IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto
legislativo 1° giugno 2011 n. 93, e in particolare gli articoli 11,
12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di
stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della
modulazione dei consumi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione
dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di
coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita'
di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di
direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli
stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito
"decreto legislativo n. 93 del 2011" recante attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica,
nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del 28 giugno 2011;
Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del
2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di
modulazione;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 134, di seguito "art. 14 del decreto-legge n. 1 del
2012";
Visto l'art. 38, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla Strategia
dell'Unione europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas
naturale del 16 febbraio 2016;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012, n. 77,
recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare
l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio
strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la
capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacita'
e' interamente nella disponibilita' dell'impresa maggiore di
stoccaggio del sistema nazionale del gas;
Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in data
21 gennaio 2016 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard
il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2016-2017,
come per il precedente anno contrattuale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.
164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e
integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas
di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire
l'ottimizzazione delle capacita' stesse;
Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del
decreto-legge n. 1 del 2012 la residua capacita' non utilizzata per
lo stoccaggio strategico puo' essere offerta alle imprese industriali
per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas
naturale;
Considerato che, in caso di domanda del servizio integrato di
rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che
tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza
degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla
diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale
liquefatto - GNL;
Considerato che, in applicazione alle disposizioni dell'art. 12,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'anno
contrattuale di stoccaggio 2016-2017 il volume dello stoccaggio
minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni
minerarie per la produzione di gas naturale e' stato di 204,5 milioni
di metri cubi standard, considerando un PCS di 10,57275 kWh/Sm³;
Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata
che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e' da
destinare ai servizi di modulazione;
Ritenuto necessario, al fine di estendere a piu' servizi di
stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' previste per
il settore dello stoccaggio del gas naturale secondo logiche di
mercato, confermare le procedure di allocazione concorrenziali
espresse nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di
stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art. 14 del
decreto-legge n. 1 del 2012, e applicare le procedure di allocazione
concorrenziali anche per l'allocazione dei servizi di capacita'
pluriennale e del servizio integrato di rigassificazione e
stoccaggio;
Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui
all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di
modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di
erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti;
Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio
di modulazione in un prodotto di punta e in un prodotto di tipo
uniforme;
Ritenuto opportuno aggiungere la capacita' non allocata per lo
stoccaggio minerario al valore complessivo della capacita' del
prodotto di punta;
Viste le comunicazioni ricevute da questo Ministero dalle societa'
di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle rispettive
capacita' disponibili per l'anno contrattuale di stoccaggio
2016-2017;
Considerato che la quota per il servizio di bilanciamento offerto
dagli operatori del trasporto per l'anno contrattuale di stoccaggio
e' definita in 223 milioni di metri cubi standard;
Considerato infine che nessun soggetto, tra quelli abilitati, ha
confermato la volonta' di rinnovare il contratto pluriennale
stipulato ai sensi del decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 130.
Decreta:
Art. 1
Approvvigionamento di gas naturale per le imprese
1. In attuazione dell'art. 14 del decreto legge n. 1/2012, una
capacita' di stoccaggio di gas naturale di 1 miliardo di metri cubi
e' assegnata per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione e
stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire alle imprese
industriali l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero.
2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali
industriali, e i loro consorzi, aventi centri di consumo in Italia
nonche' negli Stati membri dell'Unione europea per una quota di
servizio di stoccaggio non superiore ai propri consumi nell'anno
termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione.
3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare i requisiti dei
relativi codici di rigassificazione per l'accesso alla procedura di
sottoscrizione di capacita' spot, mensile o annuale, secondo la
durata del servizio di rigassificazione richiesto.
4. Il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione prevede
che siano resi disponibili all'utente dall'impresa maggiore di
stoccaggio, per il servizio di stoccaggio uniforme, quantitativi di
gas equivalenti al GNL consegnato, dedotti consumi e perdite, entro
il termine del mese successivo alla discarica. La gestione fisica dei
flussi di gas funzionali alla riconsegna del gas in stoccaggio
avviene mediante coordinamento delle imprese di rigassificazione e
stoccaggio interessate.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
di seguito "Autorita'" stabilisce la procedura che le imprese di
rigassificazione dovranno adottare per l'allocazione, secondo asta
competitiva, della capacita' per il servizio integrato di stoccaggio
e rigassificazione. In particolare e' stabilito, secondo modalita'
determinate dalla stessa Autorita', per ciascuna impresa di
rigassificazione un prezzo di riserva per la capacita' del servizio
integrato di rigassificazione e stoccaggio che tenga conto del valore
del prodotto e dell'evoluzione del mercato. Tale valore non e' reso
noto al sistema. L'Autorita' per il sopracitato servizio integrato
stabilisce altresi' i criteri di ripartizione dei proventi delle aste
tra le imprese di rigassificazione e l'impresa maggiore di
stoccaggio.
6. Nelle aste competitive di cui al comma 5 si selezionano in via
prioritaria le offerte presentate dai clienti industriali di cui al
comma 2. Nel caso in cui la domanda totale di capacita' e' superiore
alle quantita' massime allocabili, le offerte di acquisto sono
selezionate secondo il loro merito economico, valutato aggregando le
curve di domanda di ciascun terminale. Le aste hanno luogo
contemporaneamente e le offerte ammissibili sono trasmesse al
Ministero dello sviluppo economico che determina l'ordine complessivo
di aggiudicazione.
7. Le imprese di rigassificazione allocano ai clienti di cui al
comma 2 la capacita' di rigassificazione nei limiti di quanto
indicato al comma 1 abbinando a ciascuno slot una capacita' di
stoccaggio corrispondente alla capacita' di rigassificazione per
quanto compatibile con i limiti gestionali della fase di iniezione.
Le imprese di stoccaggio e di rigassificazione si coordinano
affinche' le capacita' di stoccaggio abbinabili alla capacita' di
rigassificazione siano rese note contestualmente all'offerta delle
capacita' di rigassificazione.
8. Nel caso in cui la domanda del servizio integrato di cui al
presente articolo sia superiore all'offerta di capacita' di
stoccaggio di cui al comma 1, quest'ultima e' attribuita ai
richiedenti in base a criteri, relativi alla sicurezza degli
approvvigionamenti, inerenti la diversificazione dei paesi di
provenienza del GNL privilegiando Stati dai quali non sono in corso
importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto,
fermo restando la possibilita' per il Ministero dello sviluppo
economico di aumentare il volume di stoccaggio di cui al comma 1.
9. Il Ministero dello sviluppo economico puo' decidere che le
eventuali capacita' del servizio integrato di rigassificazione e
stoccaggio non allocate ai sensi del comma 6 siano oggetto di una
asta successiva.
10. Gli slot di rigassificazione eventualmente rimasti non allocati
dopo le aste, di cui ai commi 6 e 9, sono offerti secondo un
calendario di aste, concordate fra le imprese di rigassificazione
eventualmente interessate e l'impresa maggiore di stoccaggio, in modo
da ottimizzare il riempimento degli stoccaggi stessi.
11. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale
disponibili non allocate ai sensi del comma 10 sono assegnate secondo
le modalita' previste per il servizio di modulazione di cui all'art.
2, comma 4.