IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre  2015  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro»; 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del medesimo  decreto  legislativo  n
148 del 14 settembre 2015, che, in attuazione dell'art. 1,  comma  2,
lettera a), punto 7) della legge n. 183 del 10 dicembre  2014,  hanno
rivisto l'ambito di applicazione dei fondi  di  solidarieta'  di  cui
all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n.  92,  fissando  un  termine
certo per l'avvio dei fondi medesimi; 
  Visto l'art. 28 del decreto legislativo n.  148  del  14  settembre
2015 che disciplina il fondo  di  solidarieta'  residuale,  volto  ad
assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei  casi  di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai  lavoratori  dei
settori non rientranti nella normativa  in  materia  di  integrazione
salariale  per  i  quali  non  sia  stato  costituito  un  fondo   di
solidarieta' bilaterale di settore; 
  Visto in particolare l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n.
148 del 14  settembre  2015  che  stabilisce  che,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina  del  fondo  di
solidarieta' residuale e' adeguata, a decorrere dal 1° gennaio  2016,
alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 148; 
  Visto l'art. 29 del decreto legislativo n.  148  del  14  settembre
2015 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di
solidarieta' residuale di cui all'art. 28 innanzi  citato,  istituito
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  7  febbraio
2014, n. 79141, assume la  denominazione  di  fondo  di  integrazione
salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo  art.  29  in
aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; 
  Visto l'art. 46, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015 che ha abrogato l'art. 3, commi da 4 a 19-ter e
da 22 a 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 46, comma 2, lettera c) e d),  che  stabilisce  che  a
decorrere dal 1° gennaio 2016 siano abrogati il decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141  e  i  commi
20, 20-bis e 21 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 con
il quale era stato istituito il fondo di  solidarieta'  residuale  ai
sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei  settori  non  rientranti
nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali  non
sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di settore; 
  Ritenuto, quindi, di  dover  adeguare  la  disciplina  del  decreto
interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 alle norme del decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre  2015,  ai  sensi  dell'art.  28,
comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 148; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Denominazione e adeguamento del Fondo 
 
  1. Il Fondo di solidarieta' residuale gia' istituito presso  l'INPS
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  finanze  n.  79141  del  7
febbraio 2014, e' adeguato, a decorrere dal  1°  gennaio  2016,  alle
disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre  2015  e
assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.