IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive
modifiche e integrazioni («Legge assegni»);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione
digitale (CAD);
Visto l'art. 8, comma 7, lettera b) del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che
dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
prevedendo che: a) l'assegno bancario possa essere presentato al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica; b) il protesto o la
constatazione equivalente possano essere effettuati in forma
elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma
elettronica; c) l'assegno circolare possa essere presentato al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica;
Visto l'art. 8, comma 7, lettera c) del decreto-legge sopracitato
che prevede che le copie informatiche di assegni cartacei
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca
negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel
rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche emanate
rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla
Banca d'Italia;
Visto l'art. 8, comma 7, lettera e) del decreto-legge sopracitato
che prevede l'emanazione da parte della Banca d'Italia, entro 12 mesi
dall'emanazione del regolamento ministeriale, di regole tecniche per
l'applicazione delle norme primarie e secondarie sopracitate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM)
del 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma
3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2,
36, comma 2, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione
digitale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM)
del 3 dicembre 2013 recante «Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3
ottobre 2014, n. 205, «Regolamento recante presentazione al pagamento
in forma elettronica degli assegni bancari e circolari», emanato ai
sensi dell'art. 8, comma 7, lettera d) del decreto-legge sopracitato
in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, lettera
b) e c) del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM)
del 13 novembre 2014 recante «Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione
e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione
digitale»;
Adotta
ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera e) del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il
seguente Regolamento:
Art. 1
Definizioni
Nel presente regolamento (di seguito «Regolamento»), si intende
per:
a) «Allegato tecnico»: insieme delle indicazioni tecnico-operative
che costituiscono parte integrante del Regolamento;
b) «emittente»: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso
l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa
al momento dell'emissione; nel Regolamento il termine emittente e'
utilizzato anche con riferimento ai vaglia postali e ai titoli
speciali della Banca d'Italia;
c) «immagine dell'assegno»: copia per immagine dell'assegno, su
supporto informatico - di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter) del
CAD - la cui conformita' all'originale cartaceo e' assicurata dal
negoziatore mediante l'utilizzo della propria firma digitale in
coerenza con quanto previsto dall'art. 66 della legge assegni;
d) «intermediari»: i soggetti di cui alle lettere b), e) e f);
e) «negoziatore»: la banca, o altro soggetto abilitato alla
negoziazione, a cui l'assegno e' girato per l'incasso;
f) «trattario»: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui e'
detenuto il conto di traenza dell'assegno.