IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del Tesoro
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che
attribuisce al Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e
delle finanze - MEF), sentite la Banca d'Italia e la Consob, la
regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi
di indennizzo, alla cui adesione e' subordinato l'esercizio dei
servizi di investimento da parte degli intermediari;
Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 14
novembre 1997 n. 485, recante la disciplina dell'organizzazione e del
funzionamento dei sistemi di indennizzo;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1998, con il quale sono
stati approvati lo statuto ed il regolamento operativo del Fondo
Nazionale di Garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti
nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli
altri soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di
intermediazione mobiliare;
Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla
preventiva approvazione del Ministero del tesoro (ora MEF), sentite
la Banca d'Italia e la Consob, ogni modifica allo statuto e al
regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica
delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso
regolamento;
Visto l'art. 12 del citato regolamento, che attribuisce al Comitato
di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio
statuto e al regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle
disposizioni vigenti in materia di indennizzo;
Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, il quale
prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da
parte del MEF, sentite la Banca d'Italia e la Consob e la
pubblicazione di tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la delibera del 22 luglio 2015 con il quale il Comitato di
gestione del Fondo Nazionale di Garanzia ha sottoposto alla
preventiva approvazione del MEF, ai sensi dell'art. 11 del decreto
ministeriale 14 novembre 1997, n. 485 le modifiche relative agli
articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 e 36 dello
statuto del Fondo Nazionale di Garanzia nonche' le modifiche agli
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del regolamento operativo del Fondo
medesimo;
Vista l'approvazione preventiva da parte del MEF, con nota del 20
ottobre 2015, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Banca
d'Italia in data 1° settembre 2015 e della Consob in data 17
settembre 2015;
Vista la delibera del 15 dicembre 2015 con la quale l'Assemblea
degli intermediari del Fondo Nazionale di Garanzia ha approvato le
modifiche statutarie;
Vista la delibera del 15 dicembre 2015 con la quale il Comitato di
gestione del Fondo Nazionale di Garanzia ha approvato le modifiche
del regolamento operativo;
Vista la nota del 3 marzo 2016 con la quale il Fondo Nazionale di
Garanzia ha segnalato l'opportunita' che la data di entrata in vigore
delle modifiche dello statuto e del regolamento operativo sia il 1°
maggio 2016;
Decreta:
Art. 1
Sono approvate le modifiche allo statuto e al regolamento operativo
del Fondo Nazionale di Garanzia, deliberate dall'Assemblea e dal
Comitato di gestione del Fondo medesimo il 15 dicembre 2015, nei
testi allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, in
attuazione dell'art. 12, comma 2 del decreto del Ministro del tesoro
del 14 novembre 1997 n. 485.