione, in caso  di  mancata  trasmissione  da
parte  dell'ente   locale   della   certificazione,   il   presidente
dell'organo di revisione economico-finanziaria  nel  caso  di  organo
collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di  organo  monocratico,
in  qualita'  di  commissario  ad  acta,   provvede   ad   assicurare
l'assolvimento  dell'adempimento  e  a  trasmettere  telematicamente,
previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione  entro  i
successivi trenta  giorni.  Sino  alla  data  di  trasmissione  della
certificazione,  sono  sospese  tutte  le  erogazioni  di  risorse  o
trasferimenti da parte del  Ministero  dell'interno,  ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni di  cui  al  comma  26,  lettera  b)  e
seguenti, dell'art. 31 della legge n. 183  del  2011  (ai  sensi  del
comma 20, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del  2011),
ovvero l'applicazione delle sanzioni del divieto di  impegnare  spese
correnti  in  misura  superiore   all'importo   annuale   medio   dei
corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio, del  divieto  di
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   del   divieto   di
indebitamento  e  della  riduzione  delle  indennita'  degli   organi
politici. 
  Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad  acta
attesti: 
    il rispetto del patto di stabilita' interno, trovano applicazione
le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti  del  citato  comma  26
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ovvero l'applicazione delle
sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura  superiore
all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti   impegni   imputati
all'ultimo  triennio,  del  divieto  di  assunzioni  di  personale  a
qualsiasi titolo, del divieto  di  indebitamento  e  della  riduzione
delle indennita' degli organi politici; 
    il mancato rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,  trovano
applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011 (cfr. paragrafo I.4). 
  Fatta eccezione  per  le  fattispecie  previste  dal  comma  20-bis
dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  di  cui  al  successivo
paragrafo  I.3,   non   possono   essere   trasmesse   certificazioni
successivamente alla scadenza del predetto termine di  trenta  giorni
previsto per gli adempimenti del commissario ad acta. 
  Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione, in caso  di  mancata  trasmissione  da
parte dell'ente locale della  certificazione,  continuano  a  trovare
applicazione le sanzioni di cui al comma 26, lettera b)  e  seguenti,
dell'art.  31  della  citata  legge   n.   183   del   2011,   ovvero
l'applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti
in  misura  superiore  rispetto   all'importo   annuale   medio   dei
corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio, del  divieto  di
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   del   divieto   di
indebitamento  e  della  riduzione  delle  indennita'  degli   organi
politici, compresa la sospensione di tutte le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno. 
I.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione relativa al patto di
stabilita' interno 2015 
  Con riguardo al patto di stabilita' interno  2015,  giova  ribadire
che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione
del rendiconto della gestione, l'ente locale e' tenuto ad inviare una
nuova  certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  se  rileva,
rispetto a quanto gia'  certificato,  un  peggioramento  del  proprio
posizionamento  rispetto  all'obiettivo  di  patto  (art.  31,  comma
20-bis, della legge n. 183 del 2011). 
  Al riguardo, si evidenzia che con la  dizione  «peggioramento»  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: 
      a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza  fra
saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico,  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia'  accertato  con
la precedente certificazione; 
      b. la nuova  certificazione,  contrariamente  alla  precedente,
attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno; 
      c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente,
il rispetto del patto di stabilita'  interno,  evidenzia  una  minore
differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato. 
  In assenza di una delle predette  fattispecie,  decorsi  i  termini
sopra richiamati, gli enti locali che  sulla  base  della  precedente
certificazione risultano non aver rispettato il patto  di  stabilita'
interno 2015, non possono inviare  certificazioni  rettificative,  in
senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente. 
  Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n.
154 del 2015, per l'anno 2015 non e' prevista l'attuazione del  comma
122 dell'art. 1 della legge n.  220  del  2010  volto  a  premiare  -
attraverso la riduzione degli obiettivi -  gli  enti  rispettosi  del
patto di stabilita' interno. 
  Il comma 122-bis del medesimo art. 1 della legge n. 220  del  2010,
prevede per l'anno 2015 - per  far  fronte  ai  danni  causati  dalla
tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i  comuni  di  Dolo,
Pianiga e Mira - la riduzione dell'obiettivo del patto di  stabilita'
interno  di  ciascuno  dei  citati  comuni,  a  valere  sugli   spazi
finanziari di  cui  al  richiamato  comma  122  prioritariamente  con
riferimento ai comuni e nei limiti degli stessi, di un  importo  sino
a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di  euro  e  1,2
milioni di euro. 
  Si soggiunge che l'art. 3, comma 1, del decreto-legge  n.  154  del
2015 prevede che, per fare fronte ai danni causati dagli  eccezionali
eventi meteorologici che nei giorni 13  e  14  settembre  2015  hanno
colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza,  deliberati
nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata  dal  Consiglio
dei ministri nella riunione del 25 settembre  2015,  l'obiettivo  del
patto di stabilita' interno e' ridotto di 4 milioni di  euro  per  la
provincia di Parma, di 6,5  milioni  di  euro  per  la  provincia  di
Piacenza e di complessivi 3,679  milioni  di  euro  ripartiti  fra  i
comuni, interessati dall'evento, indicati nella tabella A allegata al
citato decreto-legge n. 154 del 2015. La riduzione degli obiettivi e'
operata   a   valere   sugli   spazi   finanziari,   che    residuano
dall'applicazione dell'art. 1, comma 122-bis, della citata  legge  n.
220 del 2010, determinati dall'applicazione  della  sanzione  di  cui
alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31  della  legge  n.  183  del
2011, prevista in caso di mancato raggiungimento  dell'obiettivo  del
patto di stabilita' interno  2014,  quantificati  alla  data  del  24
settembre 2015. 
  Il successivo comma 1-bis dell'art. 3 del richiamato  decreto-legge
n. 154 del 2015, inoltre, prevede che, per  l'anno  2015,  nel  saldo
valido ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno non  sono
considerate  le  spese  sostenute  dagli  enti   locali,   a   valere
sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al
debito,  per  far  fronte  ai  danni  causati  da  eventi  calamitosi
verificatisi nell'anno 2015 per i  quali  sia  stato  deliberato  dal
Consiglio dei ministri lo stato di  emergenza  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  predetto  decreto.
L'esclusione opera nel limite  massimo  degli  spazi  finanziari  che
residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali  interessati
devono comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della protezione civile, gli  spazi  finanziari  di  cui
necessitano  per  sostenere  le  predette  spese.  Gli  enti   locali
beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione  stessa  sono
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
I.4 Tipologia di sanzioni  per  il  mancato  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno relativo all'anno 2015 o ad anni precedenti 
  Come chiarito nei paragrafi precedenti, il comma  707  dell'art.  1
della legge di stabilita' 2016 conferma l'applicazione delle sanzioni
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno  relativo
all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi  dei
commi 28, 29 e 31 dell'art. 31  della  legge  n.  183  del  2011.  Al
riguardo, il comma 26, lettere a), b), c),  d  ed  e),  dell'art.  31
della legge n.  183  del  2011  disciplina  le  misure  di  carattere
sanzionatorio per  gli  enti  inadempienti  al  patto  di  stabilita'
interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 
    a) la riduzione del fondo di solidarieta' comunale per i comuni e
del fondo sperimentale di riequilibrio per le citta' metropolitane  e
le  province.  In  particolare,  e'  previsto  che  gli  enti  locali
inadempienti  sono  assoggettati,  nell'anno  successivo   a   quello
dell'inadempienza,  alla  predetta  riduzione  in  misura  pari  alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato. Parimenti, le  province  della  regione  Siciliana  e
della  regione  Sardegna  sono  assoggettati   alla   riduzione   dei
trasferimenti erariali nella medesima misura. 
  In caso di incapienza di tali fondi, gli enti locali sono tenuti  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue  presso
la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X
dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. 
  In  caso  di  mancato  versamento  delle  predette  somme   residue
nell'anno successivo  a  quello  dell'inadempienza,  il  recupero  e'
operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1  della
legge n. 228 del 2012, a valere su qualunque assegnazione finanziaria
dovuta dal  Ministero  dell'interno  e,  in  caso  di  incapienza,  a
trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto  del
pagamento agli stessi  dell'imposta  municipale  propria  e,  per  le
citta' metropolitane e le province, all'atto  del  riversamento  alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro  la  responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i
ciclomotori. 
  La sanzione non si applica nel caso in  cui  il  superamento  degli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
Europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
precedente; 
    b)  il  limite  agli  impegni  per   spese   correnti,   imputati
all'esercizio successivo a quello di inadempienza,  che  non  possono
essere assunti in misura  superiore  all'importo  annuale  medio  dei
corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio (per l'anno 2016,
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno 2015, non
e' possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo
annuale medio dei  corrispondenti  impegni  effettuati  nel  triennio
2013-2015,  cosi'  come  risultano  dal  rendiconto  della   gestione
dell'ente); 
    c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per  finanziare  gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
investimenti  o  le  aperture  di  linee  di  credito  devono  essere
corredati da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
dell'obiettivo di  patto  di  stabilita'  interno  relativo  all'anno
precedente.  In  assenza  della  predetta  attestazione,   l'istituto
finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  puo'  procedere  al
finanziamento   o   al   collocamento   del   prestito.    Ai    fini
dell'applicazione   della   sanzione   in    parola,    costituiscono
indebitamento le operazioni di cui all'art. 3, comma 17, della  legge
24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art.  75  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emissione di
prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a  flussi  futuri
di entrata, a crediti e a attivita' finanziarie  e  non  finanziarie,
eventuale  somma  incassata  al  momento  del  perfezionamento  delle
operazioni derivate di swap - cosiddetto  upfront  -,  operazioni  di
leasing finanziario stipulate dal 1°  gennaio  2015,  residuo  debito
garantito dall'ente  a  seguito  della  definitiva  escussione  della
garanzia. Costituisce  indebitamento,  altresi',  il  residuo  debito
garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei  confronti  del
debitore originario. Dal 2015, gli enti  locali  rilasciano  garanzie
solo  a  favore  dei  soggetti  che  possono  essere  destinatari  di
contributi agli investimenti finanziati da debito. Non  costituiscono
indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare,  entro  il  limite  massimo  stabilito  dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e  di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista  idonea  copertura  di
bilancio. 
  Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'art. 3 della legge  n.
350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad  indebitamento
per il finanziamento di conferimenti rivolti alla  ricapitalizzazione
di aziende o societa' finalizzata al ripiano di perdite. 
  Il divieto di ricorrere ad indebitamento  di  cui  alla  richiamata
lettera c) non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui
gia' in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto
non si tratta di nuovi mutui ma di  una  diversa  finalizzazione  del
mutuo originario. Non rientrano nel divieto  le  operazioni  che  non
configurano  un  nuovo  debito,  quali  i  mutui   e   le   emissioni
obbligazionarie,  il  cui  ricavato   e'   destinato   all'estinzione
anticipata di precedenti operazioni di indebitamento  che  consentono
una riduzione del valore finanziario delle passivita'.  Non  sono  da
considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui
rata  di  ammortamento  e'  a  carico  di  un'altra   amministrazione
pubblica, ai sensi dell'art.  1,  commi  75  e  76,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  Costituiscono, invece, operazioni  di  indebitamento  quelle  volte
alla ristrutturazione di debiti  verso  fornitori  che  prevedano  il
coinvolgimento diretto o indiretto  dell'ente  locale,  nonche'  ogni
altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione  alla
disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si  traduca  in
un  onere  finanziario  assimilabile  all'indebitamento  per   l'ente
locale. 
  Costituisce,  altresi',  operazione  di  indebitamento  il  leasing
finanziario, quando il  contratto,  anche  se  definito  «di  leasing
operativo», stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede  la
facolta' di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che,  ai
fini  del  ricorso   all'indebitamento,   non   occorre   considerare
l'attivita' istruttoria posta  in  essere  unilateralmente  dall'ente
locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo)  ma  e'
necessario fare riferimento  al  momento  in  cui  si  perfeziona  la
volonta' delle parti (sottoscrizione del contratto). 
  Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project
financing che potrebbero configurarsi come  forma  di  indebitamento.
Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'art. 3 della  legge  n.
350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni  che  non
comportano risorse aggiuntive ma consentono  di  superare,  entro  il
limite  massimo  stabilito  dalla  normativa  statale  vigente,   una
momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per  le  quali
e' gia' prevista idonea copertura di bilancio; 
    d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia  tipologia  di  contratto,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione, anche con riguardo ai processi  di  stabilizzazione
in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di  stipulare  contratti
di servizio con soggetti privati  che  si  configurino  come  elusivi
della citata disposizione. 
  Si evidenzia che analoga sanzione e' prevista - in caso di  mancato
rispetto della norma recata dall'art. 1, comma 557,  della  legge  n.
296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento  delle
dinamiche di crescita della spesa di personale - dall'art.  1,  comma
557-ter della citata legge. 
  Infine, giova ribadire che spetta alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dei propri compiti di
vigilanza sulla gestione finanziaria degli enti locali (art. 148-bis,
comma 3, del TUEL), la verifica del  rispetto  dei  vincoli  e  delle
limitazioni poste in caso di mancato rispetto dei vincoli di  finanza
pubblica  e,  dunque,  anche  dell'autoapplicazione  della   predetta
sanzione in materia di personale; 
      e) la riduzione delle indennita' di funzione e dei  gettoni  di
presenza indicati nell'art. 82 del decreto  legislativo  n.  267  del
2000, che vengono rideterminati con una riduzione del  30  per  cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
  Si segnala, infine, che la  sanzione  in  parola  si  applica  agli
amministratori (presidente, sindaco e componeneti  della  giunta)  in
carica nell'esercizio in cui e'  avvenuta  la  violazione  dei  nuovi
vincoli di finanza pubblica. I predetti  importi  sono  acquisiti  al
bilancio dell'ente. 
  Con riferimento alla durata delle sanzioni,  si  ritiene  opportuno
ribadire che le stesse si applicano  nell'anno  successivo  a  quello
dell'inadempienza.   Conseguentemente,   l'inadempienza   nel    2015
comportera' l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2016. 
I.5 Sanzioni conseguenti all'accertamento del  mancato  rispetto  del
patto  di  stabilita'  interno  degli  enti  locali  in  un   periodo
successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce 
  Giova ricordare che l'art. 31, comma 28, della  legge  n.  183  del
2011 prevede che agli enti locali per i quali il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno sia  accertato  successivamente  all'anno
seguente a quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,
nell'anno successivo a quello in cui e' stato  accertato  il  mancato
rispetto del patto, le sanzioni vigenti al tempo della violazione. La
rideterminazione delle  indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di
presenza e' applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della
giunta in  carica  nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuto  il  mancato
conseguimento. Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli  enti
locali di cui al citato comma  28  devono  comunicare  l'inadempienza
(inviando una nuova certificazione) entro 30 giorni dall'accertamento
della  violazione  del  patto  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
L. Misure antielusive delle nuove regole di finanza pubblica 
  I commi 726 e 727 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016 recano
misure volte ad assicurare il rispetto sostanziale delle nuove regole
del pareggio di bilancio da parte degli enti impedendo  comportamenti
elusivi. 
  In generale, si configura una fattispecie  elusiva  ogni  qualvolta
siano   attuati   comportamenti   che,   pur   legittimi,   risultino
intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i  vincoli
di  finanza  pubblica.  Ne   consegue   che   risulta   fondamentale,
nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi,  la
finalita' economico-amministrativa del provvedimento adottato. 
  In particolare, il comma 726 dispone la nullita' dei  contratti  di
servizio e degli altri  atti  posti  in  essere  dagli  enti  che  si
configurino elusivi delle regole di cui al comma 707, ai commi da 709
a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734 dell'art. 1 della  citata
legge di stabilita' 2016. 
  L'elusione  puo'  discendere,   anzitutto,   dalla   non   corretta
imputazione delle entrate o delle uscite ai  pertinenti  capitoli  di
bilancio. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra  le  spese
per partite di giro  e  servizi  in  conto  di  terzi  di  poste  che
avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese  correnti
o in c/capitale, sulla base di quanto indicato nei principi contabili
generali ed applicati allegati al  decreto  legislativo  n.  118  del
2011, ovvero alla  non  corretta  formazione  e  utilizzo  del  Fondo
pluriennale vincolato (cfr. paragrafo B.2). 
  Peraltro,  l'impropria  gestione  delle   partite   di   giro   non
rappresenta  l'unica  ipotesi  in   cui   l'elusione   delle   regole
concernenti i vincoli di finanza  pubblica  si  associa  ad  una  non
corretta redazione dei documenti di bilancio. 
  Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva  ricorre  nei  casi  di
evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti
effettuati in assenza dei  presupposti  indicati  dall'art.  179  del
decreto legislativo 267 del  2000  e  dai  principi  applicati  della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato  n.  4/2  al  richiamato
decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive
l'imputazione delle spese di competenza di un  esercizio  finanziario
ai bilanci degli esercizi successivi. Al riguardo,  si  ricorda  che,
dal 1° gennaio 2015, l'imputazione in bilancio delle entrate e  delle
spese deve essere effettuata nel  rispetto  del  principio  contabile
generale n. 16 della competenza finanziaria (cd. potenziata)  di  cui
all'allegato n. 1 al  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  come
declinato  dal  richiamato  principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria. 
  Sempre  a  fini  esemplificativi,  sono   da   ritenersi   elusive,
nell'ambito delle  valorizzazioni  dei  beni  immobiliari,  anche  le
operazioni poste in essere dagli enti con  le  societa'  partecipate,
con gli organismi strumentali o con altri soggetti con  la  finalita'
esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che siano state poste
in essere le azioni necessarie per  pervenire  all'effettiva  vendita
del patrimonio. 
  Cosi' come, sempre a fini esemplificativi,  appaiono  riconducibili
alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei  costi
dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni  societarie
e para-societarie. In proposito, si ricorda che, in base ai  principi
contabili europei, SEC 2010, se l'acquisto da parte  di  un  soggetto
pubblico, non appartenente  alle  pubbliche  amministrazioni,  di  un
cespite ceduto da una pubblica amministrazione,  che  controlla  tale
soggetto,  avviene  con   finanziamento   della   predetta   pubblica
amministrazione, non da' luogo ad una vendita ma solo ad una cessione
patrimoniale. 
  Gli atti elusivi delle regole di cui al comma 707, ai commi da  709
a 713, al comma  716  e  ai  commi  da  719  a  734,  o  il  rispetto
artificioso delle stesse, oltre ad essere sanzionati con la  nullita'
dell'atto, possono comportare, secondo il  disposto  del  comma  727,
l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei  responsabili
(cfr. paragrafo M). 
  Al riguardo, si segnala che le verifiche  della  Corte  dei  conti,
dirette ad accertare il rispetto delle regole di cui al comma 707, ai
commi da 709 a 713, al comma 716 e ai commi da  719  a  734,  possono
estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate  e  delle
spese escluse dai vincoli in applicazione del principio contabile  di
prevalenza   della   sostanza   sulla   forma.   Per   il   dettaglio
dell'attivita' di controllo della  Corte  dei  conti,  si  rinvia  al
successivo paragrafo (cfr. paragrafo M). 
M. L'attivita' di controllo della Corte dei conti 
  Il decreto-legge n.  174  del  2012  ha  potenziato  il  potere  di
controllo - in funzione collaborativa - della Corte dei  conti  sulla
gestione degli enti locali, gia' previsto dall'art. 7, comma 7, della
legge n. 131 del 2003, dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge
n. 266 del 2005 e dall'art. 11 della legge n.  15  del  2009,  e  sul
sistema regionale, tra cui, in particolare, le verifiche sui  bilanci
preventivi e consuntivi e il giudizio di parificazione del rendiconto
generale; verifiche, queste, che tengono conto  dei  risultati  della
gestione degli enti/organismi partecipati e controllati, tra cui  gli
enti del Servizio sanitario nazionale. 
  Segnatamente l'art. 3, comma 1, lettera e),  del  decreto-legge  n.
174 del 2012, ha  sostituito  il  previgente  art.  148  del  decreto
legislativo n. 267 del 2000 (TUEL)  ed  ha  introdotto  un  ulteriore
articolo,  il  148-bis,  al  fine  di  implementare  il  sistema  dei
controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali. 
  L'art. 148-bis, rubricato «rafforzamento del controllo della  Corte
dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», rafforza  il
controllo gia' previsto per  tali  enti  dalle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n.  266  del  2005.  In
particolare, il comma 1 del richiamato art. 148-bis del TUEL  prevede
che, ai fini della verifica del  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno, «le sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei  conti
esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi  degli  enti
locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e  seguenti,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266» mentre il successivo comma 2 precisa  che,  ai
fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, «le
sezioni regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti  accertano
altresi' che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle
partecipazioni in societa' controllate e alle quali  e'  affidata  la
gestione di servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi
strumentali all'ente». In conseguenza di tale  previsione,  gli  enti
locali saranno  tenuti  ad  indicare  nei  documenti  contabili  loro
eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma. 
  Cio'  premesso,  in   base   ad   un'interpretazione   sistematica,
teleologica e analogica della richiamata  disciplina  in  materia  di
controllo della Corte dei conti,  si  ritiene  che  la  stessa  possa
applicarsi, oltre che al patto  di  stabilita'  interno,  anche  alle
nuove regole di finanza pubblica. Infatti, il legislatore,  al  comma
727 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016, conferma i compiti di
controllo della Corte in ordine alla verifica del  conseguimento  del
nuovo obiettivo di saldo, prevedendo che le  Sezioni  giurisdizionali
regionali irroghino sanzioni  pecuniarie  agli  amministratori  e  al
responsabile finanziario qualora accertino che il pareggio  e'  stato
realizzato in maniera artificiosa anche attraverso una  non  corretta
applicazione dei nuovi principi contabili o altre forme elusive. 
  In particolare, le  sanzioni  pecuniarie  previste  dal  richiamato
comma 727 sono: 
    1) agli amministratori che hanno posto in  essere  atti  elusivi:
fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al
momento di commissione dell'elusione; 
    2)  al  responsabile  amministrativo  individuato  dalla  Sezione
giurisdizionale  regionale  della  Corte  dei  conti:  fino   a   tre
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali. 
  Gli importi predetti sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
  Si soggiunge che, qualora dall'esito della verifica condotta  dalla
competente Sezione regionale di controllo, siano accertati  squilibri
economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme
per garantire la regolarita' della gestione finanziaria o il  mancato
rispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  l'ente  interessato
sara' tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi  nel  termine  di
sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della  pronuncia  di
accertamento della sezione regionale di controllo ed  a  trasmetterli
alla medesima Sezione al  fine  di  consentirne,  nei  successivi  30
giorni, la verifica sulla idoneita' a rimuovere le irregolarita' e  a
ripristinare gli equilibri di bilancio (art. 148-bis, comma 3). 
  In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneita'  dei
provvedimenti correttivi, e' preclusa l'attuazione dei  programmi  di
spesa per  i  quali  sia  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza  della  relativa  sostenibilita'  finanziaria   (art.
148-bis, comma 3). 
  Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 31,
legge n. 183 del 2011 per gli amministratori e  per  il  responsabile
del servizi economico-finanziario, nell'ipotesi  in  cui  le  Sezioni
giurisdizionali regionali della Corte  dei  conti  accertino  che  il
rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2015 o precedenti
e' stato conseguito  artificiosamente  mediante  l'adozione  di  atti
elusivi delle regole del patto. 
  Si segnala, inoltre, che, a  fini  di  coordinamento,  l'intervento
normativo descritto, operato dal decreto-legge n. 174  del  2012,  ha
richiesto l'abrogazione del comma 168 dell'art. 1 della citata  legge
n. 266 del 2005 (art. 3, comma 1-bis, decreto-legge n. 174 del 2012). 
  Le  disposizioni  contenute   nel   comma   abrogato   sono   state
sostanzialmente  riproposte  in  forma  piu'  puntuale  nel  comma  3
dell'art. 148-bis, tranne che  per  il  periodo  finale  inerente  al
potere di vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli e
limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del  patto
di stabilita' interno». 
  Tuttavia, nonostante la nuova norma  non  riproponga  tale  periodo
espressamente, deve ritenersi, avuto riguardo, da un lato, alla ratio
dell'intervento normativo operato dal decreto-legge n. 174  del  2012
in  materia  di  controlli  esterni,  dall'altro  alla   logica   del
meccanismo delle norme sul patto nonche' sul nuovo saldo  di  finanza
pubblica, che la Corte dei conti  conservi  il  potere  di  vigilanza
sull'autoapplicazione delle sanzioni, in quanto,  come  previsto  dal
predetto art. 148-bis, accertato il mancato rispetto degli obiettivi,
l'ente interessato e' tenuto ad adottare i  provvedimenti  correttivi
nei termini previsti. In altri termini, occorre verificare che l'ente
inadempiente rispetti il  limite  agli  impegni  di  parte  corrente,
rispetti il divieto di indebitamento e il divieto  di  assunzione  di
personale e che deliberi la riduzione delle indennita' di funzione  e
dei gettoni di presenza per gli amministratori. 
  Occorre precisare che l'autoapplicazione delle sanzioni opera anche
nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine
dell'esercizio  stesso,  non  saranno  rispettati  gli  obiettivi  di
finanza   pubblica.   Piu'   precisamente,   in   tale   circostanza,
l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si  configura
come  un  intervento  correttivo  e  di  contenimento   che   l'ente,
autonomamente,  pone  in  essere  per   recuperare   il   prevedibile
sforamento  dei  predetti  obiettivi   evidenziato   dalla   gestione
finanziaria  dell'anno.  Peraltro,  nei  casi  in  cui  la   gestione
finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo  programmato,
l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi  e  contenitivi
finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. 
  L'autoapplicazione delle sanzioni,  infatti,  va  operata,  in  via
precauzionale, fin dall'inizio  dell'esercizio  successivo  a  quello
della violazione degli obiettivi di finanzapubblica, anche  nel  caso
in cui, ancorche' la situazione di inadempienza non sia stata  ancora
acclarata, la gestione  finanziaria  dell'esercizio  appena  concluso
presenti un risultato non conforme all'obiettivo programmatico. 
  Nei confronti delle regioni,  il  decreto-legge  n.  174  del  2012
contempla una differenziata gamma di accertamenti e  verifiche  delle
Sezioni  regionali  della  Corte   dei   conti,   caratterizzati   da
un'unitarieta' teleologica e funzionale, e finalizzati ad  assicurare
il monitoraggio della salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  e
della sostenibilita' del debito di ciascun ente regionale. 
  Verso tale obiettivo convergono le relazioni sulla copertura  delle
leggi di spesa regionali; le verifiche sui bilanci preventivi  e  sui
rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti  che  compongono  il
Servizio sanitario nazionale; il controllo sui rendiconti dei  gruppi
consiliari e sulle relazioni annuali  dei  Presidenti  delle  regioni
riguardanti il sistema dei controlli interni. 
  Nell'ambito dei compiti affidati alla Corte spicca il  giudizio  di
parificazione dei rendiconti delle regioni a statuto  ordinario,  che
si aggiunge a quello gia' svolto - in virtu' di norme attuative degli
Statuti - sulle regioni a statuto speciale (ad eccezione della  Valle
d'Aosta) e sulle Province autonome. 
  Infatti,  l'annuale  giudizio  di  parificazione   dei   rendiconti
generali  della  regione  e  la  contestuale  relazione  ai  Consigli
regionali che l'accompagna, costituiscono  il  momento  centrale  dei
controlli  affidati  alle  Sezioni  regionali  di  controllo,  ed  e'
funzionale alla conclusione del percorso di bilancio  del  precedente
esercizio  finanziario  che   sfocia   nella   legge   regionale   di
approvazione del rendiconto. 
N. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente
circolare 
  L'applicazione delle nuove regole di  finanza  pubblica  potrebbero
generare da parte  degli  enti  richieste  di  chiarimenti  che,  per
esigenze  organizzative  e  di  razionalita'  del  lavoro  di  questo
Dipartimento e' necessario pervengano: 
    a) per gli aspetti generali e  applicativi  del  nuovo  saldo  di
finanza   pubblica,   esclusivamente   via    e-mail    all'indirizzo
pareggio.rgs@tesoro.it; per gli aspetti generali  e  applicativi  del
patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail  all'indirizzo
pattostab@tesoro.it; 
    b) per i quesiti  di  natura  tecnica  ed  informatica  correlati
all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti  attraverso  il
sistema web (si veda in  proposito  l'allegato  ACCESSO  WEB/16  alla
presente  Circolare),  all'indirizzo   assistenza.cp@tesoro.it.   Per
urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica  applicativa  ai
seguenti      numeri      06-4761.2375/2125/2782      con      orario
8.00-13.00/14.00-18.00; 
    c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale  correlata
alla normativa in materia di nuovo saldo di  finanza  pubblica  e  di
patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo:
igop.segr.rgs@tesoro.it; 
    d) relativamente al patto  di  stabilita'  interno  2015,  per  i
chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti  ed
alle modalita' di comunicazione dei dati a seguito di  Ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al   Dipartimento   della
Protezione Civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  al
seguente indirizzo e-mail quesiti.pattostab@protezionecivile.it; 
    e) per i  chiarimenti  in  merito  agli  interventi  di  edilizia
scolastica  alla  Struttura  di  missione  per  il  coordinamento   e
l'impulso   nell'attuazione   di   interventi   di   riqualificazione
dell'edilizia    scolastica    ai    seguenti    indirizzi     e-mail
ediliziascolastica@pec.governo.it e scuole@governo.it; 
    f) per i  chiarimenti  in  merito  agli  interventi  di  bonifica
ambientale  alla   Struttura   di   missione   contro   il   dissesto
idrogeologico  e  per  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   idriche
all'indirizzo e-mail segreteria.italiasicura@governo.it; 
  Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto  i  quesiti
inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica. 
Annotazioni finali 
  Gli atti amministrativi, in applicazione delle precedenti normative
relative al patto di stabilita' interno e  del  pareggio  2015  delle
regioni, sono consultabili sul sito  Internet  di  cui  all'indirizzo
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/. 
    Roma, 10 febbraio 2016 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco 

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 229/2011, ha  dichiarato
    l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della  L.r.  Sardegna
    n. 16/2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. , in
    quanto non e' consentito alle regioni,  ivi  comprese  quelle  ad
    autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione
    dei dati relativi alla verifica del  mantenimento  dei  saldi  di
    finanza  pubblica,   impedendo   in   tal   modo   al   Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  di  effettuare  l'attivita'  di
    monitoraggio del patto di stabilita' interno. La piena attuazione
    del coordinamento della finanza pubblica comporta,  infatti,  che
    «la competenza statale  non  si  esaurisca  con  l'esercizio  del
    potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio  di  poteri  di
    ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione  di
    dati  e  di  controllo»  (come  gia'  affermato  dalla  Corte  in
    precedenti sentenze). 

(2) Decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  22  febbraio
    2013  recante  «Regole  tecniche  in  materia   di   generazione,
    apposizione  e  verifica  delle  firme   elettroniche   avanzate,
    qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,
    comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma  2,  36,
    comma 2, e 71».