Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal Senato
della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta
dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera
dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si
proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1.
(Funzioni delle Camere)
1. L'articolo 55 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalita' di elezione delle Camere
promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati e' titolare del rapporto di fiducia con il
Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione
legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali
ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti
costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione
legislativa nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalla
Costituzione, nonche' all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo
Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione
europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e
all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione
europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attivita' delle pubbliche
amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione
europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di
competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare
l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione ».