IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 1, comma 3, e  41,  comma  13,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247; 
  Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012,  n.
247; 
  Visto l'articolo 73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Sentito il Consiglio nazionale  forense  che  si  e'  espresso  con
parere reso nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  10  settembre
2015; 
  Vista la trasmissione dello schema di regolamento  alle  competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la nota del 30 dicembre  2015  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione  dell'articolo
41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le  modalita'  di
svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense,  le
procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le  ipotesi
di interruzione del tirocinio, nonche' i requisiti di  validita'  del
periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato  dell'Unione
europea. 
  2. Il presente  regolamento  si  applica  ai  tirocini  iniziati  a
partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data
continua ad applicarsi la normativa  previgente,  ferma  restando  la
riduzione della durata a diciotto mesi e la facolta'  del  praticante
di  avvalersi  delle  modalita'  alternative   di   svolgimento   del
tirocinio. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  comma  3,  15,
          40, 41, 44 e 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova
          disciplina dell'ordinamento della professione forense): 
              «Art.  1  (Disciplina  dell'ordinamento   forense).   -
          (Omissis). 
              3. All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          commissioni parlamentari competenti. 
              (Omissis).». 
              «Art. 15  (Albi,  elenchi  e  registri).  -  1.  Presso
          ciascun  consiglio  dell'ordine  sono  istituiti  e  tenuti
          aggiornati: 
                a)  l'albo  ordinario  degli  esercenti   la   libera
          professione. Per coloro che esercitano  la  professione  in
          forma  collettiva  sono  indicate  le  associazioni  o   le
          societa' di appartenenza; 
                b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti  da
          enti pubblici; 
                c) gli elenchi degli avvocati specialisti; 
                d)  l'elenco  speciale  dei  docenti  e  ricercatori,
          universitari  e  di  istituzioni  ed  enti  di  ricerca   e
          sperimentazione pubblici, a tempo pieno; 
                e) l'elenco  degli  avvocati  sospesi  dall'esercizio
          professionale  per  qualsiasi  causa,   che   deve   essere
          indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza
          dell'esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale    e
          prevalente della professione; 
                f)  l'elenco  degli   avvocati   che   hanno   subito
          provvedimento   disciplinare    non    piu'    impugnabile,
          comportante la radiazione; 
                g) il registro dei praticanti; 
                h) l'elenco dei praticanti  abilitati  al  patrocinio
          sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); 
                i)  la  sezione  speciale  dell'albo  degli  avvocati
          stabiliti, di cui all'art.  6  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2001,  n.  96,  che  abbiano  la  residenza  o  il
          domicilio professionale nel circondario; 
                l)  l'elenco  delle  associazioni  e  delle  societa'
          comprendenti avvocati tra  i  soci,  con  l'indicazione  di
          tutti i partecipanti, anche se non avvocati; 
                m)   l'elenco   degli   avvocati   domiciliati    nel
          circondario ai sensi del comma 3 dell'art. 7; 
                n) ogni altro albo, registro o elenco previsto  dalla
          legge o da regolamento. 
              2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi
          e  dei  registri,  le  modalita'   di   iscrizione   e   di
          trasferimento,  i  casi  di  cancellazione  e  le  relative
          impugnazioni dei  provvedimenti  adottati  in  materia  dai
          consigli dell'ordine sono disciplinati con  un  regolamento
          emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 
              3.  L'albo,  gli  elenchi  ed   i   registri   sono   a
          disposizione  del  pubblico  e  sono  pubblicati  nel  sito
          internet dell'ordine.  Almeno  ogni  due  anni,  essi  sono
          pubblicati a stampa ed una copia  e'  inviata  al  Ministro
          della  giustizia,  ai  presidenti  di  tutte  le  corti  di
          appello, ai presidenti  dei  tribunali  del  distretto,  ai
          procuratori  della  Repubblica  presso  i  tribunali  e  ai
          procuratori generali della Repubblica presso  le  corti  di
          appello, al CNF, agli altri consigli degli  ordini  forensi
          del  distretto,  alla  Cassa  nazionale  di  previdenza   e
          assistenza forense. 
              4. Entro il mese di marzo di  ogni  anno  il  consiglio
          dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi  e
          gli elenchi di cui e' custode, aggiornati  al  31  dicembre
          dell'anno precedente. 
              5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF  redige,
          sulla base dei  dati  ricevuti  dai  consigli  dell'ordine,
          l'elenco  nazionale  degli  avvocati,  aggiornato   al   31
          dicembre dell'anno precedente. 
              6. Le modalita' di  trasmissione  degli  albi  e  degli
          elenchi, nonche' le modalita' di redazione e  pubblicazione
          dell'elenco nazionale degli avvocati sono  determinate  dal
          CNF.». 
              «Art. 40 (Accordi tra universita' e ordini forensi).  -
          1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono  stipulare
          convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le universita' per la disciplina dei rapporti
          reciproci. 
              2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facolta' di
          giurisprudenza promuovono, anche mediante  la  stipulazione
          di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la  finanza  pubblica,  la  piena  collaborazione  tra   le
          facolta' di giurisprudenza e gli  ordini  forensi,  per  il
          perseguimento dei fini di cui al presente capo.». 
              «Art. 41 (Contenuti  e  modalita'  di  svolgimento  del
          tirocinio).  -  1.  Il  tirocinio  professionale   consiste
          nell'addestramento, a  contenuto  teorico  e  pratico,  del
          praticante avvocato  finalizzato  a  fargli  conseguire  le
          capacita' necessarie per l'esercizio della  professione  di
          avvocato e per la gestione di uno studio legale  nonche'  a
          fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole
          deontologiche. 
              2.  Presso  il  consiglio  dell'ordine  e'  tenuto   il
          registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale  e'
          condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. 
              3.  Per  l'iscrizione  nel  registro   dei   praticanti
          avvocati e la cancellazione dallo stesso si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 17. 
              4. Il tirocinio puo' essere svolto  contestualmente  ad
          attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche'
          con modalita' e orari idonei a  consentirne  l'effettivo  e
          puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni  di
          conflitto di interesse. 
              5. Il tirocinio e' svolto  in  forma  continuativa  per
          diciotto mesi. La sua  interruzione  per  oltre  sei  mesi,
          senza  alcun  giustificato  motivo,  anche   di   carattere
          personale,  comporta  la  cancellazione  dal  registro  dei
          praticanti,  salva  la  facolta'  di  chiedere   nuovamente
          l'iscrizione  nel  registro,  che  puo'  essere  deliberata
          previa nuova verifica da parte  del  consiglio  dell'ordine
          della sussistenza dei requisiti  stabiliti  dalla  presente
          legge. 
              6. Il tirocinio puo' essere svolto: 
              a) presso un avvocato,  con  anzianita'  di  iscrizione
          all'albo non inferiore a cinque anni; 
              b) presso l'Avvocatura dello Stato o  presso  l'ufficio
          legale di un ente pubblico o presso un ufficio  giudiziario
          per non piu' di dodici mesi; 
              c) per non piu' di sei mesi, in altro Paese dell'Unione
          europea   presso   professionisti   legali,   con    titolo
          equivalente a quello di avvocato,  abilitati  all'esercizio
          della professione; 
              d) per non piu' di sei mesi,  in  concomitanza  con  il
          corso di studio per il conseguimento  della  laurea,  dagli
          studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di
          studio per  il  conseguimento  del  diploma  di  laurea  in
          giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40. 
              7. In ogni caso il tirocinio  deve  essere  svolto  per
          almeno sei mesi presso un avvocato  iscritto  all'ordine  o
          presso l'Avvocatura dello Stato. 
              8. Il tirocinio puo' essere  svolto  anche  presso  due
          avvocati   contemporaneamente,   previa    richiesta    del
          praticante e previa autorizzazione del competente consiglio
          dell'ordine, nel caso si possa presumere  che  la  mole  di
          lavoro di uno  di  essi  non  sia  tale  da  permettere  al
          praticante una sufficiente offerta formativa. 
              9. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  6,  il
          diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per
          le professioni legali,  di  cui  all'art.  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e'  valutato  ai  fini  del  compimento  del
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il
          periodo di un anno. 
              10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio
          si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalita'  di
          cui al comma 1 e non puo' assumere la funzione per piu'  di
          tre praticanti contemporaneamente,  salva  l'autorizzazione
          rilasciata  dal  competente  consiglio  dell'ordine  previa
          valutazione dell'attivita' professionale del richiedente  e
          dell'organizzazione del suo studio. 
              11. Il tirocinio professionale non determina di diritto
          l'instaurazione di rapporto  di  lavoro  subordinato  anche
          occasionale. Negli  studi  legali  privati,  al  praticante
          avvocato e' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute
          per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
          Ad eccezione che negli enti pubblici e presso  l'Avvocatura
          dello Stato, decorso  il  primo  semestre,  possono  essere
          riconosciuti con apposito contratto al praticante  avvocato
          un'indennita' o un  compenso  per  l'attivita'  svolta  per
          conto  dello  studio,  commisurati  all'effettivo   apporto
          professionale  dato  nell'esercizio  delle  prestazioni   e
          tenuto altresi' conto dell'utilizzo  dei  servizi  e  delle
          strutture dello studio da parte  del  praticante  avvocato.
          Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al
          praticante avvocato un rimborso per l'attivita' svolta, ove
          previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque  nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
              12.  Nel  periodo  di  svolgimento  del  tirocinio   il
          praticante avvocato, decorsi sei mesi  dall'iscrizione  nel
          registro dei praticanti, purche' in possesso del diploma di
          laurea  in  giurisprudenza,   puo'   esercitare   attivita'
          professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale
          svolge la pratica  e  comunque  sotto  il  controllo  e  la
          responsabilita' dello stesso anche se si tratta  di  affari
          non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di
          fronte al tribunale e al  giudice  di  pace,  e  in  ambito
          penale nei procedimenti di competenza del giudice di  pace,
          in quelli per reati contravvenzionali e in quelli  che,  in
          base alle norme vigenti anteriormente alla data di  entrata
          in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.  51,
          rientravano nella competenza  del  pretore.  L'abilitazione
          decorre  dalla   delibera   di   iscrizione   nell'apposito
          registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il
          caso  di  sospensione  dall'esercizio   professionale   non
          determinata da giudizio disciplinare, alla  condizione  che
          permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. 
              13. Il Ministro della  giustizia  con  proprio  decreto
          adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: 
              a) le modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  e  le
          relative procedure di controllo  da  parte  del  competente
          consiglio dell'ordine; 
              b)  le  ipotesi  che  giustificano  l'interruzione  del
          tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili  all'eta',
          alla salute, alla maternita' e  paternita'  del  praticante
          avvocato, e le relative procedure di accertamento; 
              c) i  requisiti  di  validita'  dello  svolgimento  del
          tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea. 
              14.  Il  praticante  puo',  per  giustificato   motivo,
          trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del  luogo
          ove  intenda  proseguire   il   tirocinio.   Il   consiglio
          dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati  i  motivi
          che  lo  giustificano,  e   rilascia   al   praticante   un
          certificato attestante il periodo di tirocinio che  risulta
          regolarmente compiuto.». 
              «Art.  44  (Frequenza  di  uffici  giudiziari).  -   1.
          L'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e'
          disciplinata da apposito regolamento da emanare,  entro  un
          anno dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          dal  Ministro  della  giustizia,   sentiti   il   Consiglio
          superiore della magistratura e il CNF.». 
              «Art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio). -  1.  Il
          consiglio  dell'ordine  presso  il  quale  e'  compiuto  il
          periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato. 
              2. In caso di domanda di trasferimento  del  praticante
          avvocato presso  il  registro  tenuto  da  altro  consiglio
          dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata  del
          tirocinio svolto fino  alla  data  di  presentazione  della
          domanda e, ove il prescritto periodo di  tirocinio  risulti
          completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 
              3.  Il  praticante  avvocato  e'  ammesso  a  sostenere
          l'esame di Stato nella sede di corte  di  appello  nel  cui
          distretto  ha  svolto  il  maggior  periodo  di  tirocinio.
          Nell'ipotesi in cui  il  tirocinio  sia  stato  svolto  per
          uguali  periodi  sotto  la  vigilanza  di   piu'   consigli
          dell'ordine aventi sede in distretti diversi,  la  sede  di
          esame e' determinata in base al luogo  di  svolgimento  del
          primo periodo di tirocinio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'economia): 
              «Art. 73 (Formazione presso gli uffici  giudiziari).  -
          1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di
          durata almeno quadriennale, in possesso  dei  requisiti  di
          onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera
          g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  che  abbiano
          riportato una media di almeno 27/30 negli esami di  diritto
          costituzionale,  diritto   privato,   diritto   processuale
          civile,  diritto  commerciale,  diritto   penale,   diritto
          processuale  penale,   diritto   del   lavoro   e   diritto
          amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
          a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
          possono accedere, a domanda e per  una  sola  volta,  a  un
          periodo di formazione teorico-pratica presso  le  Corti  di
          appello, i tribunali ordinari,  gli  uffici  requirenti  di
          primo  e  secondo  grado,  gli  uffici  e  i  tribunali  di
          sorveglianza e i tribunali per  i  minorenni  della  durata
          complessiva di diciotto mesi. I laureati,  con  i  medesimi
          requisiti, possono accedere  a  un  periodo  di  formazione
          teorico-pratica,  della  stessa  durata,  anche  presso  il
          Consiglio di Stato, sia nelle sezioni  giurisdizionali  che
          consultive, e  i  tribunali  amministrativi  regionali.  La
          Regione siciliana e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'ambito della propria autonomia  statutaria  e
          delle norme di attuazione, attuano l'istituto  dello  stage
          formativo e disciplinano le sue  modalita'  di  svolgimento
          presso il Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la
          Regione  siciliana  e  presso  il  Tribunale  regionale  di
          giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano. 
              2. Quando  non  e'  possibile  avviare  al  periodo  di
          formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di  cui
          al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
          degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla  minore
          eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
          periodo   si   attribuisce   preferenza   ai    corsi    di
          perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi   alla
          laurea. 
              3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al  comma
          1 presentano domanda ai capi degli  uffici  giudiziari  con
          allegata  documentazione  comprovante   il   possesso   dei
          requisiti di cui al predetto comma,  anche  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nella  domanda  puo'
          essere espressa una preferenza ai  fini  dell'assegnazione,
          di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato,  il  Consiglio  di
          giustizia  amministrativa  per  la  Regione  siciliana,  il
          Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e
          la sezione autonoma di Bolzano, i tribunali  amministrativi
          regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
          piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 
              4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
          che  ha  espresso  la  disponibilita'  ovvero,  quando   e'
          necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
          magistrato designato dal  capo  dell'ufficio.  Gli  ammessi
          assistono e coadiuvano il magistrato nel  compimento  delle
          ordinarie  attivita'.  Il  magistrato  non  puo'   rendersi
          affidatario di piu' di  due  ammessi.  Il  Ministero  della
          giustizia fornisce agli ammessi  allo  stage  le  dotazioni
          strumentali, li pone in condizioni di accedere  ai  sistemi
          informatici ministeriali  e  fornisce  loro  la  necessaria
          assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
          informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo  e'
          autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.
          Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo  di  formazione
          il magistrato puo'  chiedere  l'assegnazione  di  un  nuovo
          ammesso allo stage al  fine  di  garantire  la  continuita'
          dell'attivita' di  assistenza  e  ausilio.  L'attivita'  di
          magistrato  formatore  e'   considerata   ai   fini   della
          valutazione di professionalita' di cui all'art.  11,  comma
          2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  nonche'
          ai  fini  del  conferimento  di   incarichi   direttivi   e
          semidirettivi  di   merito.   L'attivita'   di   magistrato
          formatore espletata nell'ambito dei periodi  formativi  dei
          laureati presso gli organi della  Giustizia  amministrativa
          non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di  cui
          al capo II del titolo II della legge  27  aprile  1982,  n.
          186,  e  successive  modificazioni,   ne'   ai   fini   del
          conferimento delle  funzioni  di  cui  all'art.  6,  quinto
          comma, della medesima legge. Al  magistrato  formatore  non
          spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso  spese  per  lo
          svolgimento dell'attivita' formativa. 
              5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
          la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
          obblighi di riservatezza e di  riserbo  riguardo  ai  dati,
          alle informazioni  e  alle  notizie  acquisite  durante  il
          periodo di formazione, con obbligo di mantenere il  segreto
          su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e
          astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
          ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati  per   i
          magistrati  dell'ufficio  ed   ai   corsi   di   formazione
          decentrata loro specificamente dedicati e  organizzati  con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  programmi  che   sono
          indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
          superiore  della  magistratura.  I   laureati   ammessi   a
          partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
          il  Consiglio  di  Stato,   il   Consiglio   di   giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  siciliana,  i   tribunali
          amministrativi  regionali  e  il  Tribunale  regionale   di
          giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
          Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 
              5-bis. L'attivita' di  formazione  degli  ammessi  allo
          stage  e'  condotta  in  collaborazione  con   i   consigli
          dell'ordine   degli   avvocati   e   con   le   scuole   di
          specializzazione per  le  professioni  legali,  secondo  le
          modalita' individuate dal capo  dell'ufficio,  qualora  gli
          stagisti  ammessi  risultino  anche  essere  iscritti  alla
          pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per  le
          professioni legali. 
              6. Gli ammessi allo stage hanno  accesso  ai  fascicoli
          processuali, partecipano alle udienze del  processo,  anche
          non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
          consiglio, salvo che il giudice ritenga di non  ammetterli;
          non  possono  avere  accesso  ai  fascicoli   relativi   ai
          procedimenti rispetto ai  quali  versano  in  conflitto  di
          interessi per conto proprio o  di  terzi,  ivi  compresi  i
          fascicoli relativi ai procedimenti  trattati  dall'avvocato
          presso il quale svolgono il tirocinio. 
              7.  Gli  ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare
          attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso  si
          svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche  nelle
          fasi o nei gradi  successivi  della  causa,  le  parti  dei
          procedimenti che  si  sono  svolti  dinanzi  al  magistrato
          formatore  o  assumere  da   costoro   qualsiasi   incarico
          professionale. 
              8. Lo svolgimento dello stage non da diritto  ad  alcun
          compenso e non determina il sorgere di  alcun  rapporto  di
          lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
          e assicurativi. 
              8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai  sensi
          del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in  misura
          non superiore ad euro 400 mensili e, comunque,  nei  limiti
          della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b),  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
              8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  decreto  di
          natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
          delle risorse destinate all'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 8-bis del presente articolo sulla  base  delle
          risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  i
          requisiti per l'attribuzione della borsa di studio  di  cui
          al comma 8-bis, sulla base dell'Indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE) calcolato per  le  prestazioni
          erogate agli studenti nell'ambito del diritto  allo  studio
          universitario,  nonche'  i  termini  e  le   modalita'   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. 
              9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento  dal
          capo  dell'ufficio,  anche  su  proposta   del   magistrato
          formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per  il
          venir meno del rapporto fiduciario, anche in  relazione  ai
          possibili  rischi  per  l'indipendenza  e   l'imparzialita'
          dell'ufficio o la credibilita' della funzione  giudiziaria,
          nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio   dell'ordine
          giudiziario. 
              10. Lo stage  puo'  essere  svolto  contestualmente  ad
          altre attivita',  compreso  il  dottorato  di  ricerca,  il
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato  o  di
          notaio  e  la  frequenza  dei   corsi   delle   scuole   di
          specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
          modalita' compatibili con il conseguimento  di  un'adeguata
          formazione. Il contestuale svolgimento  del  tirocinio  per
          l'accesso   alla   professione   forense   non    impedisce
          all'avvocato presso il quale  il  tirocinio  si  svolge  di
          esercitare l'attivita' professionale innanzi al  magistrato
          formatore. 
              11. Il magistrato formatore redige,  al  termine  dello
          stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
          la trasmette al capo dell'ufficio. 
              11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato  a
          norma del comma 11, costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  e  successive
          modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo  idoneo   per
          l'accesso  al  concorso   per   magistrato   ordinario   lo
          svolgimento del tirocinio professionale per  diciotto  mesi
          presso l'Avvocatura dello Stato, sempre  che  sussistano  i
          requisiti di merito di cui al comma 1 e che  sia  attestato
          l'esito positivo del tirocinio. 
              12. 
              13. Per l'accesso alla professione  di  avvocato  e  di
          notaio l'esito positivo dello  stage  di  cui  al  presente
          articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini  del
          compimento del periodo di  tirocinio  professionale  ed  e'
          valutato per il medesimo periodo ai  fini  della  frequenza
          dei  corsi  della  scuola  di   specializzazione   per   le
          professioni legali, fermo il  superamento  delle  verifiche
          intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art.  16
          del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
              14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza a parita' di merito, a  norma  dell'art.  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487,  nei  concorsi  indetti   dall'amministrazione   della
          giustizia,     dall'amministrazione     della     giustizia
          amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.   Per   i
          concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato
          l'esito positivo  del  periodo  di  formazione  costituisce
          titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 
              15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale  e
          a vice procuratore onorario. 
              16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991,  n.  374,
          dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: 
              «2-bis. La disposizione di cui al comma  2  si  applica
          anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
          presso gli uffici giudiziari.». 
              17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
          caso  consentito  l'apporto  finanziario  di  terzi,  anche
          mediante l'istituzione di apposite borse di  studio,  sulla
          base di specifiche convenzioni stipulate con i  capi  degli
          uffici, o loro delegati, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
              18. I capi degli uffici giudiziari di cui  al  presente
          articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
          37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  devono
          tenere conto  delle  domande  presentate  dai  soggetti  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
              19. L'esito positivo  dello  stage  presso  gli  uffici
          della Giustizia amministrativa, come attestato a norma  del
          comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
          presso gli uffici della giustizia ordinaria. 
              20. La domanda di  cui  al  comma  3  non  puo'  essere
          presentata prima del decorso del termine di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art.  41,  comma  13,  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del
          presente decreto.