IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
                       il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 comma 2; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria conclusa  in  data
13 giugno 2015 con la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di
gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies  codice  civile  nei
confronti della societa' cooperativa «Domus Sud societa' cooperativa»
con sede in Giffoni Valle Piana (SA) in quanto  gli  ispettori  hanno
riscontrato all'interno del sodalizio aspri contrasti tra  i  soci  e
l'organo amministrativo nonche' gravi  irregolarita'  nella  gestione
dell'ente; 
  Considerato che dall'esame delle  citate  risultanze  ispettive  e'
emerso che la societa' cooperativa «Domus Sud  societa'  cooperativa»
e' stata  costituita  in  data  20  gennaio  1989  con  lo  scopo  di
«assegnare ai propri soci in proprieta', in godimento o in  locazione
.....immobili abitativi  e  pertinenziali  realizzati,  recuperati  o
comunque acquisiti da parte della cooperativa...»; 
  Preso atto che la cooperativa risulta iscritta  all'Albo  nazionale
delle societa' cooperative edilizie poiche' in possesso dei requisiti
necessari per ottenere tale iscrizione e, precisamente, una compagine
sociale di 18 soci che hanno sottoscritto e versato una quota sociale
minima di € 258,23 e che in virtu' della citata  iscrizione  all'Albo
nazionale delle societa' cooperative edilizie, ha potuto  partecipare
al Bando per la concessione di un contributo, in conto  capitale,  da
parte della Regione  Campania  ed  ha  ottenuto  l'erogazione  di  un
finanziamento; 
  Considerato che gli  ispettori  hanno  evidenziato  che  l'ente,  a
fronte di una compagine sociale di 18 soci,  ha  realizzato  solo  12
alloggi escludendo dal godimento del bene dell'alloggio n. 6  soci  e
concretando, in assenza di nuovi programmi edificatori, la violazione
del principio di parita' di trattamento previsto dall'art. 2516 c.c.; 
  Considerato, altresi', che  gli  ispettori  hanno  evidenziato  una
ulteriore violazione del principio di parita'  di  trattamento  nella
mancata adozione di un criterio uniforme relativamente all'esclusione
di soci morosi; 
  Tenuto conto che le risultanze ispettive evidenziano  che  la  base
sociale della cooperativa risulta  costituita  da  17  soci  che  non
partecipano  alle  riunioni  assembleari,  che  tutte   le   delibere
assembleari risultano  assunte  in  seconda  convocazione  e  con  un
ricorso sistematico all'istituto della delega e che tali soci che non
partecipano  all'attivita'  sociale  e  non  hanno  contribuito  alla
realizzazione dello scopo sociale avrebbero  dovuto  essere  esclusi,
per tale motivo dalla compagine  dell'ente,  ai  sensi  dell'art.  10
dello statuto sociale; 
  Considerato  che  la  cooperativa  non  risultava   in   grado   di
raggiungere lo scopo sociale per la quale'e' stata  costituita,  come
peraltro evidenziato nel verbale ispettivo,  in  quanto  e'  riuscita
solo parzialmente a raggiungere lo scopo per cui era stato costituita
(il  soddisfacimento  dei  bisogni  abitativi  dei  propri   soci   a
condizioni possibilmente migliori di quelle ottenibili sul  mercato),
avendo realizzato solo 12 alloggi per una  compagine  sociale  di  18
soci ed in assenza di nuovi programmi edificatori e che sulla base di
tali considerazioni e tenuto conto della mancata  partecipazione  dei
soci all'attivita' sociale e alla realizzazione dello  scopo  sociale
nonche' della circostanza che gran parte delle  delibere  assembleari
risultavano  assunte  in  seconda  convocazione  e  con  un   ricorso
sistematico  all'istituto  della  delega,  si  era   riscontrata   la
ricorrenza  dei  presupposti  per  l'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento   per    atto    dell'Autorita'    previsto    dall'art.
2545-septiesdecies c.c.; 
  Vista la nota n. 121888 del 17 luglio  2015  con  la  quale  questa
Direzione generale, sulla base delle  considerazioni  sopra  esposte,
comunicava alla cooperativa, ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  7
agosto 1990, n. 241  l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'Autorita'  ex   art.
2545-septiesdecies c.c.; 
  Vista la nota del 6 agosto 2015, con la quale la cooperativa faceva
pervenire le proprie controdeduzioni,  rivolte  quasi  esclusivamente
alle risultanze del verbale di ispezione straordinaria del 13  giugno
2015; 
  Preso atto del parere  espresso  ai  sensi  dell'art.  12,  secondo
comma, del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,  in  data  24
febbraio 2016 dal Comitato centrale per le cooperative; 
  Considerato  che  il   Comitato   centrale   per   le   cooperative
nell'esprimere il proprio parere  ha  evidenziato  che  gli  elementi
addotti (a cui si  aggiungono  le  complesse  irregolarita'  rilevate
dagli ispettori) siano idonei a convalidare l'ipotesi  di  irregolare
funzionamento e, per l'effetto, supportare l'adozione della  gestione
commissariale, anche al fine di sanare le  irregolarita'  concernenti
l'esclusione di alcuni soci ed eventualmente  dissipare  ogni  dubbio
circa l'esistenza di una  possibilita'  oggettiva  di  perseguire  lo
scopo sociale ovvero di soddisfare il bisogno abitativo dei soci  non
assegnatari; 
  Vista la nota n. 68503 inviata in data 10 marzo 2016, con la  quale
questa direzione generale ha comunicato alla cooperativa l'avvio  del
procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento  di  gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies codice civile alla luce delle
valutazioni espresse dal Comitato  centrale  per  le  cooperative  in
ordine alle gravi irregolarita' emerse dalle  risultane  ispettive  e
precisamente: 
    1) irregolare tenuta dei libri sociali; 
    2) violazione degli articoli 7 e 8  dello  Statuto  sociale,  per
avere iscritto i soci nel relativo libro senza che gli stessi abbiano
versato la quota sociale; 
    3) disparita' di trattamento tra  i  soci  cooperatori  in  netto
contrasto con quanto stabilito dall'art. 2516 c.c.;  infatti,  l'ente
ha realizzato solo 12 alloggi per una compagine sociale di  18  soci,
escludendo dal godimento del bene dell'alloggio n. 6 soci; 
    4) scarsa partecipazione dei soci  alla  vita  assembleare  della
societa' cooperativa; 
    5)  mancata  adozione  di  un  criterio  uniforme   relativamente
all'esclusione di soci morosi; 
    6) mancata sottoposizione all'approvazione  dell'Assemblea  delle
delibere  del  Consiglio  di  amministrazione  del  3  novembre  2012
relativa all'adozione del regolamento di condominio, fra l'altro, non
approvato dall'Assemblea dei soci, in  contrasto  con  le  previsioni
dell'art. 1138 del codice civile e relativa  al  bando  di  gara  per
l'affidamento  dei  lavori  di  realizzazione  e  manutenzione  degli
stabili sociali (istallazione gas metano, lavori di  riparazione  per
infiltrazioni, lavori relativi agli impianti termo-idrici); 
  Vista la nota del  25  marzo  2015,  acquisita  con  il  numero  di
protocollo n. 0086688  in  data  29  marzo  2016,  con  la  quale  la
cooperativa faceva pervenire le proprie controdeduzioni; 
  Preso atto che nella  citata  nota  di  controdeduzioni  il  legale
rappresentante afferma che l'ente ha sanato l'irregolarita'  relativa
alla violazione degli articoli 7 e 8 dello statuto in quanto tutte le
quote sociale sono state versate dopo l'ispezione  ministeriale,  con
cio' ammettendo la riscontrata irregolare procedura di ammissione dei
soci; 
  Considerato che il legale rappresentante dichiara che  sul  terreno
dove  e'  stato  realizzato  il  programma  edificatorio,   non   era
obiettivamente  possibile   realizzare,   per   motivi   tecnici   ed
urbanistici, un numero di alloggi superiore a  12,  pena  la  perdita
della concessione del terreno da parte del  Comune  di  Giffoni,  con
cio' implicitamente riaffermando di  aver  realizzato  un  numero  di
alloggi insufficiente a realizzare lo scopo sociale  di  tutti  i  18
soci, a nulla rilevando l'affermazione che la cooperativa sarebbe  in
trattativa per acquistare un nuovo suolo edificabile in Giffoni Valle
Piana per procedere ad una nuova costruzione, che  allo  stato  viene
riferita come mera ipotesi che potrebbe anche non perfezionarsi; 
  Considerato,  altresi',  che  la  giustificazione   della   mancata
assegnazione  a  tutti  i  soci  riposerebbe  nella   anzianita'   di
iscrizione alla compagine sociale mentre in realta'  l'anzianita'  di
iscrizione fa sicuramente maturare  un  diritto  ad  avere  assegnato
l'alloggio con priorita' rispetto ai soci iscritti successivamente ma
pur sempre nell'ambito della possibilita' di assicurare l'alloggio  a
tutti i soci, in quanto cio' concreta lo scopo sociale dell'ente; 
  Tenuto conto che le argomentazioni in ordine alle censure  relative
alla scarsa partecipazione dei soci alla  vita  sociale,  al  ricorso
sistematico all'istituto della  delega  ed  in  ordine  alla  mancata
adozione di un criterio uniforme in ordine al  trattamento  dei  soci
morosi risultano destituite da ogni fondamento ed  insuscettibili  di
mutare l'orientamento di questa Amministrazione; 
  Tenuto conto, altresi', che in merito alla  irregolarita'  relativa
alla mancata  sottoposizione  all'approvazione  dell'Assemblea  delle
delibere  del  Consiglio  di  amministrazione  del  3  novembre  2012
relative  all'adozione  del  regolamento  di  condominio,  il  legale
rappresentante  afferma  che  per  operare  una   equa   e   corretta
distribuzione delle spese  generali,  la  cooperativa  con  assemblea
tenutasi nel termine di 60 giorni  dall'ispezione,  ha  approvato  la
ripartizione delle spese secondo un  criterio  del  concorso  equo  e
proporzionale, con  cio'  implicitamente  affermando  la  correttezza
delle censure mosse; 
  Preso atto, infine, che per quanto attiene  all'effettivo  possesso
dell'ente dei requisiti per la partecipazione al bando regionale  per
l'accesso al finanziamento, il  legale  rappresentante  si  limita  a
dichiarare che tali requisiti sono  stati  verificati  dalla  Regione
Campania che si assume aver fornito a questo ufficio conferme in  tal
senso mentre, al riguardo, si evidenzia che il quesito  formulato  da
questo ufficio all'ente regione in data 4 novembre  2015  e'  rimasto
inevaso; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Giulio Trimboli; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Consiglio di amministrazione della Societa'  cooperativa  «Domus
Sud», con  sede  in  Giffoni  Val  di  Piana  (SA),  C.F.02538790656,
costituita in data 20 gennaio 1989, e' revocato.