IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 dove viene stabilito  che  per
la  prosecuzione   degli   interventi   da   parte   delle   gestioni
commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio  1992,
n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi  4-ter  e  4-quater  della
medesima legge n. 225/1992; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio  2015,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data del medesimo  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  che  hanno
colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni  dall'11  al
22 novembre 2014, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri  del
6 agosto 2016 con la quale il predetto stato di  emergenza  e'  stato
prorogato fino al 5 febbraio 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 226 del  3  marzo  2015  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   conseguenti   alle    eccezionali    avversita'
atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione  Lombardia
nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 312 del 31 dicembre  2015,  recante:  «Ulteriori  disposizioni  di
protezione   civile   conseguenti   alle    eccezionali    avversita'
atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto  2014
e nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014 nel territorio della Regione
Lombardia»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Lombardia; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Lombardia  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  Direttore  generale
sicurezza, protezione civile ed immigrazione della Regione  Lombardia
e' individuato quale responsabile  delle  iniziative  finalizzate  al
definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, ivi compreso il proseguimento delle misure di assistenza
alla popolazione ed, in particolare, ai  nuclei  familiari  sfollati,
nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  di
cui al comma 5 ed a tal fine gia' destinate e, comunque, non oltre la
scadenza dell'operativita' della stessa contabilita'  speciale.  Egli
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015 provvede  ad  inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della regione Lombardia, nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  Direttore  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015, che
viene al medesimo intestata fino al 1° settembre 2017, salvo  proroga
da disporsi con apposito provvedimento previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
di cui al comma 2, puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della regione Lombardia  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data  di  pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva  del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga  alle  disposizioni
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicate  all'art.  4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
226 del 3 marzo 2015 ed alle disposizioni del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  per  le  parti  necessarie
all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  11. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 marzo 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio