Al Dipartimento del Tesoro 
 
                Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
 
                                                  Alla Banca d'Italia 
 
                                             Alla Monte Titoli S.p.A. 
  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato in passato  i
decreti di emissione dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT),  le
cui cedole semestrali sono calcolate  con  riferimento  al  tasso  di
rendimento dei BOT a sei mesi dell'asta piu' recente, aumentato dello
0,30% (spread) su base annua, e tuttora emette CCTeu, ossia titoli le
cui cedole semestrali sono indicizzate al tasso Euribor a  sei  mesi,
aumentato di uno spread che varia a seconda dell'emissione. 
  Gli andamenti del mercato dei tassi di interesse a  breve  termine,
influenzati dalla politica della BCE, che ha portato in zona negativa
quello sulla deposit facility, attualmente al - 0,40%, fanno ritenere
come possibile l'eventualita' che i tassi di interesse sui BOT a  sei
mesi e sull'Euribor a sei mesi si  portino  ad  un  livello  talmente
negativo da erodere totalmente e superare lo spread  previsto  per  i
CCT e i CCTeu (per questi ultimi l'ipotesi e'  da  considerarsi  piu'
remota, dato  lo  spread  piu'  elevato),  ponendo  in  tal  caso  la
questione del trattamento di cedole virtualmente negative. 
  Dato che il fenomeno e' recente ed era imprevedibile fino  a  pochi
mesi  orsono,  nei  decreti   di   emissione   non   viene   regolata
esplicitamente l'ipotesi di cedole negative. Si e' dunque  presentato
il problema di come interpretare i decreti di emissione in assenza di
specifiche indicazioni al riguardo: se intendere che la cedola  possa
assumere valori negativi, e in tal caso come riscuotere  il  relativo
controvalore da  ogni  singolo  investitore,  oppure  se  considerare
sottinteso un limite inferiore pari a zero. 
  Con  riferimento  alla  questione   e'   stato   richiesto   parere
all'Avvocatura generale dello Stato, che ha reso  il  proprio  parere
con nota trasmessa il 3 dicembre 2015, in  conformita'  del  Comitato
consultivo espressosi nella seduta del 2 dicembre 2015. 
  Al fine di risolvere il quesito, essa  ha  fatto  applicazione  dei
principi  e  delle  norme  giuridiche  che  governano   la   materia,
osservando quanto segue. 
  Il rapporto che si instaura con la  sottoscrizione  di  titoli  del
debito pubblico redimibile, in cui l'ammontare nominale e' pari  alla
somma da rimborsare alla  scadenza,  e'  riconducibile  al  tipo  dei
contratti di mutuo.  Il  caso  specifico  dei  CCT  e  CCTeu  prevede
un'aleatorieta' derivante dalla variabilita' del tasso di  interesse,
mentre non e' aleatoria l'obbligazione del mutuatario  di  restituire
il capitale versato. La disciplina civilistica del contratto di mutuo
prevede che detto contratto sia  naturalmente  oneroso  per  il  solo
mutuatario, non anche per il mutuante, il quale  non  e'  chiamato  a
sopportare il rischio di un  tasso  di  interesse  negativo  tale  da
incidere  anche  sul  capitale  (art.  1813  del  Codice  civile,  in
relazione all'obbligo di restituire la stessa quantita'  di  denaro).
In sostanza, per il mutuante  il  massimo  rischio  e'  quello  della
gratuita' del contratto. Inoltre, sempre  la  disciplina  civilistica
prevede che le prestazioni qualificate  come  interessi  debbano  far
carico  al  mutuatario  e  cio'  impedisce  di  ritenere,  sia   pure
implicitamente, che come tali esse possano far carico al mutuante. 
  L'Avvocatura prosegue osservando che l'obbligazione  per  interessi
assunta dallo Stato con il decreto di emissione si  caratterizza  per
la  sua  periodicita',  da  intendersi  non  solo  come  periodicita'
dell'adempimento, ma anche come periodicita' della causa, ossia  come
funzionale dipendenza dal tempo. In altre parole, a chi e' possessore
del titolo alla scadenza di un certo semestre e' dovuta la cedola  in
ragione del decorso di quel particolare semestre; ad esso non possono
imputarsi le conseguenze relative al  rendimento  del  titolo  in  un
diverso semestre, non avendo il possessore diritto ad una  media  del
rendimento globale del titolo, bensi' alla remunerazione  relativa  a
quel   particolare   semestre.   La   cedola   costituisce,   dunque,
un'obbligazione autonoma oltre che periodica. 
  Tutto cio' considerato, si  deve  escludere  che  eventuali  cedole
virtualmente negative possano dar luogo a  recuperi  di  interessi  a
carico dei possessori, oppure  a  decurtazioni  a  valere  su  cedole
successive, ne' tantomeno possono produrre decurtazioni incidenti sul
capitale, il cui  rimborso  deve  avvenire  alla  pari  per  espressa
previsione. 
  L'Avvocatura  generale  dello  Stato  conclude,  infatti,  che   la
soluzione a cui si deve necessariamente accedere e'  quella  per  cui
"la regolamentazione  del  rapporto  rechi  un  implicita  previsione
secondo la quale, in caso di tassi di rendimento negativi, la  cedola
minima sia pari a zero". 
  Alla luce  del  parere  espresso  e  delle  argomentazioni  addotte
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  la  disciplina  del  rapporto
quale emerge dai decreti di emissione dei  CCT  e  dei  CCTeu  e'  da
intendersi nel senso che, in  caso  il  parametro  di  determinazione
della cedola (tasso BOT a sei mesi o tasso Euribor a  sei  mesi)  sia
negativo al punto tale da erodere totalmente e superare lo spread, la
cedola deve essere posta pari a zero, senza  possibilita'  di  tenere
memoria di differenze negative per le  cedole  successive  o  per  il
rimborso del capitale. 
  La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 marzo 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan