IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato
con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);
Viste la regola V/1-1 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1 paragrafo 1, del
codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di
addestramento specifico per il personale destinato a prestare
servizio su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti
petroliferi e chimici;
Viste la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relative ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di
regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo»;
Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Istituzione del corso
di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi
petroliere»;
Visto il modello di corso 1.01 «Basic Training for oil and chemical
tanker cargo operations» dell'Organizzazione Marittima Internazionale
edizione 2014;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot.
n. 7771 del 16 marzo 2016.
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento
speciale obbligatorio per il personale marittimo assegnato a
specifici compiti e responsabilita' correlati al carico e agli
impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di
prodotti petroliferi e di prodotti chimici, in conformita' a quanto
previsto nella regola V/1-1 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione
STCW 78 nella sua versione aggiornata e alla sezione A-V/1-1,
paragrafo 1, del relativo codice STCW.