IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante
misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, e
in particolare l'art. 2, rubricato «Interpello sui nuovi
investimenti»;
Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147, il quale dispone che: «Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
applicative dell'interpello previsto dal presente articolo»;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante
«Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e
10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di Statuto dei diritti del contribuente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) per «decreto» si intende il decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, «Disposizioni recanti misure per la crescita e
l'internazionalizzazione delle imprese», il cui art. 2 disciplina
l'interpello sui nuovi investimenti;
b) per «imprese» ai sensi dell'art. 2 del decreto si considerano
i seguenti soggetti che intendono effettuare investimenti nel
territorio dello Stato:
1) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
2) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relativamente all'attivita' commerciale eventualmente esercitata;
4) i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione
delle societa' semplici;
5) i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
6) i gruppi di societa' o raggruppamenti di imprese;
7) le persone fisiche diverse da quelle individuate al numero
1), a condizione che l'investimento comporti lo svolgimento di
un'attivita' commerciale o si traduca nella partecipazione al
patrimonio di soggetti svolgenti attivita' commerciale;
8) i soggetti individuati dall'art. 73, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nei casi diversi da quelli indicati al numero 3), a condizione che
l'investimento comporti lo svolgimento di un'attivita' commerciale o
si traduca nella partecipazione al patrimonio di soggetti svolgenti
attivita' commerciale;
c) per «piano di investimento» si intende un progetto di
investimento nel territorio dello Stato, come descritto all'art. 2,
comma 1, del decreto, ossia qualsiasi progetto di realizzazione di
un'iniziativa economica avente carattere duraturo, nonche' di
ristrutturazione, ottimizzazione od efficientamento di un complesso
aziendale gia' esistente, e di iniziative dirette alla partecipazione
al patrimonio dell'impresa. L'investimento deve avere ricadute
occupazionali significative in relazione all'attivita' in cui avviene
e durature e la relativa realizzazione puo' avere carattere
pluriennale.