La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
Premesso che:
con decreto del Ministro dell'interno dell'8 aprile 2016 sono
state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni
a statuto ordinario, nonche' dei consigli circoscrizionali con
eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;
con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige n. 8 del 1° marzo 2016 sono state fissate per il giorno 8
maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno
22 maggio 2016;
con delibera della giunta regionale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 541 del 1° aprile 2016 sono state fissate
per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta
dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di
ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;
con delibera della giunta regionale della Regione autonoma della
Sardegna n. 19/1 dell'8 aprile 2016 sono state fissate per il giorno
5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e
dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il
giorno 19 giugno 2016;
con decreto dell'assessore delle autonomie locali e della
funzione pubblica della Regione Siciliana n. 26 del 4 aprile 2016
sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale
turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;
con decreto del Presidente della Regione autonoma della Valle
d'Aosta n. 44 del 12 febbraio 2016, sono state fissate per il giorno
15 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e
dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il
giorno 29 maggio 2016;
Visti:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai
e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n.
28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti
di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30
luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28, e successive modifiche;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo
svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali»;
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del
Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo unico
delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del
Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013»;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo
Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive
modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'articolo
13 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;
Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968,
n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.
14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonche' modificazioni alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;
Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999,
n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;
Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999,
n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli
organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in
materia elettorale»;
Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001,
n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge regionale
n. 49 del 1995»;
Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013,
n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla
legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»;
Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e
successive modifiche;
Vista la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2,
recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo
Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto
1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione
siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante «Approvazione del Testo unico
delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione
siciliana»;
Vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante
«Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a
suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione
dell'assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti
l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;
Vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante
«Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza
degli organi comunali e provinciali»;
Vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8,
recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di
genere»;
Vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n.
8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle citta'
metropolitane»;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo
Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e
successive modificazioni;
Vista la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4,
recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali», come
modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;
Vista la legge della Regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34,
recante «Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del
consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature
elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23
novembre 2009, n. 39;
Rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma
2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi
autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o
referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del
18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un
quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;
Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e
circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio,
fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il
territorio nazionale.
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma l.
3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di
cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale,
sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica
regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un
capoluogo di provincia.