IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma
3 prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione  della
garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista  la  definizione  di  piccola  e  media   impresa   contenuta
nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 187 del 26 giugno 2014, nonche' il  decreto  del  Ministero
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre  2005,  con
il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie
imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  26  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  193
del 20 agosto 2012, recante «Modifiche ed integrazioni ai  criteri  e
alle modalita'  per  la  concessione  della  garanzia  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese» e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di
ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere  generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'economia»,   che   ha
apportato ulteriori modificazioni e integrazioni ai  criteri  e  alle
modalita' per la concessione della garanzia del  Fondo  di  garanzia,
finalizzate al rafforzamento degli interventi del medesimo Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  27  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell'8
marzo 2014, n. 56, che ha  introdotto,  in  applicazione  del  citato
l'art. 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, modifiche alle «condizioni
di  ammissibilita'  e  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia»  e,  in  particolare,  i
«Criteri  di  valutazione  economico-finanziaria  delle  imprese  per
l'ammissione delle operazioni»  riportati  in  allegato  al  medesimo
decreto; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33  e,  in  particolare,
l'art. 4 che, al comma 1, fissa i requisiti  delle  piccole  e  medie
imprese  innovative  e,  al  comma  9,  stabilisce  che   alle   «PMI
innovative» si applicano talune delle disposizioni  in  favore  delle
«start-up innovative» di cui alla Sezione  IX  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, tra cui quelle previste dall'art. 30, comma 6,
dello stesso decreto-legge; 
  Visto il citato art. 30, comma 6,  del  decreto-legge  n.  179  del
2012, che prevede che l'intervento  del  Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese e' concesso gratuitamente e secondo criteri e
modalita'  semplificati,  individuati  con  decreto  di  natura   non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) «PMI innovative»: le imprese, di piccola e  media  dimensione,
di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2015,  n.  33,
iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di
cui al medesimo art. 4, comma 2; 
    c) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33; 
    d)  «disposizioni  operative  del  Fondo»:  le   «condizioni   di
ammissibilita'  e  le  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione del Fondo», adottate dal Consiglio di gestione  del
Fondo di cui all'art.  1,  comma  48,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
approvate dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  con  decreto  23
novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 285 del 6 dicembre 2012,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo,
valgono le ulteriori definizioni adottate nel regolamento  31  maggio
1999, n. 248  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  nelle
disposizioni operative del Fondo.