IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante
attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992,
n. 474, relativo al regolamento recante disciplina delle modalita' di
iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.
99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalita' di
esercizio della funzione di revisione contabile;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 222, recante modifiche agli
articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di
ammissione all'esame di idoneita' per l'iscrizione nel registro dei
revisori contabili;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per la
nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di
controllo contabile degli enti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la
costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n.
34;
Visto l'articolo 4, commi 4 e 4-bis, dello stesso decreto
legislativo n. 39 del 2010;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145
del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in
attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE;
Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126;
Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'articolo 1, comma 2,
ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con il decreto-legge
n. 126 del 2013, non convertito;
Visto il parere della Commissione Nazionale per le Societa' e la
Borsa emesso in data 30 luglio 2012;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 7
novembre 2013 e nell'adunanza del 3 luglio 2014;
Viste le note del 2 dicembre 2014 e del 30 novembre 2015 con la
quale lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali
1. L'esame previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte e orali dirette ad
accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie
all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di
applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle seguenti
materie:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionali e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
2. Per le materie indicate al comma 1, lettere da m) a u),
l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di
applicarle concretamente e' limitata funzionalmente a quanto
necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
3. Per i soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
e per i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore
commercialista ed esperto contabile, l'abilitazione allo svolgimento
della revisione legale si consegue secondo le modalita' previste
dall'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in attuazione
dell'articolo 4, comma 4-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 4 (Esame di idoneita' professionale). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno
un esame di idoneita' professionale per l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale.
2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di
accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie
all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della
capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e
verte in particolare sulle seguenti materie:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionale e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a
u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della
capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto
necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob,
disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del
presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale;
b) le modalita' di nomina della commissione
esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta;
c) il contenuto e le modalita' di svolgimento
dell'esame di idoneita' professionale;
d) i casi di equipollenza con esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
le eventuali integrazioni richieste.
4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono
esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno
superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47
del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo
l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto
per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore
legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita'
alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, senza la
previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove
sessioni di esame.
5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro
della giustizia puo' integrare e specificare le materie di
cui al comma 2 e da' attuazione alle misure di esecuzione
adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8,
paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
20 giugno 2012, n. 145 reca: «Regolamento in applicazione
degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di
revisione legale dei conti annuali e dei conti
consolidati».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
25 giugno 2012, n. 146, reca: «Regolamento riguardante il
tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione
legale, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati».
- Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, reca:
«Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti
locali ed interventi localizzati nel territorio».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
2 maggio 2014, n. 68 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche):
«Art. 1. - (Omissis).
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre
2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore
di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel
territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante
disposizioni di carattere finanziario indifferibili
finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la
realizzazione di misure in tema di infrastrutture,
trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamita'
naturali.
3. (Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, citato nelle
premesse del presente regolamento:
«Art. 46 (Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione
A dell'Albo). - 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella
Sezione A dell'Albo e' articolato nelle seguenti prove:
a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico,
dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del
candidato e della sua capacita' di applicarle praticamente;
b) una prova orale diretta all'accertamento delle
conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto
delle prove scritte, anche nelle seguenti materie:
informatica, sistemi informativi, economia politica,
matematica e statistica, legislazione e deontologia
professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a)
consistono in:
a) una prima prova vertente sulle seguenti materie:
ragioneria generale e applicata, revisione aziendale,
tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria,
tecnica professionale, finanza aziendale;
b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie:
diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare,
diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza
sociale, diritto processuale civile;
c) una prova a contenuto pratico, costituita da
un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova
scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al
contenzioso tributario.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i
quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che
hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei
corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di
cui all'art. 43.».
«Art. 47 (Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione
B dell'Albo). - 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella
Sezione B dell'Albo e' articolato nelle seguenti prove:
a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico,
dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del
candidato e della sua capacita' di applicarle praticamente
nelle materie indicate dalla direttiva 84/253/CEE del 10
aprile 1984 del Consiglio e dall'art. 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
b) una prova orale, avente ad oggetto le materie
previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche
relative alle attivita' svolte durante il tirocinio
professionale, nonche' aspetti di legislazione e
deontologia professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a),
consistono in:
a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie:
contabilita' generale, contabilita' analitica e di
gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e
consolidati, controllo della contabilita' e dei bilanci;
b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie:
diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto
tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale,
sistemi di informazione ed informatica, economia politica
ed aziendale, principi fondamentali di gestione
finanziaria, matematica e statistica;
c) una prova a contenuto pratico, costituita da
un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova
scritta.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i
quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno
dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni
di cui all'art. 43.».