IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  10  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato  di
emergenza in conseguenza del significativo incremento  del  movimento
franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale
del Mont de la Saxe nel territorio del comune  di  Courmayeur,  nella
regione autonoma Valle d'Aosta, nonche' la delibera del Consiglio dei
ministri del 10 luglio  2014  con  la  quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato prorogato di ulteriori 180 giorni; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 143 del 30 gennaio 2014  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza  del  significativo  incremento  del
movimento franoso che  dal  19  aprile  2013  interessa  il  versante
nord-occidentale del Mont de la Saxe nel  territorio  del  comune  di
Courmayeur, nella regione autonoma Valle d'Aosta»; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento n. 214 del 23  dicembre
2014 recante:  «Avvio  della  ricognizione  dei  danni  subiti  dalle
attivita' economiche e produttive ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,
lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per  effetto  delle
interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La  Palud
e di Entreves del comune  di  Courmayeur  nonche'  del  blocco  della
circolazione nella Val Ferret»; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 4, della predetta ordinanza n.
214/2014, che recita: «La ricognizione dei danni posta in essere  dal
commissario delegato non costituisce  riconoscimento  automatico  dei
finanziamenti per il ristoro dei  danni  subiti  ed,  in  ogni  caso,
eventuali contributi potranno essere riconosciuti  nel  limite  delle
risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri  del  10
gennaio 2014  citata  in  premessa  e,  comunque,  nel  limite  delle
disponibilita' del Fondo per le emergenze nazionali di  cui  all'art.
5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  all'atto
della conclusione della ricognizione»; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento n. 235  del  22  aprile
2015 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare
il subentro della regione autonoma  Valle  d'Aosta  nelle  iniziative
finalizzate   al   superamento   della   situazione   di   criticita'
determinatasi  in  conseguenza  del  significativo   incremento   del
movimento franoso che  dal  19  aprile  2013  interessa  il  versante
nord-occidentale del Mont de la Saxe nel  territorio  del  comune  di
Courmayeur»; 
  Visto in particolare l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge  24
febbraio 1992, n. 225, con cui si dispone che con ordinanza del  capo
del Dipartimento della protezione civile si  disciplina  l'attuazione
delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di  cui  alla
lettera d) del  medesimo  comma  2,  entro  i  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili; 
  Viste le note del  coordinatore  del  Dipartimento  programmazione,
difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato  regionale  opere
pubbliche, difesa del suolo e edilizia  residenziale  pubblica  della
regione autonoma Valle d'Aosta prot. n. 12797 del 9  marzo  2015,  n.
11289 del 25 agosto 2015 e n. 13452 del 14 ottobre 2015; 
  Acquisita l'intesa della regione autonoma Valle  d'Aosta  con  nota
prot. n. 8307 del 20 ottobre 2015; 
  Vista la nota del presidente della regione autonoma  Valle  d'Aosta
prot. n. 575 del 19 gennaio 2016; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il soggetto responsabile nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2,
dell'ordinanza del capo del Dipartimento n. 235 del 22  aprile  2015,
e' autorizzato a concedere un contributo per le attivita'  economiche
e produttive che hanno subito danni per  effetto  delle  interruzioni
stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entreves
del comune di Courmayer e del blocco  della  circolazione  nella  Val
Ferret, sulla base delle  risultanze  della  ricognizione  dei  danni
prevista dall'ordinanza del capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 214 del 23 dicembre 2014, di cui alle note del 9 marzo 2015
e del 25 agosto 2015 citate in premessa. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  ordinanza,
quantificati nel limite massimo  di  77.000,00  euro  si  provvede  a
valere sulle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  aperta
ai sensi dell'ordinanza del capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 143 del 30 gennaio 2014 e non necessarie  per  l'attuazione
degli interventi previsti  nel  Piano  emergenziale  predisposto  dal
commissario delegato, ai sensi della medesima ordinanza. 
  3.  Il  soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  1  con  proprio
provvedimento  provvede  alla   definizione   delle   modalita'   per
l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 provvede  ad  inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte in attuazione della presente  ordinanza,  contenente  l'elenco
dei contributi concessi all'esito della procedura di  verifica  della
sussistenza  dei  requisiti  richiesti,   anche   in   relazione   al
regolamento UE 1407/2013 della Commissione europea  del  18  dicembre
2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ed  al
netto di eventuali premi assicurativi. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 marzo 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio