IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che
prevede, nell'anno 2015, l'attribuzione, agli enti  locali  che  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  stesso   risultano
commissariati ai sensi  dell'art.  143  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, ovvero per  i  quali,  alla  medesima  data,  il
periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu'  di  diciotto
mesi, di un'anticipazione di liquidita', fino all'importo massimo  di
40 milioni di euro, per garantire il rispetto dei tempi di  pagamento
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; 
  Visto il successivo comma 2, del predetto art. 6 in base  al  quale
l'anticipazione di liquidita' in esame e' concessa,  previa  apposita
istanza dell'ente interessato da presentare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione  del  richiamato
decreto,  con  le  modalita'  fissate  con  decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro i quindici giorni successivi; 
  Visto che la normativa sopra  richiamata  prevede  che  qualora  le
istanze contengano richieste di liquidita' superiori al limite di  40
milioni di euro, le anticipazioni di  liquidita'  siano  concesse  in
misura proporzionale alle predette istanze; 
  Visto il comma 3, primo periodo, del  predetto  art.  6,  il  quale
stabilisce che la restituzione dell'anticipazione e'  effettuata  con
piano di ammortamento a rate costanti, comprensive  degli  interessi,
in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019,  con
versamento  ad  appositi   capitoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale
e per la quota interessi; 
  Visto il comma 3, terzo  periodo,  del  citato  art.  6,  il  quale
dispone che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni  e'
determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali
del Tesoro a cinque anni in corso di  emissione  con  comunicato  del
Direttore generale del  Tesoro  da  emanare  e  pubblicare  sul  sito
Internet del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il comma 3, quarto periodo, del richiamato  art.  6,  secondo
cui, in caso di mancata  restituzione  delle  rate  entro  i  termini
previsti,le somme sono recuperate a valere sulle risorse a  qualunque
titolo  dovute  dal  Ministero  dell'interno  agli  enti  beneficiari
dell'anticipazione  e  sono  versate   allo   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato e  riassegnate,  per  la  parte
capitale, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; 
  Ritenuto che in caso di incapienza sulle  assegnazioni  finanziarie
dovute dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1,  comma  129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sulla base dei dati  comunicati
dal medesimo Ministero, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere
le relative somme, per i comuni interessati, all'atto  del  pagamento
agli stessi dell'imposta municipale propria di cui  all'art.  13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24  o
bollettino di conto corrente postale; 
  Visto il  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  190  del  18  agosto  2015,  nella  sezione
«Estratti, sunti e comunicati», con  il  quale  si  da  ufficialmente
notizia dell'avvenuta adozione del decreto del Ministero dell'interno
del  14  agosto  2015,  di  approvazione  delle  modalita'   per   la
trasmissione, con procedura informatizzata, delle richieste  che  gli
enti locali debbono presentare, entro il termine  perentorio  del  16
settembre  2015,  per  ottenere,  nell'anno  2015,   la   concessione
dell'anticipazione di liquidita' in esame; 
  Viste le istanze presentate al  Ministero  dell'interno,  entro  il
termine del 16 settembre 2015, dalle quali scaturisce  una  richiesta
complessiva di anticipazione di liquidita' per euro 203.355.710,04 da
parte di trentadue enti locali, come da unito elenco; 
  Considerato che nel complesso e' stato superato il  limite  dei  40
milioni di euro e che quest'ultimo rappresenta  il  19,66996648%  del
totale delle richieste di euro 203.355.710,04; 
  Ritenuto che l'anticipazione di liquidita' puo' essere  concessa  a
ciascun ente in misura pari al 19,66996648% dell'importo dell'istanza
presentata; 
  Considerato  che  il  piano  di  ammortamento   con   l'indicazione
dell'importo di ciascuna rata, distinta tra quota  capitale  e  quota
interesse, potra' essere predisposto dal Ministero dell'interno  solo
successivamente all'adozione del presente  decreto  interministeriale
e, quindi, trasmesso a ciascun  ente  richiedente,  per  la  relativa
dichiarazione di assenso ed accettazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto del decreto 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, del decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, disciplina le modalita' di concessione,  di  una
anticipazione di liquidita' fino all'importo massimo di 40 milioni di
euro, nell'anno 2015, agli enti locali che, alla data di  entrata  in
vigore del decreto-legge n. 78 del 2015, risultano  commissariati  ai
sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
ovvero  per  i   quali,   alla   medesima   data,   il   periodo   di
commissariamento risulta scaduto da non piu' di  diciotto  mesi,  che
hanno presentato apposita istanza al Ministero dell'interno entro  il
termine del 16 settembre 2015.