IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in
particolare l'art. 121 in materia di esami di idoneita', l'art.
126-bis concernente la patente a punti e l'art. 128 concernente la
revisione della patente di guida;
Visto l'allegato I della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 15 luglio 2003, n. 2003/59/CE, in materia di qualificazione
iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che elenca gli
argomenti oggetto dell'esame per il conseguimento della
qualificazione CQC;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed in
particolare l'art. 23 che estende la normativa della patente a punti
alla carta di qualificazione del conducente (c.d. CQC);
Visto l'allegato II della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE, concernente la patente di
guida, che stabilisce i programmi d'esame per il conseguimento delle
patenti di guida;
Tenuto conto della necessita' di definire i programmi d'esame e
procedure per lo svolgimento degli esami di revisione delle patenti
di guida e della qualificazione CQC;
Decreta:
Art. 1
Programmi degli esami di revisione
della patente di guida e della qualificazione
1. Gli esami di revisione della patente di guida di qualsiasi
categoria e della qualificazione CQC, di cui al decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, si svolgono sulla base dei programmi
specificati all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono con sistema
informatizzato, tramite questionario estratto da un database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un criterio di casualita'. Per ogni
affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda
che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.
Il questionario e' cosi composto:
a) per la revisione della patente di categoria AM da 20 quiz. La
prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di
risposte errate e' non superiore a 2;
b) per la revisione della patente di categoria A1, A2, A, Bl, B,
BE da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende
superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 3;
c) per la revisione della patente di categoria C1 e C1E con
codice unionale 97, da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e
si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore
a 3;
d) per la revisione della patente di categoria C1, C1E, C, CE, da
30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se
il numero di risposte errate e' non superiore a 3;
e) per la revisione della patente di categoria D1, D1E, D, DE da
30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se
il numero di risposte errate e' non superiore a 3;
f) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto di
merci, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende
superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 4;
g) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto di
persone, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si
intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a
4.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 785