IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze  della  ispezione  straordinaria  conclusa  l'8
ottobre 2015 e del successivo accertamento ispettivo concluso  il  18
novembre 2015 con la proposta di scioglimento per atto dell'Autorita'
ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Preso atto che dalla risultanze ispettive si rileva che la societa'
non persegue lo scopo mutualistico e che l'istruttoria effettuata  da
questo Ufficio ha riscontrato la effettiva ricorrenza dei presupposti
per  l'adozione  del   provvedimento   di   scioglimento   per   atto
dell'Autorita'  previsto  dall'art.  2545-septiesdecies  del   codice
civile; 
  Considerato, infatti, che gli ispettori hanno  evidenziato  che  la
cooperativa ha subappaltato  i  sevizi  di  carico  e  scarico  delle
pubblicazioni a diverse societa' nonostante il contratto  di  appalto
stipulato con la Diffusion Press vieti gli  affidamenti  a  terzi  di
tali servizi; 
  Considerato, altresi', che gli ispettori  hanno  evidenziato  anche
l'inattendibilita' della contabilita' dell'ente,  suffragata  persino
da fatture emesse in favore di  societa'  subappaltate  risultate  in
procedura liquidatoria a seguito di delibera di scioglimento; 
  Tenuto conto che le risultanze ispettive  hanno  anche  evidenziato
una scarsa partecipazione dei soci all'attivita' sociale a seguito di
irregolare procedura di convocazione delle  assemblee  dei  soci,  la
gestione della  cooperativa  in  capo  alla  esigua  platea  sociale,
peraltro legata da vincoli di parentela; 
  Considerato, infine, che gli ispettori hanno evidenziato indizi  di
violazioni di natura fiscale e tributaria; 
  Vista la nota n. 0013839 del 21 gennaio 2016 con  la  quale  questo
ufficio ha comunicato al legale rappresentante dell'ente l'avvio  del
procedimento per l'adozione  del  provvedimento  di  scioglimento  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice  civile  nei  confronti
della societa' cooperativa Meridional Future societa' cooperativa  di
produzione e Lavoro; 
  Vista la nota del 9 febbraio 2016, pervenuta il 16  febbraio  2016,
con la quale il legale  rappresentante  della  cooperativa,  anziche'
controdedurre  in  difesa,  si  e'  limitato  a  comunicare  che   la
cooperativa aveva deliberato il  proprio  scioglimento  anticipato  e
volontario con assemblea straordinaria in data 28 dicembre 2015,  con
verbale redatto dal notaio Angela Caputo,  peraltro  con  motivazioni
collegate alle risultanze del verbale di  ispezione  straordinaria  e
non riconducibili  ai  presupposti  art.  2545-duodecies  del  codice
civile; 
  Considerato, quindi, che la cooperativa ha  deliberato  il  proprio
scioglimento sulla base delle irregolarita'  riscontrate  al  termine
dell'ispezione straordinaria e non gia' a  seguito  di  una  autonoma
valutazione, di fatto volendo eludere  l'adozione  del  provvedimento
sanzionatorio per atto dell'Autorita', proposto in sede ispettiva; 
  Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative, in data 24
febbraio  2016,  ha  espresso  parere  favorevole  all'adozione   del
provvedimento di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore perche'  dall'istruttoria  sono  emersi  seri
indizi  di  spurieta'  della  cooperativa  e  tutti   i   presupposti
codicistici dello scioglimento per atto  dell'autorita'  per  mancato
perseguimento  dello  scopo  mutualistico   (frequente   ricorso   al
subappalto,  subappalto  a  terzi  in  violazione  del  contratto  di
appalto, contabilita'  inattendibile,  indizi  di  evasione  fiscale,
ristretta base sociale con vincoli  di  parentela,  irregolarita'  di
convocazione delle assemblee); 
  Considerato  necessario,  nel  caso,  provvedere  ad  adottare   lo
scioglimento d'ufficio per atto dell'Autorita', al fine di sanzionare
il carattere di spurieta' dell'ente; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Gianluca Castiello; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Meridional Future Societa' Cooperativa  di
produzione e lavoro a r.l.»,  con  sede  in  Napoli  (codice  fiscale
07739440639), e' sciolta per atto d'autorita'  ai  sensi  dell'  art.
2545-septiesdecies del codice civile ed il dott. Gianluca  Castiello,
nato a Napoli il 5 maggio  1977  (codice  fiscale  CSTGLC77E05F839N),
domiciliato in Trentola Ducenta (CE), via  degli  Olmi  n.  8  ne  e'
nominato commissario liquidatore.