IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   "Misure
transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59",  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
"Ripartizione   delle    competenze"    e    l'art.    119    recante
"Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
"Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2006  di  recepimento  della
direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva clorpirifos metile; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
clorpirifos metile e' stata prorogata fino al 31 gennaio  2018,  come
indicato nell'allegato al reg. (UE) 762/2013; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volta ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del dossier relativo al prodotto fitosanitario RELDAN 22,  presentato
dall'impresa Dow AgroSciences Limited rappresentata in Italia da  Dow
AgroSciences Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato
III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg.  (UE)
n. 545/2011 della Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dal decreto di recepimento del 7 marzo  2006,  nei  tempi  e
nelle forme da esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle  condizioni
definite per la sostanza attiva clorpirifos metile; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo GF 1684, svolta dall'Universita'  di  Milano,  al  fine  di
ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 gennaio
2018, alle nuove condizioni di impiego e  con  eventuale  adeguamento
alla  composizione  e  formulazione  del  prodotto  fitosanitario  di
riferimento; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 12128  in  data  30  marzo
2016 con la quale e' stata  richiesta  all'Impresa  Dow  AgroSciences
Limited rappresentata in Italia da  Dow  AgroSciences  Italia  S.r.l.
titolare  del  dossier  la  documentazione  ed  i  dati   tecnico   -
scientifici  aggiuntivi  indicati   dal   sopracitato   Istituto   da
presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Viste le richieste presentate il 23 febbraio 2015 e il 1°  dicembre
2015 dall'Impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., dirette ad ottenere
rispettivamente: 
    l'autorizzazione all'estensione d'impiego, per l'utilizzo  contro
l'agente patogeno Carpocapsa Pomonella, sulle colture del melo pero e
pesco gia' autorizzate; 
    l'autorizzazione all'estensione d'impiego per  l'utilizzo  contro
gli agenti patogeni: Afidi (Eriosoma lanigerum, Aphis  pomi);  Miridi
(Calocoris  fulvomaculatus,  C.   norvegicus,   C.   biclavatus,   C.
trivialis,  Macrolophus  caliginosus,  Nesidiocoris   tenuis,   Lygus
rugulipennis, Adelphocoris lineolatus), Psille del  melo  (Cacopsylla
picta e C. melanoneura) e Cimice Asiatica (Halyomorpha halys),  sulle
colture delle pomacee gia' autorizzate; 
    l'autorizzazione all'estensione d'impiego, per l'utilizzo  contro
gli agenti patogeni: Miridi (Adelphocoris lineolatus)  sulle  colture
delle drupacee gia' autorizzate; 
    per i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato  al  presente
decreto; 
  Tenuto conto dell'orientamento espresso  dallo  Steering  Committee
interzonale che ha deciso che le procedure  che  non  richiedono  una
valutazione del  rischio  o  dell'efficacia,  perche'  ricomprese  in
valutazioni gia' effettuate, possono essere considerate nazionali; 
  Visti i pareri espressi in data 25 novembre 2015 e  23  marzo  2016
dalla  Commissione  Consultiva  di  cui  all'art.  20   del   decreto
legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,  relativamente  all'estensione
d'impiego di patogeni sopra citati, sulle colture  gia'  autorizzate,
per i  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al  presente
decreto; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 30 marzo 2016 con  la  quale  e'
stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter; 
  Vista la nota pervenuta in data 5 aprile 2016 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  sotto
indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018 data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  clorpirifos   metile,   i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto,  alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo 194/1995, trasposti nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di  riferimento
RELDAN 22; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio  1999  concernente  "Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta"; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino  al  31  gennaio  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  clorpirifos   metile,   i
prodotti  fitosanitari  indicati  in  allegato  al  presente  decreto
registrati al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata, autorizzati con la composizione e  sulle  colture  indicate
nelle rispettive etichette allegate al presente decreto,  fissate  in
applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munita  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  La commercializzazione e l'impiego delle  scorte  giacenti,  per  i
prodotto fitosanitario  VITADOR  n.  reg.  8422  con  classificazione
conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserito nell'allegato sono
consentiti secondo le seguenti modalita': 
    6 mesi, a decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    12  mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e'  tenuta  a  rietichettare
tutti i restanti  prodotti  fitosanitari  inseriti  nell'allegato  al
presente decreto muniti dell'etichetta  precedentemente  autorizzata,
non ancora immessi  in  commercio  e  a  fornire  ai  rivenditori  un
fac-simile della  nuova  etichetta  per  le  confezioni  di  prodotto
giacenti presso gli esercizi di vendita al fine  della  sua  consegna
all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi'  tenuta  ad  adottare
ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli  utilizzatori,   idonea   ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La succitata impresa  Dow  AgroSciences  Limited  rappresentata  in
Italia da Dow AgroSciences Italia S.r.l. e' tenuta alla presentazione
dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di
cui in premessa 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
"Banca dati". 
    Roma, 12 aprile 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco