IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure a sostegno
delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti
nelle procedure esecutive e concorsuali;
Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure in
favore degli investitori in banche in liquidazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Pegno mobiliare non possessorio
1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono
costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro
concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la
previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio
dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su beni mobili
destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili
registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri,
determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o piu'
categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia
diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo
concedente il pegno e' autorizzato a trasformare o alienare, nel
rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei
beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce,
rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al
corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo
acquistato con tale corrispettivo, senza che cio' comporti
costituzione di una nuova garanzia.
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e
dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene
dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo
massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la
iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia
delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla
data dell'iscrizione il pegno prende grado ed e' opponibile ai terzi
e nelle procedure concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed
iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un
bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia
garantito da riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno
anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia
iscritto nel registro in conformita' al comma 6 e che al momento
della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non
possessorio iscritto anteriormente.
6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se
presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in
garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1
e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per
l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del
medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile
per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della
scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione puo'
essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore
del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione,
consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro,
gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonche' le
modalita' di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
prevedendo modalita' esclusivamente informatiche. Con il medesimo
decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in
misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di
allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di
consentire l'avvio della attivita' previste dal presente articolo, e'
autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro
100.000 per l'anno 2017.
7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del
pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e
agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto
successivamente, ha facolta' di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il
corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della
somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per
iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di
restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata dal
creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni
di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti,
assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima
informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto
e' nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, e'
designato dal giudice; in ogni caso e' effettuata, a cura del
creditore, la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui
all'articolo 490 del codice di procedura civile;
b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza
della somma garantita;
c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro
delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i
canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della
somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le
modalita' di valutazione del corrispettivo della locazione; il
creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore
della garanzia stessa;
d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro
delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a
concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto
preveda anticipatamente i criteri e le modalita' di valutazione del
valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il
creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore
della garanzia il valore attribuito al bene ai fini
dell'appropriazione.
8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo' procedere a
norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e' stato ammesso al
passivo con prelazione.
9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e
d), il debitore puo' agire in giudizio per il risarcimento del danno
quando la vendita e' avvenuta in violazione dei criteri e delle
modalita' di cui alle predette lettere a), c) e d) e non
corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita,
il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma
della disposizione di cui alla lettera c).
10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e' equiparato al pegno.