IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
                     del Ministero dell'interno 
 
 
                                  e 
 
 
           IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, 
                       LE AUTONOMIE E LO SPORT 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per  l'armonizzazione  contabile  degli  enti  territoriali  di   cui
all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti  del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali; 
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interi e  territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su  proposta  della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti  territoriali,
di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto l'art. 1, comma 712, della legge  28  dicembre  2015  n.  208
(legge di  stabilita'  2016),  il  quale  prevede  che,  a  decorrere
dall'anno 2016, al bilancio di previsione degli enti territoriali  e'
allegato  un  prospetto  obbligatorio  contenente  le  previsioni  di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto  ai  fini  della
verifica del rispetto del pareggio  di  bilancio  come  declinato  al
comma 711 della citata legge n. 208 del 2015, che non  considera  gli
stanziamenti del fondo crediti di dubbia  esigibilita'  e  dei  fondi
spese  e  rischi  futuri  concernenti  accantonamenti   destinati   a
confluire nel risultato di amministrazione, ed e' definito secondo le
modalita' previste dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata  nelle  riunioni  del  20  gennaio  e  del  17
febbraio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Allegato 1 - Principio contabile generale n. 16 
                    della competenza finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile generale della competenza finanziaria  di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,
dopo le parole «delle entrate  non  ricorrenti  che  non  hanno  dato
copertura a impegni, o pagamenti.» sono  inserite  le  seguenti:  «Le
regioni a statuto ordinario fanno riferimento al  medesimo  saldo  di
parte  corrente  determinato   al   netto   delle   poste   contabili
riconducibili alle gestioni vincolate e  alle  risorse  destinate  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale».