IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto,
tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del
Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo»
ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le
funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta,
che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture,
ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato
art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente
emanato anche qualora la percentuale di aumento, perche' operi
l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;
Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 27 gennaio
2016, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati
ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente
scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato: anno 2015 scostamento in punti percentuali = - 0,4
Decreta:
Art. 1
Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il
tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno 2015.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2016
Il Ministro: Delrio