IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del Tesoro Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che attribuisce al Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze - MEF), sentite la Banca d'Italia e la Consob, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione e' subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari; Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 14 novembre 1997 n. 485, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo; Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1998, con il quale sono stati approvati lo statuto ed il regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare; Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro (ora MEF), sentite la Banca d'Italia e la Consob, ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso regolamento; Visto l'art. 12 del citato regolamento, che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e al regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo; Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, il quale prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del MEF, sentite la Banca d'Italia e la Consob e la pubblicazione di tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale; Vista la delibera del 22 luglio 2015 con il quale il Comitato di gestione del Fondo Nazionale di Garanzia ha sottoposto alla preventiva approvazione del MEF, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 14 novembre 1997, n. 485 le modifiche relative agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 e 36 dello statuto del Fondo Nazionale di Garanzia nonche' le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del regolamento operativo del Fondo medesimo; Vista l'approvazione preventiva da parte del MEF, con nota del 20 ottobre 2015, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Banca d'Italia in data 1° settembre 2015 e della Consob in data 17 settembre 2015; Vista la delibera del 15 dicembre 2015 con la quale l'Assemblea degli intermediari del Fondo Nazionale di Garanzia ha approvato le modifiche statutarie; Vista la delibera del 15 dicembre 2015 con la quale il Comitato di gestione del Fondo Nazionale di Garanzia ha approvato le modifiche del regolamento operativo; Vista la nota del 3 marzo 2016 con la quale il Fondo Nazionale di Garanzia ha segnalato l'opportunita' che la data di entrata in vigore delle modifiche dello statuto e del regolamento operativo sia il 1° maggio 2016; Decreta: Art. 1 Sono approvate le modifiche allo statuto e al regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia, deliberate dall'Assemblea e dal Comitato di gestione del Fondo medesimo il 15 dicembre 2015, nei testi allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, in attuazione dell'art. 12, comma 2 del decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997 n. 485.