IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
come da ultimo modificato con l'art. 17-quater del  decreto-legge  14
febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 8 aprile  2016,  n.  49,
con il quale e' stato inserito il comma 3-bis al predetto art. 5; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
dicembre 2003, in particolare il comma 2,  dell'art.  6,  cosi'  come
modificato con il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
del 28 maggio 2014, emanato in attuazione dell'art. 12, primo  comma,
del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, con il quale sono  state
stabilite le condizioni di remunerazione  della  giacenza  del  conto
corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato  denominato  «CDP
S.p.a. - gestione separata»; 
  Considerato  che  in  forza  del  comma  3-bis  dell'art.   5   del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come  inserito  dall'art.
17-quater del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla
legge 8 aprile 2016, n. 49, e' necessario provvedere  all'adeguamento
del tasso di remunerazione del conto corrente  fruttifero  presso  la
Tesoreria dello Stato denominato «CDP Spa  -  gestione  separata»  al
fine di allinearlo ai livelli di mercato in  relazione  all'effettiva
durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo,  tenendo  conto
altresi' del costo effettivo delle passivita' che lo alimentano; 
  Considerato che circa l'80% del risparmio postale,  costituente  la
giacenza del suddetto conto, e' caratterizzato da una persistenza  in
media superiore ai dieci anni, come evidenziato dalla Cassa  depositi
e prestiti  S.p.A.,  con  comunicazione  del  13  aprile  2016  prot.
AD/P/151/16; 
  Considerato che alla luce di quanto sopra appare equo remunerare la
giacenza del suddetto conto  corrente  fruttifero  di  Tesoreria  per
l'80% con il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali con  scadenza
a dieci anni e per il 20% con il rendimento dei  buoni  ordinari  del
Tesoro a sei mesi; 
  Ravvisata l'esigenza di modificare il citato comma  2  dell'art.  6
del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  5  dicembre
2003, al fine di adeguare la remunerazione  della  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A.; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal primo semestre 2016, il comma  2  dell'art.  6  del
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  5  dicembre
2003, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 28 maggio 2014, e' sostituito dal seguente: 
    «2. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia  e  delle
finanze corrisponde alla CDP S.p.a. un interesse determinato, secondo
il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di  un  tasso
pari  alla  media  ponderata,  arrotondata  al  centesimo  di   punto
percentuale, tra: 
      a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi  di  rendimento
rilevati all'emissione  dei  Buoni  ordinari  del  Tesoro  (BOT)  con
scadenza a sei mesi emessi nel semestre di riferimento; 
      b) la media aritmetica semplice dei tassi lordi  di  rendimento
rilevati all'emissione dei Buoni  del  Tesoro  poliennali  (BTP)  con
scadenza a dieci anni emessi nel semestre di riferimento; 
con pesi pari al 20% per il tasso di cui alla lettera  a)  e  all'80%
per il tasso di cui alla lettera b). 
    Qualora nel periodo di riferimento non vengano  offerti  all'asta
BOT con scadenza a sei mesi o BTP con scadenza a dieci anni, il tasso
del conto corrente non subisce variazioni. Gli interessi sulle  somme
che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla  CDP
S.p.A. decorrono dal giorno dovuto per il versamento  e  cessano  dal
giorno dovuto per il prelevamento e sono  liquidati  a  semestralita'
maturate. 
    Le suddette condizioni di remunerazione sono riviste in  caso  di
disallineamenti  significativi  di   costo   e   composizione   delle
passivita' che alimentano il conto e, in ogni caso, ogni due anni.» 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan