LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 27 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari»; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  e  successive
modificazioni, recante «Istituzione di procedure di  conciliazione  e
di arbitrato, sistema  di  indennizzo  e  fondo  di  garanzia  per  i
risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e
2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla  conciliazione
delle controversie civili e commerciali»; 
  Visto il decreto legislativo 6 agosto  2015,  n.  130,  recante  la
«Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione  alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento  (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva  2009/22/CE  (direttiva  sull'ADR  per  i
consumatori)»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo» ed, in particolare, il  titolo  II-bis,  recante
«Risoluzione   extragiudiziale   delle   controversie»,    introdotto
dall'art. 1 del sopra richiamato decreto legislativo n. 130 del 2015; 
  Visto l'art. 2, comma 5-bis del  decreto  legislativo  n.  179  del
2007, introdotto dall'art. 1-bis del citato  decreto  legislativo  n.
130 del 2015, secondo cui «I soggetti nei  cui  confronti  la  CONSOB
esercita la propria attivita' di vigilanza, da  individuarsi  con  il
regolamento di cui al  comma  5-ter,  devono  aderire  a  sistemi  di
risoluzione stragiudiziale delle  controversie  con  gli  investitori
diversi  dai  clienti  professionali  di  cui   all'art.   6,   commi
2-quinquies e 2-sexies di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58.»; 
  Visto l'art. 2, comma 5-ter del richiamato decreto  legislativo  n.
179  del  2007,  introdotto  dall'art.  1-bis  del   citato   decreto
legislativo n. 130 del 2015, secondo cui «La  CONSOB  determina,  con
proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei
requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni,  i  criteri  di
svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di  cui
al  comma  5-bis  nonche'  i  criteri  di  composizione   dell'organo
decidente, in  modo  che  risulti  assicurata  l'imparzialita'  dello
stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati.»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  21  maggio  2013  relativo  alla  risoluzione   delle
controversie online dei consumatori e  che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR dei
consumatori); 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», ed in particolare, l'art. 1, commi 41, 44,  45,
46 e 47; 
  Visto il richiamato comma 47 dell'art. 1 della citata legge n.  208
del 2015, in base al quale «Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e
6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla
data in cui diviene operativo l'organo  decidente  di  cui  al  comma
5-ter dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007.  Il
regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter  dell'art.  2
del decreto  legislativo  n.  179  del  2007  prevede,  altresi',  le
disposizioni  transitorie  per  la  definizione  delle  procedure  di
conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse  alla  data
in  cui  diviene  operativo  l'organo  decidente  di  cui  al   primo
periodo.»; 
  Vista la delibera n. 18275 del 18 luglio  2012,  con  la  quale  e'
stato adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8
ottobre 2007, n.  179,  concernente  la  Camera  di  conciliazione  e
arbitrato presso la Consob e le relative procedure; 
  Considerate le osservazioni ricevute nella  consultazione  pubblica
effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione  presso  la  Consob  dell'Arbitro  per  le   controversie
  finanziarie e adozione del regolamento di attuazione  dell'articolo
  2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007,  n.
  179 
 
  1. E' istituito presso la  Consob  l'arbitro  per  le  controversie
finanziarie (ACF). 
  2. E' adottato il regolamento  di  attuazione  dell'art.  2,  commi
5-bis e 5-ter, del  decreto  legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179,
concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie, con  il  quale
sono  stabiliti  i  criteri  di  svolgimento   delle   procedure   di
risoluzione extragiudiziale delle  controversie  presso  l'Arbitro  e
individuati i criteri di composizione del relativo organo  decidente.
Il regolamento consta di 19 articoli.