IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ed  in
particolare l'art. 121 in  materia  di  esami  di  idoneita',  l'art.
126-bis concernente la patente a punti e l'art.  128  concernente  la
revisione della patente di guida; 
  Visto l'allegato I della direttiva del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 15 luglio 2003, n. 2003/59/CE, in materia di qualificazione
iniziale e formazione periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che  elenca  gli
argomenti   oggetto   dell'esame   per   il    conseguimento    della
qualificazione CQC; 
  Visto il decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  ed  in
particolare l'art. 23 che estende la normativa della patente a  punti
alla carta di qualificazione del conducente (c.d. CQC); 
  Visto l'allegato II della direttiva del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE, concernente la patente di
guida, che stabilisce i programmi d'esame per il conseguimento  delle
patenti di guida; 
  Tenuto conto della necessita' di definire  i  programmi  d'esame  e
procedure per lo svolgimento degli esami di revisione  delle  patenti
di guida e della qualificazione CQC; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Programmi degli esami di revisione 
            della patente di guida e della qualificazione 
 
  1. Gli esami di revisione  della  patente  di  guida  di  qualsiasi
categoria e della qualificazione CQC, di cui al  decreto  legislativo
21 novembre 2005, n.  286,  si  svolgono  sulla  base  dei  programmi
specificati all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto. 
  2.  Gli  esami  di  cui  al  comma  1  si  svolgono   con   sistema
informatizzato,  tramite  questionario  estratto   da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  secondo  un  criterio  di   casualita'.   Per   ogni
affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda
che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o  falsa.
Il questionario e' cosi composto: 
    a) per la revisione della patente di categoria AM da 20 quiz.  La
prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di
risposte errate e' non superiore a 2; 
    b) per la revisione della patente di categoria A1, A2, A, Bl,  B,
BE da 30 quiz. La prova ha durata  di  trenta  minuti  e  si  intende
superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 3; 
    c) per la revisione della patente  di  categoria  C1  e  C1E  con
codice unionale 97, da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e
si intende superata se il numero di risposte errate e' non  superiore
a 3; 
    d) per la revisione della patente di categoria C1, C1E, C, CE, da
30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se
il numero di risposte errate e' non superiore a 3; 
    e) per la revisione della patente di categoria D1, D1E, D, DE  da
30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se
il numero di risposte errate e' non superiore a 3; 
    f) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto  di
merci, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende
superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 4; 
    g) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto  di
persone, da 40 quiz. La prova ha  durata  di  quaranta  minuti  e  si
intende superata se il numero di risposte errate e' non  superiore  a
4. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 febbraio 2016 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 785