LA COMMISSIONE
Nel procedimento pos. n. 2400/15, premesso che:
l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e
successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici
essenziali da garantire in caso di sciopero, la tutela del patrimonio
artistico, con particolare riguardo ai servizi di protezione
ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
l'art. 2, comma 1, lettera i), dell'Accordo collettivo nazionale in
materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali -
Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con
delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002, annovera, tra i servizi
pubblici essenziali, i servizi culturali;
l'art. 2, comma 2, par. 13), del citato Accordo prevede che, in
caso di sciopero, debba essere garantita l'ordinaria tutela e
vigilanza dei beni culturali di proprieta' dell'Amministrazione;
l'art. 5 del suddetto Accordo disciplina i criteri di
individuazione del contingente di personale da esonerare dallo
sciopero, al fine di garantire la continuita' delle prestazioni
indispensabili;
l'art. 6, comma 5, di tale Accordo individua i periodi di
franchigia durante i quali non possono essere effettuati scioperi,
anche nei servizi culturali;
il decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante «Misure
urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della
Nazione», convertito nella legge n. 182 del 12 novembre 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2015, ha
modificato l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni, prevedendo, tra i servizi pubblici
essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di
protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche
l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e
luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice dei
beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004;
a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 182
del 12 novembre 2015, l'ARAN, delegazione trattante di parte
pubblica, ha convocato, per il giorno 23 novembre 2015, le
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto,
per l'avvio della trattativa diretta all'integrazione dell'Accordo
vigente nel settore, a seguito delle modifiche apportate dalla citata
legge di conversione;
con nota del 24 novembre 2015, l'ARAN ha rappresentato alla
Commissione che, nel corso del predetto incontro, le Organizzazioni
sindacali hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la
prosecuzione delle trattative dirette all'individuazione delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
la Commissione di garanzia, rilevata la sostanziale distanza tra le
parti sociali, ha adottato, con delibera n. 16/02, dell'11 gennaio
2016, una Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di
prestazioni indispensabili, ex art. 13, comma 1, lettera a), della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei
beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali
lo Stato abbia trasferito la disponibilita';
in data 23 febbraio 2016, le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del Comparto Ministeri e l'ARAN hanno sottoscritto
l'Accordo di integrazione dell'Accordo nazionale per il Comparto
Ministeri, dell'8 marzo 2005, dando attuazione alle disposizioni
contenute nella legge di conversione 12 novembre 2015, n. 182;
con nota del 29 febbraio 2016, la Commissione ha invitato l'ARAN e
le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali a manifestare la propria disponibilita' al
raggiungimento, in tempi brevi, di un analogo Accordo quanto piu'
ampiamente condiviso, per il settore dei beni culturali di
appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita';
con l'Accordo nazionale dell'8 marzo 2016, siglato da tutte le
Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto, le parti
firmatarie hanno integrato l'Accordo nazionale per il Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, dando attuazione
alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182, di
conversione del decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, che ha
modificato l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni;
con nota del 9 marzo 2016, l'ARAN ha trasmesso alla Commissione di
garanzia il testo del predetto Accordo, per la prescritta valutazione
di idoneita';
in data 14 marzo 2016, la Commissione ha trasmesso il testo di tale
Accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla
legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo
parere;
entro il termine del 21 marzo 2016, fissato dalla Commissione ai
sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990,
e successive modificazioni, non e' pervenuto alcun parere da parte
delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;
Considerato che:
1) l'Accordo di integrazione dell'8 marzo 2016, allegato alla
presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, risulta
sottoscritto dall'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da
tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto;
2) il testo dell'Accordo integra il vigente Accordo collettivo
nazionale, del 19 settembre 2002, in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del
Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Personale non dirigenziale, in
attuazione della legge n. 146 del 1990, cosi' come modificata dal
decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante «Misure urgenti
per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione»,
convertito con modifiche nella legge n. 182 del 12 novembre 2015;
3) il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali
da garantire in caso di sciopero, la vigilanza sui beni culturali
nonche' l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri
istituti e luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del
Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004;
4) l'Accordo individua le prestazioni indispensabili da garantire
in caso di sciopero, prevedendo la tutela, custodia e vigilanza dei
beni culturali, nonche' la pubblica fruizione di musei e altri
istituti e luoghi della cultura indicati nell'art. 101, comma 3, del
codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 50% degli
spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi
caratterizzanti;
5) l'Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di
attuazione alla successiva contrattazione decentrata;
6) l'Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio
alternativo di garanzia del servizio, dettato da specifiche esigenze
dell'utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero,
consistente nell'individuazione, mediante Protocollo d'Intesa, di una
fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura
al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura,
coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza;
7) l'Accordo disciplina puntualmente le modalita' di individuazione
dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni
indispensabili in caso di sciopero;
8) l'Accordo prevede, limitatamente ai servizi di fruizione di beni
culturali, specifici periodi di franchigia adeguati ad assicurare un
adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la
vigilanza, fruizione e valorizzazione di musei e altri istituti e
luoghi della cultura;
Rilevato
che l'Accordo nazionale di integrazione dell'8 marzo 2016 e' idoneo a
garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni;
Revoca
la Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni
indispensabili, ex art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146
del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali
di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita', adottata con delibera n. 16/02, dell'11
gennaio 2016;
Valuta idoneo
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni, l'Accordo di integrazione
dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali
- Personale non dirigenziale, sottoscritto in data 8 marzo 2016, da
ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP
CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali;
Dispone
la trasmissione della presente delibera all'ARAN e alle Segreterie
nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e
CSA Regioni Autonomie Locali, nonche' ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei ministri e all'ANCI;
Dispone
inoltre la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche'
l'inserimento degli stessi sul sito Internet della Commissione di
garanzia.
Roma, 21 marzo 2016
Il Presidente: Alesse