IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica  8  febbraio  1954,  n.  320,  ed  in
particolare l'art. 68; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  4  dicembre  1976,
recante "Profilassi dell'anemia infettiva degli  equini",  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, e s.m.i.; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994,
n. 243, concernente "Regolamento recante attuazione  della  direttiva
90/426/CEE  relativa  alle  condizioni  di  polizia   sanitaria   che
disciplinano i movimenti e le importazioni di equini  di  provenienza
dai  Paesi  terzi,  con  le  modifiche  apportate   dalla   direttiva
92/36/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  aprile  1994,  n.
93, S.O.; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007,  recante
la  modifica  dell'allegato  IV  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,  "Regolamento  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione
e  alla  registrazione  degli  animali",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 29 dicembre 2009, recante "Linee  guida  e  principi  per
l'organizzazione  e  la  gestione  dell'anagrafe  equina   da   parte
dell'UNIRE (art. 8,  comma  15,  legge  1°  agosto  2003,  n.  200)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65; 
  Vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle condizioni di  polizia  sanitaria  che  disciplinano  i
movimenti di equidi e le importazioni di equidi  in  provenienza  dai
Paesi terzi; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 9 gennaio 2012,  recante
"Revoca del decreto 14 aprile 2011 concernente il  trasferimento  del
centro  di  riferimento   per   l'anemia   infettiva   degli   equini
all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e
contestuale riassegnazione delle funzioni del Centro  di  riferimento
all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione,
del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a  norma  delle  direttive
90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  metodi
di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino); 
  Rilevato che dal punto di vista epidemiologico continuano ad essere
segnalati casi di anemia infettiva degli equidi; 
  Ritenuto pertanto di adottare, su tutte le categorie degli  equidi,
un piano obbligatorio per  la  sorveglianza  sanitaria  uniforme  per
tutte le tipologie di aziende detentrici di  equidi  senza  avvalersi
dell'assegnazione di qualifiche sanitarie ininfluente ai  fini  della
esecuzione dei piani di risanamento e dei provvedimenti applicativi; 
  Considerato   che   l'applicazione   delle   misure   straordinarie
introdotte con le ordinanze ministeriali succedutesi  a  partire  dal
2006, fino alla ordinanza  6  agosto  2010  che  ha  cessato  la  sua
efficacia il 19 settembre 2012, ha consentito di  acquisire  maggiori
conoscenze  sull'epidemiologia  e  sulla  diffusione   dell'infezione
nonche' in materia di diagnostica di laboratorio; 
  Visto il parere espresso con nota prot. n. 4648/15  del  15  maggio
2015 dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva  equina
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio  e
Toscana,  secondo  cui  l'abrogazione  del  decreto  ministeriale   4
dicembre  1976  e   le   misure   previste   dal   presente   decreto
«consentiranno  di  modulare  in  maniera  flessibile  i  criteri  di
sorveglianza sulla base  dell'analisi  del  rischio  e,  allo  stesso
tempo, di eliminare i controlli  sierologici  annuali  limitati  alle
tipologie di allevamento "equidi sportivi" che comportano un  inutile
onere in termini di impiego di risorse e costi»; 
  Ritenuto  di  procedere  all'adozione  del  presente  decreto,  che
sostituisce  integralmente  il  citato  decreto  del  Ministro  della
sanita' 4 dicembre 1976,  al  fine  di  armonizzare  e  rendere  piu'
efficaci le misure sanitarie per la lotta alla malattia; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espresso nella seduta del 20 gennaio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito di applicazione e criteri 
 
  1. E' reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale  il  piano
per la sorveglianza e il controllo dell'anemia infettiva degli equidi
secondo quanto indicato all'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito  delle  attivita'  di  programmazione  e   coordinamento,
assicurano  l'applicazione  del  presente  piano  e   ne   verificano
l'attuazione. 
  3. E'  fatto  divieto  di  movimentare  equidi  non  sottoposti  ai
controlli effettuati conformemente al presente decreto. 
  4. Nell'ambito delle  attivita'  previste  dal  presente  piano,  i
proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi
veterinari o ai veterinari formalmente incaricati di cui all'art.  2,
comma 1, gli equidi da sottoporre a controllo,  provvedendo  al  loro
contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato
brado.