IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31
dicembre 2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25
giugno 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 2 dicembre 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, per «legge» si intende la
legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio
nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 21,
comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - 1.-2.
(Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
4.-6. (Omissis).».
«Art. 21 (Esercizio professionale effettivo,
continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi,
degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla
previdenza forense). - 1. La permanenza dell'iscrizione
all'albo e' subordinata all'esercizio della professione in
modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve
le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di
esercizio professionale. Le modalita' di accertamento
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e
prevalente della professione, le eccezioni consentite e le
modalita' per la reiscrizione sono disciplinate con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le
modalita' nello stesso stabilite, con esclusione di ogni
riferimento al reddito professionale.
2.-10. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.-4-ter. (Omissis).».