Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 23 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato  atto
della  dichiarazione  resa  da  11  cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere  una  richiesta  di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
      «Volete  che  sia  abrogato  l'art.  35  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive"  (G.U.  n.
212 del 12 settembre  2014),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164 "Misure  urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle  attivita'  produttive"(G.U.  n.
262 dell'11 novembre 2014,  S.O.),  limitatamente  ai  suoi  commi  1
("Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e  del  mare,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, con proprio decreto, individua  a  livello  nazionale  la
capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani  e  assimilati
degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a  livello
nazionale, con l'indicazione  espressa  della  capacita'  di  ciascun
impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico  di
rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire  il  fabbisogno
residuo,  determinato  con  finalita'  di  progressivo   riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale e  nel  rispetto
degli obiettivi di raccolta differenziata e di  riciclaggio,  tenendo
conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosi'  individuati
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente
interesse nazionale,  attuano  un  sistema  integrato  e  moderno  di
gestione di rifiuti urbani e assimilati,  garantiscono  la  sicurezza
nazionale nell'autosufficienza, consentono di  superare  e  prevenire
ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle  norme
europee  di  settore  e  limitano  il  conferimento  di  rifiuti   in
discarica."), 2 (in relazione al solo inciso "Ai medesimi fini di cui
al comma 1,"), 3 ("Tutti  gli  impianti  di  recupero  energetico  da
rifiuti  sia  esistenti  sia  da  realizzare   sono   autorizzati   a
saturazione  del  carico   termico,   come   previsto   dall'articolo
237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia
stata   valutata   positivamente   la    compatibilita'    ambientale
dell'impianto in tale assetto operativo, incluso  il  rispetto  delle
disposizioni sullo stato della qualita' dell'aria di cui  al  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le autorita' competenti  provvedono  ad  adeguare  le  autorizzazioni
integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione
di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del  carico
termico, tenendo in considerazione lo stato della qualita'  dell'aria
come previsto dal citato decreto legislativo n. 155  del  2010."),  4
("Gli  impianti  di  nuova  realizzazione  devono  essere  realizzati
conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico
di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni."), 5 ("Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  per  gli
impianti esistenti, le autorita' competenti provvedono  a  verificare
la sussistenza dei requisiti per la loro  qualifica  di  impianti  di
recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono  le  condizioni  e  nel
medesimo termine, adeguano in tal senso le  autorizzazioni  integrate
ambientali."), 8 ("I termini per le procedure di  espropriazione  per
pubblica utilita' degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della
meta'. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto  i  termini
residui.  I  termini  previsti  dalla  legislazione  vigente  per  le
procedure di valutazione di impatto ambientale  e  di  autorizzazione
integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si  considerano
perentori.") e 9 ("In caso di mancato rispetto dei termini di cui  ai
commi  3,  5  e  8  si  applica  il   potere   sostitutivo   previsto
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.")?» 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Associazione  Casa  dei
Diritti Sociali, con sede legale in Roma, piazza Vittorio Emanuele II
n.2;   e-mail:   comitatosibloccainceneritori@gmail.com    -    cell.
3403719350.