IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro»; Visti gli articoli da 26 a 40 del medesimo decreto legislativo n 148 del 14 settembre 2015, che, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera a), punto 7) della legge n. 183 del 10 dicembre 2014, hanno rivisto l'ambito di applicazione dei fondi di solidarieta' di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi; Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che disciplina il fondo di solidarieta' residuale, volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di settore; Visto in particolare l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina del fondo di solidarieta' residuale e' adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 148; Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarieta' residuale di cui all'art. 28 innanzi citato, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; Visto l'art. 46, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che ha abrogato l'art. 3, commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 46, comma 2, lettera c) e d), che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 siano abrogati il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141 e i commi 20, 20-bis e 21 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 con il quale era stato istituito il fondo di solidarieta' residuale ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92; Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di settore; Ritenuto, quindi, di dover adeguare la disciplina del decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 alle norme del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 148; Decreta: Art. 1 Denominazione e adeguamento del Fondo 1. Il Fondo di solidarieta' residuale gia' istituito presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze n. 79141 del 7 febbraio 2014, e' adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.