IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 244/2014 della Commissione del 7 marzo
2014 con il quale e' stata iscritta nel registro delle  denominazioni
di origine protette e  delle  indicazioni  geografiche  protette,  la
Denominazione di origine protetta "Strachitunt"; 
  Considerato  che,  e'  stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.   53,
paragrafo 2, secondo comma del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  una
modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta di cui sopra; 
  Considerato che, la Commissione europea ha  approvato  la  presente
modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo  comma,  del
regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica
richiesta  della  D.O.P.  "Strachitunt",  affinche'  le  disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili  per  informazione
erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  "Strachitunt",  nella   stesura
risultante a seguito  dell'approvazione  della  domanda  di  modifica
minore pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea -
serie C 103 del 18 marzo 2016. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  Denominazione  di
origine protetta "Strachitunt", sono tenuti al rispetto dell'allegato
disciplinare di produzione e di tutte le  condizioni  previste  dalla
normativa vigente in materia. 
    Roma, 22 marzo 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto