IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   "Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326", cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   "Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia  con  delibera
del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio  sito
istituzionale e' stato dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2015; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE"  e  s.m.i,  ed  in
particolare l'art. 38, commi 5-8; 
  Vista la nota  Prot.  n.  AIFA/AIC/95534  del  25  settembre  2009,
relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione  per  mancata
commercializzazione del medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO,  AIC  n.
029903; 
  Vista la nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, con la  quale
e' stata rigettata la richiesta della societa' AF  UNITED  S.p.A.  di
rendere nuovamente  efficace  la  AIC  del  medicinale  DIFENIDRAMINA
CLORIDRATO, AIC n. 029903; 
  Vista la determinazione AIFA n. 767 del 16  maggio  2011,  relativa
all'annullamento della determinazione  n.  52  del  7  gennaio  2010,
concernente il trasferimento di titolarita' dell'AIC  del  medicinale
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, dalla societa'  AFOM  MEDICAL  S.P.A.  alla
societa' AF UNITED S.P.A., la cui domanda e' stata presentata  il  14
ottobre 2009, Prot. AIFA/104480 del 20 ottobre 2009; 
  Visto il ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,
proposto da AF UNITED  S.P.A.  c/Agenzia  italiana  del  farmaco  per
l'annullamento, previa sospensione cautelare,  della  nota  Prot.  n.
AIFA/AIC/95534 del 25 settembre 2009 ed altri atti  del  procedimento
innanzi citati, relativi al medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO,  AIC
n. 029903; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  20  luglio
2015, su proposta del Ministero della salute, previo parere  conforme
n. 728/2015 del 12 marzo 2015, espresso nell'adunanza del 28  gennaio
2015 dal Consiglio di  Stato,  Sez.  II,  con  il  quale  sono  stati
annullati: la nota Prot. n. AIFA/AIC/95534 del 25 settembre 2009,  la
nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, la  determinazione  AIFA
n. 767 del 16 maggio 2011 su richiamate, fatti  salvi  gli  ulteriori
provvedimenti dell'Amministrazione atti ad integrare  la  motivazione
relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione  per  mancata
commercializzazione del medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO,  AIC  n.
029903 e, quanto alla determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio  2011,
a rendere la propria azione coerente con le nuove determinazioni; 
  Considerato che in ottemperanza al decreto suddetto  il  medicinale
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, AIC n. 029903 e' stato riportato  in  Banca
dati allo stato di "autorizzato"; 
  Ritenuto opportuno rivalutare la questione relativa alla  richiesta
di esenzione dalla decadenza sulla base di quanto disposto nel parere
del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 728/2015 succitato; 
  Vista la nota Prot. n. AIFA/V&A/22342 del 3 marzo 2016, con la quale e' stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di riesame dei provvedimenti AIFA, invitando la Societa' AF UNITED S.P.A. a presentare eventuali controdeduzioni; 
  Considerato che la Societa' AF UNITED S.P.A. non ha  presentato  le
controdeduzioni alla nota suddetta; 
  Visto, in particolare, l'art. 38, comma 8 del  decreto  legislativo
n. 219/2006 e s.m.i, secondo cui l'AIFA in  casi  eccezionali  o  per
ragioni di  salute  pubblica,  puo'  esentare,  anche  d'ufficio,  il
medicinale dalla decadenza con provvedimento motivato; 
  Viste le Linee guida "Sunset Clause" del 2009 atte ad esplicitare i
criteri che definiscono i casi  eccezionali  e  di  salute  pubblica,
necessari  al  riscontro  della  sussistenza  delle   condizioni   di
esenzione dalla decadenza, al fine di evitare carenze  di  medicinali
da cui possano derivare problemi di salute pubblica; 
  Considerato che le due condizioni dell'eccezionalita'  del  caso  e
della sussistenza di ragioni di salute pubblica atte  a  giustificare
la concessione dell'esenzione dalla decadenza, non si sono verificate
nel caso del medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, AIC n.  029903,  in
quanto e' stato accertato che  l'assenza  dal  mercato  di  esso  non
arreca  nocumento  alla  salute  pubblica,  essendo   autorizzati   e
commercializzati altri medicinali a base di litio carbonato; 
  Considerato che i procedimenti di esenzione dalla  decadenza  e  di
rinnovo, seppure connessi in quanto  aventi  per  oggetto  lo  stesso
medicinale, sono autonomi l'uno dall'altro; 
  Considerato  che  la  procedura  di  rinnovo  del  medicinale   non
costituisce una variazione c.d. "critica", ai sensi delle Linee guida
"Sunset Clause" succitate, in quanto non impedisce la produzione  ne'
la commercializzazione dello stesso; 
  Considerato, quanto alle motivazioni sopra riportate, di non  poter
esentare dalla decadenza il medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO,  AIC
n.  029903,  non  essendo  stato  commercializzato   per   tre   anni
consecutivi alla data di prima applicazione dell'art. 38,  commi  5-7
del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i; 
  Preso atto del trasferimento di titolarita' da AFOM Medical  S.P.A.
a AF UNITED S.P.A., formalizzato con la determinazione n.  52  del  7
gennaio 2010, sulla base di una fusione per incorporazione  tra  FRAV
Alta Alimentazione S.P.A. e AFOM Medical; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
               Conferma della decadenza del medicinale 
                      DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 
 
  E' confermata la decadenza  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, AIC n. 029903. 
  Titolare AIC: AF UNITED S.r.l. in liquidazione, Via Amundsen  Roald
Eingelbert, 6, 20148 - Milano (MI), Codice Fiscale 01866180134