IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di strumenti di misura (rifusione);
Vista la direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione del 31
ottobre 2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo
di portata dei contatori d'acqua;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numeri 19) e 54);
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli
strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 28, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE
relativa agli strumenti di misura;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 170 del 23 luglio 2010, recante attuazione della direttiva
2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la
direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
agli strumenti di misura;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
«Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come
modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura
(rifusione), che ne dispone l'abrogazione.»;
b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «allegati specifici»
sono inserite le seguenti: « da III a XII, di seguito «gli allegati
specifici degli strumenti»; le parole: «e trasformatori di misura»
sono soppresse; la parola: «calore» e' sostituita dalle seguenti:
«energia termica»;
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «commercializzazione e»
sono sostituite dalle seguenti: «messa a disposizione sul mercato o»;
d) all'articolo 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norma
specifica relativamente ai requisiti sull'immunita' elettromagnetica
ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2014/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni nazionali di
attuazione della direttiva 2014/30/UE continuano ad applicarsi anche
agli strumenti di misura riguardo ai requisiti di emissione.»;
e) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) "strumento di misura": ogni dispositivo o sistema con funzioni
di misura rientrante nell'articolo 1, comma 1;
b) "sottounita'": un dispositivo hardware cosi' denominato negli
allegati specifici degli strumenti che funziona in modo indipendente
e che costituisce uno strumento di misura, unitamente ad altre
sottounita', con cui e' compatibile, o con uno strumento di misura
con cui e' compatibile;
c) "controlli metrologici legali": i controlli per motivi di
interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine
pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti,
tutela dei consumatori e lealta' delle transazioni commerciali,
intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di
svolgere le funzioni cui e' destinato;
d) "documento normativo": un documento contenente specifiche
tecniche adottate dall'Organizzazione internazionale di metrologia
legale;
e) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di uno
strumento di misura per la distribuzione, il consumo o l'uso nel
mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo
oneroso o gratuito;
f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno
strumento di misura sul mercato dell'Unione;
g) "messa in servizio": la prima utilizzazione di uno strumento
di misura destinato all'utilizzatore finale per i fini a cui esso era
destinato;
h) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica uno
strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul
mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio
per i propri scopi;
i) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato
scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a
determinati compiti;
l) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione uno strumento di
misura originario di un Paese terzo;
m) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che
mette a disposizione uno strumento di misura sul mercato;
n) "operatori economici": il fabbricante, l'importatore e il
distributore;
o) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti
tecnici che uno strumento di misura deve soddisfare;
p) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo
2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
q) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo
2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
r) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale
di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento
(CE) n. 765/2008;
s) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare
il rispetto dei requisiti essenziali del presente decreto relativi
agli strumenti di misura;
t) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
u) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione
di uno strumento di misura gia' messo a disposizione
dell'utilizzatore finale;
v) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a
disposizione sul mercato di uno strumento di misura presente nella
catena di fornitura;
z) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei
prodotti;
aa) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il
fabbricante indica che lo strumento di misura e' conforme ai
requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione che ne prevede l'apposizione.»;
f) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con gli
opportuni adattamenti alle sottounita' per le quali gli allegati
specifici degli strumenti stabiliscono i relativi requisiti
essenziali.».
g) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto
dell'immissione sul mercato o della messa in servizio dei loro
strumenti di misura, i fabbricanti garantiscono che sono stati
progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui
all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui
all'articolo 8 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di
valutazione della conformita' di cui all'articolo 7. Qualora la
conformita' di uno strumento di misura alle prescrizioni applicabili
del presente decreto sia stata dimostrata mediante tale procedura di
valutazione della conformita' i fabbricanti redigono una
dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE e la
marcatura metrologica supplementare.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla
data in cui lo strumento di misura e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure
necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere
conforme al presente decreto. A tal fine tengono debitamente conto
delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche degli
strumenti di misura, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate,
dei documenti normativi o di altre specifiche tecniche con
riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' di uno strumento
di misura. Ove necessario in considerazione dei rischi presentati
dallo strumento di misura, i fabbricanti eseguono una prova a
campione sullo strumento di misura messo a disposizione sul mercato,
esaminano i reclami, gli strumenti di misura non conformi e i
richiami degli strumenti di misura, mantengono, se del caso, un
registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che sugli strumenti di misura che
hanno immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o
di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta
l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dello
strumento di misura non lo consentano, che le informazioni prescritte
siano fornite in un documento di accompagnamento dello strumento di
misura ed eventualmente sull'imballaggio, conformemente al punto 9.2
dell'allegato I.
6. I fabbricanti indicano sullo strumento il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, ove
cio' non sia possibile, in un documento di accompagnamento dello
strumento di misura ed eventualmente sull'imballaggio, conformemente
al punto 9.2 dell'allegato I. L'indirizzo indica un unico punto in
cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative
al contatto sono redatte anche in una lingua facilmente comprensibile
per l'utilizzatore finale e le autorita' di vigilanza del mercato.
7. I fabbricanti garantiscono che lo strumento di misura che hanno
immesso sul mercato sia accompagnato da una copia della dichiarazione
di conformita' UE e da istruzioni e informazioni conformemente al
punto 9.3 dell'allegato I, in lingua italiana. Tali istruzioni e
informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere
chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che uno
strumento di misura da essi immesso sul mercato non e' conforme al
presente decreto prendono immediatamente le misure correttive
necessarie per rendere conforme tale strumento di misura, per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo
strumento di misura presenta un rischio, i fabbricanti ne informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento di misura,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento di misura al
presente decreto, in una lingua che puo' essere facilmente compresa
da tale autorita' e, per gli strumenti immessi sul mercato in Italia,
in lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli
strumenti di misura da essi immessi sul mercato.
Art. 4-ter (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il fabbricante puo'
nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, e l'obbligo di
redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 4-bis, comma
2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di
vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui
lo strumento di misura e' stato immesso sul mercato;
b) su richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente,
fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento;
c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dallo strumento che rientra nel loro mandato.
Art. 4-quater (Obblighi degli importatori). - 1. Gli importatori
immettono sul mercato solo gli strumenti di misura conformi.
2. Prima di immettere uno strumento di misura sul mercato o
metterlo in servizio, gli importatori assicurano che il fabbricante
abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della
conformita' di cui all'articolo 7. Essi assicurano che il fabbricante
abbia preparato la documentazione tecnica, che sullo strumento di
misura sia apposta la marcatura CE e la marcatura metrologica
supplementare, che lo strumento di misura sia accompagnato da una
copia della dichiarazione di conformita' UE e dai documenti
prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di
cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha
motivo di ritenere che uno strumento di misura non sia conforme ai
requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici
dello strumento di misura, non immette lo strumento di misura sul
mercato ne' lo mette in funzione fino a quando non sia stato reso
conforme. Inoltre, quando lo strumento di misura presenta un rischio,
l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza
del mercato.
3. Gli importatori indicano sullo strumento di misura il loro nome,
la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio
registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati
oppure, ove cio' non sia possibile, in un documento di
accompagnamento dello strumento di misura ed eventualmente
sull'imballaggio, conformemente al punto 9.2 dell'allegato I. Le
informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
4. Gli importatori garantiscono che lo strumento di misura sia
accompagnato da istruzioni e informazioni conformemente al punto 9.3
dell'allegato I, in lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre uno strumento di misura
e' sotto la loro responsabilita', le sue condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua
conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli
allegati specifici dello strumento.
6. Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni
di uno strumento di misura, gli importatori eseguono una prova a
campione sugli strumenti di misura messi a disposizione sul mercato,
esaminano i reclami, gli strumenti di misura non conformi e i
richiami degli strumenti di misura, mantengono, se del caso, un
registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che uno
strumento di misura da essi immesso sul mercato non sia conforme al
presente decreto prendono immediatamente le misure correttive
necessarie per rendere conforme tale strumento di misura, per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo
strumento di misura presenti un rischio, gli importatori ne informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento di misura,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura correttiva presa.
8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento di
misura e' stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la
dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' di
vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la
documentazione tecnica e' messa a disposizione di tali autorita'.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento di misura in
una lingua facilmente compresa da tale autorita' e, per gli strumenti
immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale
autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misura da essi
immessi sul mercato.
Art. 4-quinquies (Obblighi dei distributori). - 1. Quando mettono
uno strumento di misura a disposizione sul mercato o in servizio, i
distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le
prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere uno strumento di misura a disposizione sul
mercato o in servizio, i distributori verificano che esso rechi la
marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, che sia
accompagnato dalla dichiarazione di conformita' UE e dai documenti
prescritti e dalle istruzioni e informazioni conformemente al punto
9.3 dell'allegato I, in una lingua che puo' essere facilmente
compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui lo
strumento di misura deve essere messo a disposizione sul mercato o in
servizio e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il
fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di
cui, rispettivamente, all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo
4-quater, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di
ritenere che uno strumento di misura non e' conforme ai requisiti
essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello
strumento di misura, non mette lo strumento di misura a disposizione
sul mercato o in servizio fino a quando non sia stato reso conforme.
Inoltre, se lo strumento di misura presenta un rischio, il
distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita'
di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre uno strumento di misura
e' sotto la loro responsabilita', le sue condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua
conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli
allegati specifici dello strumento.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che uno
strumento di misura da essi messo a disposizione sul mercato non e'
conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le misure
correttive necessarie per rendere conforme tale strumento di misura,
per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo
strumento di misura presenta un rischio, i distributori ne informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento di misura,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento di misura.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di
misura da essi immessi sul mercato.
Art. 4-sexies (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto
ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo
4-bis quando immette sul mercato uno strumento di misura con il
proprio nome o marchio commerciale o modifica uno strumento di misura
gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la
conformita' al presente decreto.
Art. 4-septies (Identificazione degli operatori economici). - 1.
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne
fanno richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro strumenti di
misura;
b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito strumenti di
misura.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono
stati loro forniti strumenti di misura e per dieci anni dal momento
in cui essi hanno fornito strumenti di misura.»;
h) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 sono abrogati;
i) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio). -
1. Gli strumenti di misura sono messi a disposizione sul mercato o
messi in servizio per le funzioni di misura di cui all'articolo 1,
comma 2, solo se soddisfano i requisiti del presente decreto.
2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni o
eventi simili, e' consentita l'esposizione di strumenti di misura non
conformi al disposto del presente decreto, purche' sia indicato in
modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono
essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio per le
funzioni di misura di cui all'articolo 1, comma 2, finche' non sono
resi conformi.»;
l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Procedure di valutazione della conformita'). - 1. La
conformita' degli strumenti di misura ai requisiti essenziali ad esso
applicabili e' effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una
delle procedure di valutazione della conformita' elencate
nell'allegato specifico dello strumento.
2. Le procedure di valutazione della conformita' sono stabilite
nell'allegato II.
3. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di
valutazione di conformita' di cui al comma 1 sono redatti in una
lingua ufficiale dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo
notificato che esegue tale valutazione di conformita', o in una
lingua accettata da tale organismo.»;
m) all'articolo 8, comma 2, lettera b), le parole: «correttamente
tarati» sono sostituite dalle seguenti: «correttamente regolati» e
all'articolo 8, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea, le parole: «identificazione dello strumento»
sono sostituite dalle seguenti: «identificazione del tipo o dello
strumento di misura»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i disegni di
progettazione e di fabbricazione, nonche' i piani relativi a
componenti, sottounita', circuiti ed altre simili parti;»;
3) nella lettera f), le parole: «o dei documenti normativi
previsti all'articolo 10, applicati in tutto o in parte» sono
sostituite dalle seguenti: «armonizzate o dei documenti normativi
previsti all'articolo 12, applicati in tutto o in parte, i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea»;
4) nella lettera g), le parole: «le norme o i documenti
normativi previsti all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti:
«le norme armonizzate o i documenti normativi previsti all'articolo
12, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche
applicate»;
5) nella lettera i), le parole: «lo strumento» sono sostituite
dalle seguenti: «il tipo o lo strumento» e le parole «di calore» sono
sostituite dalle seguenti: «di energia termica»;
6) nella lettera l), le parole: «attestati di esame CE del tipo
o gli attestati» sono sostituite dalle seguenti: «certificati di
esame CE del tipo o i certificati»;
n) all'articolo 8, comma 5, le parole: «ove possibile» sono
sostituite dalle seguenti «se del caso»;
o) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Dichiarazione di conformita' UE). - 1. La
dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti
essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello
strumento.
2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui
all'allegato XIII, contiene gli elementi specificati nei pertinenti
moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e'
tradotta in lingua italiana.
3. Se allo strumento di misura si applicano piu' atti dell'Unione
che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume
la responsabilita' della conformita' dello strumento ai requisiti
stabiliti dal presente decreto.»;
p) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Organismi di valutazione della conformita', notifica ed
autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla Commissione
e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in
qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma
del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e'
individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale
responsabile dell'elaborazione ed attuazione delle procedure
necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformita' e per la vigilanza sugli organismi
notificati, oltre che del rispetto delle disposizioni dell'articolo
9-ter.
2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione
della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica,
nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai
sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione
degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero dello
sviluppo economico entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo
corredata del relativo certificato di accreditamento.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale
di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico sono
regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli
stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per
quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta
soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle
proprie attivita'.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma
3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di
notifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di
valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli
organismi di valutazione della conformita';
b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita';
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un
organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli
organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza
commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione
europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo
degli organismi notificati, i nonche' di qualsiasi modifica delle
stesse.»;
q) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Prescrizioni relative agli organismi notificati e
presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai
commi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' disciplinato a
norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita'
giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dallo strumento di misura
oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione
d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese
coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di strumenti di
misura che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere,
a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di
qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore,
ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli strumenti
sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante di uno di
questi soggetti. Cio' non preclude l'uso degli strumenti di misura
valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di
valutazione della conformita' o l'uso di tali strumenti di misura per
scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi
alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della
conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, nella
fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione,
nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli
strumenti di misura, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali
attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in
conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita'
per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per
cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di
consulenza. Cio' non preclude la possibilita' di scambio di
informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo. L'organismo
di valutazione della conformita' garantisce che le attivita' delle
sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla
riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle sue
attivita' di valutazione della conformita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale
eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il
massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e
sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di
ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i
risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali
attivita'.
6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di
eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita'
assegnatigli in base all'allegato II e per cui e' stato notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per
ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o
categoria di strumenti di misura per i quali e' stato notificato,
l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la
trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita';
c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia dello
strumento in questione e della natura di massa o seriale del processo
produttivo.
7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi
necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e
amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione
della conformita' dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato
notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle
valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali
valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti
essenziali di cui all'allegato I, delle norme armonizzate e dei
documenti normativi applicabili e delle disposizioni pertinenti della
normativa di armonizzazione dell'Unione europea nonche' delle
normative nazionali;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto
allo svolgimento di compiti di valutazione della conformita'. La
remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto allo
svolgimento di compiti di valutazione della conformita' non dipende
dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali
valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le
caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto le relative
polizze assicurative hanno un massimale non inferiore a tre milioni
di euro per i rischi derivanti dall'esercizio di procedure di
valutazione della conformita' e, per gli altri aspetti si applicano
le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro
delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato II
o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che
nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita
le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o
garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della
conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti
nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo
nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali
prescrizioni.
Art. 9-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati).
- 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici
connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a
un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e ne informa di
conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo
nazionale di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi
ultimi a norma dell'allegato II.
Art. 9-quater (Organismi interni accreditati). - 1. Un organismo
interno accreditato puo' essere utilizzato per svolgere attivita' di
valutazione della conformita' per l'impresa di cui fa parte ai fini
dell'applicazione delle procedure di cui al modulo A2 e al modulo C2
dell'al legato II. Tale organismo costituisce una parte separata e
distinta dell'impresa e non partecipa alla progettazione, alla
produzione, alla fornitura, all'installazione, all'utilizzo o alla
manutenzione degli strumenti di misura che valuta.
2. L'organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti:
a) e' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008;
b) esso e il suo personale sono identificabili a livello
dell'organizzazione e s'iscrivono all'interno dell'impresa di cui
fanno parte in una linea gerarchica che ne garantisce l'imparzialita'
e la dimostra al pertinente organismo nazionale di accreditamento;
c) ne' esso ne' il suo personale sono responsabili della
progettazione, della fabbricazione, della fornitura,
dell'installazione, del funzionamento o della manutenzione degli
strumenti di misura che valutano e non partecipano ad attivita' che
possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrita'
nelle attivita' di valutazione che svolgono;
d) fornisce i suoi servizi esclusivamente all'impresa di cui fa
parte.
3. L'organismo interno accreditato non e' notificato agli Stati
membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte o l'organismo
nazionale di accreditamento fornisce informazioni sul suo
accreditamento al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 9-quinquies (Procedura di notifica). - 1. Il Ministero dello
sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di
valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui
all'articolo 9-bis e notifica tali organismi alla Commissione europea
e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di
notifica elaborato e gestito dalla Commissione. Il Ministero dello
sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti
di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della
conformita'.
2. La notifica include le informazioni relative al tipo o ai tipi
di strumenti di misura per cui ciascun organismo e' stato designato
e, se del caso alle classi di accuratezza a cui appartiene lo
strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura e ad
ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della
notifica. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le
attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di
valutazione della conformita' e gli strumenti di misura interessati,
nonche' la relativa attestazione di competenza.
3. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un
organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte
della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane
dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo
notificato ai fini del presente decreto.
4. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate
successivamente alla notifica.
5. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in
questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica,
il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure correttive
necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.
Art. 9-sexies (Obblighi operativi degli organismi notificati e
ricorsi contro le loro decisioni). - 1. Gli organismi notificati
eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle
procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato II.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa,
del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessita' della tecnologia dello strumento in questione e della
natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio'
rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione
necessari per la conformita' dello strumento di misura al presente
decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti
essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello
strumento, le norme armonizzate corrispondenti, i documenti normativi
o le altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un
fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure
correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della
conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che
uno strumento di misura non e' piu' conforme chiede al fabbricante di
prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o
ritira il certificato.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi.
6. Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere
espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.»;
r) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Domanda di notifica). - 1. L'organismo di valutazione
della conformita' stabilito nel territorio nazionale presenta domanda
di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo
economico.
2. La domanda di autorizzazione e di notifica e' accompagnata da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dello
strumento o degli strumenti per i quali tale organismo dichiara di
essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento
rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che
l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 9-bis.»;
s) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Modifiche delle notifiche). - 1. Qualora sulla base della
sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o
in altro modo e' accertato che un organismo notificato non e' piu'
conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9-bis o non adempie ai
suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico limita, sospende
o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita'
del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di
tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e
gli altri Stati membri.
2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica,
oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei provvedimenti a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta.»;
t) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Presunzione di conformita' degli strumenti di misura). -
1. Gli strumenti di misura che sono conformi alle norme armonizzate o
a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai
requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici
dello strumento di misura oggetto di tali norme o parti di esse.
2. Gli strumenti di misura conformi a parti dei documenti
normativi, il cui elenco e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti
essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici degli
strumenti oggetto di tali parti di documenti normativi.
3. Un fabbricante puo' decidere di utilizzare qualsiasi soluzione
tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli
allegati specifici dello strumento. Inoltre, per beneficiare della
presunzione di conformita', il fabbricante deve applicare
correttamente le soluzioni menzionate nelle pertinenti norme
armonizzate o nei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli Stati membri presumono che siano soddisfatte le pertinenti
prove menzionate alla lettera i) dell'articolo 8, comma 3, se il
corrispondente programma di prova e' stato svolto conformemente ai
documenti pertinenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e se i risultati delle
prove garantiscono la conformita' ai requisiti essenziali.»;
u) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Principi generali della marcatura CE e della marcatura
metrologica supplementare e regole e condizioni per l'apposizione
delle stesse). - 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali
esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura metrologica supplementare e' costituita dalla
lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di
apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del
rettangolo e' uguale all'altezza della marcatura CE.
3. I principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE)
n. 765/2008 si applicano, con i necessari adattamenti, alla marcatura
metrologica supplementare.
4. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono
apposte sullo strumento di misura o sulla sua targhetta in modo
visibile, leggibile e indelebile. Nei casi in cui cio' non e'
possibile o la natura dello strumento di misura non lo consente, esse
sono apposte sui documenti di accompagnamento ed eventualmente
sull'imballaggio.
5. Nel caso in cui uno strumento di misura consta di un insieme di
dispositivi, che non sono sottounita' e che funzionano in modo
congiunto, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare
sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione.
6. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono
apposte sullo strumento di misura prima della sua immissione sul
mercato.
7. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, se
necessario, possono essere apposte sullo strumento durante il
processo di fabbricazione.
8. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la
marcatura CE. La marcatura CE e la marcatura metrologica
supplementare sono seguite dal numero di identificazione
dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo interviene
nella fase di controllo della produzione conformemente all'allegato
II. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto
dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante
o dal suo rappresentante autorizzato. Il numero d'identificazione
dell'organismo notificato e' indelebile oppure si autodistrugge
qualora si tenti di eliminarlo.
9. La marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, ove
applicabile, il numero di identificazione dell'organismo notificato
possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un
rischio o un impiego particolare. »;
v) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Vigilanza del mercato e controllo sugli strumenti che
entrano nel mercato dell'Unione). - 1. Agli strumenti di misura si
applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del
regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico
avvalendosi delle autorita' competenti per i controlli metrologici
che, per l'effettuazione dei controlli tecnici, si avvalgono a loro
volta di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005, concernente i requisiti generali per la competenza dei
laboratori di prova e di taratura, e successive revisioni, da
organismi nazionali di accreditamento individuati ai sensi e in
conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008. Le funzioni di
controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del
regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente
articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di
controllo, rilevano che uno strumento e' in tutto o in parte non
rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.»;
z) il comma 2 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le
tariffe per le attivita' di valutazione della conformita', di cui
all'articolo 9, comma 1, ad esclusione di quelle relative alle
attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, e
le relative modalita' di versamento delle medesime tariffe. Tali
tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.»;
aa) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Procedure a livello nazionale per gli strumenti di misura
che presentano rischi). - 1. Nel caso in cui le autorita' di
vigilanza del mercato di cui all'articolo 14 hanno motivi sufficienti
per ritenere che uno strumento disciplinato dal presente decreto
presenta un rischio per gli aspetti inerenti alla protezione di
interessi pubblici coperti dal presente decreto, effettuano una
valutazione dello strumento di misura interessato che investe tutte
le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine,
gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le
autorita' di vigilanza del mercato.
2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero
dello sviluppo economico conclude che lo strumento non rispetta le
prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente
all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure
correttive del caso al fine di rendere lo strumento di misura
conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di
richiamarlo dal mercato entro un termine congruo e proporzionato alla
natura del rischio, a seconda dei casi.
3. Le autorita' di vigilanza del mercato informano l'organismo
notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle
misure di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e' ristretta al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto
all'operatore economico di prendere.
6. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le
opportune misure correttive nei confronti di tutti gli strumenti di
misura interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta
l'Unione.
7. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende le
misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il
Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure
provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dello
strumento di misura sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale
mercato o per richiamarlo. La misura e' adottata con provvedimento
motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui
e' possibile ricorrere.
8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi
6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti
di cui al presente articolo agli organi segnalanti la presunta non
conformita'.
9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 8, includono
tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari
all'identificazione dello strumento di misura non conforme, la sua
origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi
connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate,
nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato.
In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se
l'inadempienza sia dovuta a una delle due cause seguenti:
a) non conformita' dello strumento di misura alle prescrizioni
relative agli aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti
nel presente decreto; oppure
b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 12, che
conferiscono la presunzione di conformita'.
10. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a
norma dell'articolo 42 della direttiva 2014/32/UE e' stata avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro, informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' dello strumento di misura interessato e, in caso di
disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
11. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello
svolgimento della propria attivita', sia per le proprie misure
provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati
membri, che nel caso in cui, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni di cui al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata.
12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le
opportune misure restrittive in relazione allo strumento in
questione, come il suo ritiro dal mercato.
13. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dello strumento
interessato ovvero ad altra prescrizione o limitazione o misura
correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o
del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo
provvedimento. »;
bb) dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1. Il
Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale
alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito
alla procedura di cui all'articolo 16, vengono sollevate obiezioni
contro una misura assunta da uno Stato membro o nel caso in cui la
Commissione ritiene che una misura nazionale e' contraria alla
legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura
l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.
2. Se la misura nazionale relativa ad uno strumento e' ritenuta
giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
provvedimenti necessari per garantire che lo strumento non conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la
misura adottata dall'Italia e' considerata ingiustificata, il
Ministero dello sviluppo economico la revoca.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative
necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura
nazionale e' considerata giustificata e la non conformita' di uno
strumento di misura e' attribuita a una carenza delle norme
armonizzate di cui all'articolo 16, comma 9, lettera b), del presente
decreto.
Art. 16-ter (Strumenti di misura conformi che presentano un
rischio). - 1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver
effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2,
ritiene che uno strumento di misura, pur conforme al presente
decreto, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle
persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse,
chiede all'operatore economico interessato di provvedere affinche'
tale strumento di misura, all'atto della sua immissione sul mercato,
non presenti piu' tale rischio o che lo strumento di misura sia, a
seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo
di tempo congruo, proporzionato alla natura del rischio.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli strumenti di
misura interessati che lo stesso ha messo a disposizione sull'intero
mercato dell'Unione.
3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono
tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari
all'identificazione dello strumento di misura interessato, la sua
origine e la catena di fornitura dello strumento, la natura dei
rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali
adottate.
4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario,
l'attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della
Commissione europea previsti dall'articolo 44, paragrafo 4, della
direttiva 2014/32/UE.»;
cc) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17(Non conformita' formale). - 1. Fatto salvo l'articolo 16,
se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti
conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine
allo stato di non conformita' in questione:
a) la marcatura CE o la marcatura metrologica supplementare e'
stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n.
765/2008 o dell'articolo 13 del presente decreto;
b) la marcatura CE o la marcatura metrologica supplementare non
e' stata apposta;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato,
qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della
produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 13 o non e'
stato apposto;
d) la dichiarazione di conformita' UE non accompagna lo strumento
di misura;
e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di
conformita' UE;
f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
g) le informazioni di cui all'articolo 4-bis, comma 6, o
all'articolo 4-quater, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
h) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa
di cui all'articolo 4-bis o all'articolo 4-quater.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o
proibire la messa a disposizione sul mercato dello strumento o per
garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»;
dd) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Obbligo di informazione a carico degli organismi
notificati). - 1. Gli organismi notificati informano il Ministero
dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un
certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o
sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita'
di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto,
le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili o
coprono gli stessi strumenti di misura, informazioni pertinenti sulle
questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi
delle valutazioni della conformita'.
3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma
della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del
relativo gruppo settoriale o transettoriale o dei relativi gruppi di
organismi notificati.»;
ee) all'articolo 19, comma 1, le parole: «sentito il Comitato
centrale metrico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito, ove
occorra, il parere facoltativo di uno degli istituti metrologici
primari o di istituti universitari ai sensi dell'articolo 27, comma
37, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
ff) all'articolo 20:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o mette in
servizio strumenti di misura utilizzati per le funzioni di cui
all'articolo 1, comma 2, di cui agli allegati specifici da III a XII,
non conformi ai requisiti essenziali per essi prescritti e privi
della idonea marcatura CE e' punito con l'applicazione della sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a
euro 1500 per ciascuno strumento commercializzato e messo in
servizio, nel limite complessivo del 50 per cento del relativo
fatturato.».
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le non
conformita' formali di cui all'articolo 17 e in generale per le
violazioni diverse da quella di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni
del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel
minimo a 500 euro e non superiore nel massimo a euro 1500 per
ciascuna violazione, entro il limite complessivo del 10 per cento del
fatturato dichiarato nell'annualita' in cui si verifica la
violazione.»;
3) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;
gg) all'articolo 22, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli strumenti di misura immessi sul mercato prima del 20
aprile 2016 conformemente alla direttiva 2004/22/CE ed alle relative
disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a
disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I
certificati rilasciati conformemente alla direttiva 2004/22/CE ed
alle relative disposizioni nazionali di attuazione sono validi a
norma della presente decreto fino alla loro scadenza.»;
hh) all'articolo 22-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'articolo 2,
paragrafo 2, della direttiva 2004/22/CE» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 3 della direttiva 2014/32/UE»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo
14, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14,
comma 2»;
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di agevolare la distribuzione dell'acqua potabile
non preconfezionata, in piccole quantita' predeterminate, tenuto
conto del modico valore della transazione, i distributori automatici
per la vendita di tale prodotto sono esonerati, ai sensi
dell'articolo 3, della direttiva 2014/32/UE, dalle procedure di
valutazione della conformita', dall'apposizione delle marcature di
cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall'articolo 14,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di
commercializzazione dell'acqua e di sicurezza sanitaria. Ai
distributori in servizio alla data di entrata in vigore del presente
comma si applica il secondo periodo del comma 1 del presente
articolo.» ;
4) nell'alinea del comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
5) alla lettera a) del comma 2 le parole: «di latte» sono
soppresse;
6) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di consentirne il mantenimento in servizio dopo il
30 ottobre 2016 anche nel caso in cui si renda necessario aggiungere
o sostituire dispositivi o sistemi self-service ad essi associati, i
distributori di carburanti che soddisfano le norme applicabili
anteriormente al 30 ottobre 2006 e sono stati o sono commercializzati
e messi in servizio fino al 30 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo
22, comma 1, possono essere associati a dispositivi o sistemi
self-service immessi sul mercato in conformita' alle norme
applicabili dal 30 ottobre 2006. Tale associazione e' consentita nel
rispetto dei requisiti di cui al punto 8.1 dell'allegato I, da
documentare mediante certificato di valutazione dei dispositivi
rilasciato da organismo notificato e da controllare in occasione di
verifiche periodiche e, eventualmente, di controlli casuali. Analoghe
cautele sono osservate per il mantenimento in servizio di dispositivi
o sistemi self-service che soddisfano le norme applicabili
anteriormente al 30 ottobre 2006, nel caso in cui si renda necessario
aggiungere o sostituire distributori di carburanti ad essi associati,
approvati secondo le medesime norme, con distributori immessi sul
mercato in conformita' alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006.»;
ii) all'allegato I sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sotto l'intestazione «ALLEGATO I» e' riportato il seguente
riferimento: «(Art. 4, comma 1)»;
2) nell'allegato I, nella prima parte e nel punto 1.3.1, le
parole: «riportati negli allegati da MI-001 a MI-010» sono sostituite
dalle seguenti: «riportati negli allegati da III a XII»;
3) nell'allegato I, nella prima parte, la parola:
«riscaldamento» e' sostituita dalle seguenti: «energia termica»;
4) nell'allegato I, al punto 9.1, le parole: «dell'attestato di
esame CE del tipo o dell'attestato» sono sostituite dalle seguenti:
«del certificato di esame CE del tipo o del certificato»;
5) nell'allegato I, al punto 12, le parole: «della presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
ll) gli allegati II, A, A1, B, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H e
H1 sono sostituiti dall'allegato II di cui all'allegato A al presente
decreto;
mm) gli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004,
MI-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010 sono rispettivamente
rinumerati come allegati III, IV, V, IV, VII, VII, IX, X, XI e XII
con le seguenti integrazioni:
1) sotto l'intestazione degli allegati, III, IV, V, IV, VII,
VII, IX, X, XI e XII e' riportato il riferimento seguente: «(Art. 1,
comma 1)»;
2) al titolo degli allegati II, III, IV, V, IV, VII, VII, IX,
X, XI e XII sono aggiunte, dopo la denominazione della tipologia di
strumento di misura cui l'allegato si riferisce, rispettivamente, le
indicazioni: «(MI-001), (MI-002), (MI-003), (MI-004), (MI-005),
(MI-006), (MI-007), (MI-008), (MI-009) e (MI-010)»;
3) nell'allegato MI-001, ora allegato III, il punto 1 e'
sostituito dal seguente
«1. Il campo di portata dell'acqua
I valori del campo di portata devono soddisfare le seguenti
condizioni:
Q3/Q1 ≥ 40
Q2/Q1 = 1,6
Q4/Q3 = 1,25»
4) nell'allegato MI-002, ora allegato IV, parte I, punto 2.2,
le parole: «dispositivo di conversione» sono sostituite dalle
seguenti: «un contatore del gas con un dispositivo di conversione»;
5) nell'allegato MI-003, ora allegato V, nella nota alla
tabella 1, le parole: «I min della classe B si applica» sono
sostituite dalle seguenti: «della classe B si applica I min»;
6) nell'allegato MI-003, ora allegato V, nella nota alla
tabella 2, le parole: «l'intervallo gamma di corrente» sono
sostituite dalle seguenti: «l'intervallo di corrente»;
7) nell'allegato MI-003, ora allegato V, al punto 4.3.1, le
parole: «Volts» e «Amps» sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: «volt» e «ampere»;
8) nell'allegato MI-004, ora allegato VI, nel titolo, nel primo
paragrafo delle definizioni, nella prima riga della prima tabella, al
punto 2 e al punto 7, la parola: «calore» e' sostituita dalle
seguenti: «energia termica»;
9) nell'allegato MI-004, ora allegato VI, al punto 3, al punto
4.3, al punto 6 e al punto 7.4, la parola: «termico» e' sostituita
dalle seguenti: «di energia termica»;
nn) dopo l'allegato XII e' aggiunto l'allegato XIII di cui
all'allegato B al presente decreto.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
NOTE ALLE PREMESSE
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
La direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di strumenti di misura (rifusione) (Testo rilevante
ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo
2014, n. L 96.
La direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione che
modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il
campo di portata dei contatori dell'acqua (Testo rilevante
ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 gennaio
2015, n. L 3.
Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
"Art. 31 Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la
legge di delegazione europea per il recepimento delle
direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il
cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di delegazione europea,
ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i
decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge; per le
direttive che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in
relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi
di recepimento e' acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso
il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento
delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi
e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere."
"Art. 32 Principi e criteri direttivi generali di delega
per l'attuazione del diritto dell'Unione europea
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie
strutture amministrative, secondo il principio della
massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle
funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso
il riassetto e la semplificazione normativi con
l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti
salvi i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa ovvero le materie oggetto di
delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento
di livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a
tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che
rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette
ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui
agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del
giudice di pace. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni
che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da
quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate
dalla presente lettera sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali
del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'
del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare
al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui
interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste inoltre le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione fino a sei
mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva
di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine
e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che
servirono o furono destinate a commettere l'illecito
amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti
legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice
penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di
pena indicati nella presente lettera sono previste
sanzioni anche accessorie identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma,
della Costituzione, le sanzioni amministrative sono
determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri
atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro
atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio
della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune
forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli
altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,
la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse
materie o che comunque comportano modifiche degli stessi
atti normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini
italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni
caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.".
Il testo dell'articolo 1 e l'allegato B della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recita:
"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive
europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A,
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni
statali o regionali possono essere previste nei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive elencate
negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive
stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234."
"Allegato B
(articolo 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza
degli organi umani destinati ai trapianti (termine di
recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative
per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati
ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la
direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio
2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di
informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita' dello
Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un
sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici
(termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE)
2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che
attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi
geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza
termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).".
Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione
della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2007, n. 64, S.O.
Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 28
(Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione
della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2008, n. 43.
Il regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
NOTE ALL'ARTICOLO 1
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"1. Oggetto e campo di applicazione.
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai
sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati
specifici da III a XII, di seguito "gli allegati specifici
degli strumenti" concernenti i contatori dell'acqua
(MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di
conversione del volume (MI-002), i contatori di energia
elettrica attiva (MI-003), i contatori di energia termica
(MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e
dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua
(MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento
automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure
materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della
dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico
(MI-010).
2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti
cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al
comma 1 ai fini della loro messa a disposizione sul mercato
o messa in servizio per le funzioni di misura giustificate
da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica,
sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione
dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse
e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali.
2-bis. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
norma specifica relativamente ai requisiti sull'immunita'
elettromagnetica ai fini dell'applicazione delle
disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2,
paragrafo 3, della direttiva 2014/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio. Le disposizioni nazionali di
attuazione della direttiva 2014/30/UE continuano ad
applicarsi anche agli strumenti di misura riguardo ai
requisiti di emissione.".
Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"3. Applicabilita' alle sottounita'.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con
gli opportuni adattamenti alle sottounita' per le quali gli
allegati specifici degli strumenti stabiliscono i relativi
requisiti essenziali.
2. Le sottounita' e gli strumenti di misura possono
essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai
fini dell'accertamento della conformita'.".
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"5. Marcatura di conformita'.
1. La conformita' di uno strumento di misura a tutte le
disposizioni del presente decreto e' attestata dalla
presenza, sul medesimo, della marcatura CE e della
marcatura metrologica supplementare secondo quanto
specificato all'articolo 13.
2.- 4. (abrogati).".
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"8. Documentazione tecnica.
1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo
intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il
funzionamento dello strumento di misura e deve consentire
di valutare la conformita' dello stesso ai requisiti
fissati dal presente decreto.
2. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente
dettagliata per assicurare:
a) la definizione delle caratteristiche metrologiche;
b) la riproducibilita' dei risultati delle misure degli
strumenti prodotti quando essi sono correttamente
regolati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;
c) l'integrita' dello strumento.
3. Ai fini della valutazione e dell' identificazione del
tipo o dello strumento di misura, la documentazione tecnica
deve includere quanto segue:
a) una descrizione generale dello strumento;
b) i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonche' i
piani relativi a componenti, sottounita', circuiti ed
altre simili parti;
c) le procedure di fabbricazione per garantire una
produzione omogenea;
d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici
con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso
dell'informazione del software logico e generale che ne
illustrino le caratteristiche e il funzionamento;
e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per
comprendere le lettere b), c) e d), compreso il
funzionamento dello strumento;
f) un elenco delle norme armonizzate o dei documenti
normativi previsti all'articolo 12, applicati in tutto o
in parte, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali qualora non siano state applicate
le norme armonizzate o i documenti normativi previsti
all'articolo 12, compreso un elenco delle altre
pertinenti specifiche tecniche applicate;
h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami;
i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per
dimostrare che il tipo o lo strumento e' conforme a:
1) i requisiti del presente decreto in base alle
condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai
disturbi ambientali specifici;
2) le specifiche di durata dei contatori del gas,
dell'acqua, di energia termica nonche' dei contatori di
liquidi diversi dall'acqua;
l) certificati di esame CE del tipo o i certificati del
progetto per quanto concerne gli strumenti che
contengono parti identiche a quelle del progetto.
4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e
delle marcature.
5. Il fabbricante indica, se del caso, i requisiti di
compatibilita' con interfacce e sottounita'.".
Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"15. Norma di rinvio.
1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica
degli organismi di cui all'articolo 9 ed a quelle di
vigilanza sugli organismi stessi si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 1994.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuate le tariffe per le attivita' di valutazione
della conformita', di cui all'articolo 9, comma 1, ad
esclusione di quelle relative alle attivita' svolte
dall'organismo unico nazionale di accreditamento, e le
relative modalita' di versamento delle medesime tariffe.
Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.".
Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"19. Aggiornamento e controlli successivi.
1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni
degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, acquisito, ove occorre, il parere
facoltativo di uno degli istituti metrologici primari o di
istituti universitari ai sensi dell'articolo 27, comma 37,
della legge 23 luglio 2009, n. 99.
2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con
uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura
disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione
in servizio.".
Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"20. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette
sul mercato o mette in servizio strumenti di misura
utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2,
di cui agli allegati specifici da III a XII, non conformi
ai requisiti essenziali per essi prescritti e privi della
idonea marcatura CE e' punito con l'applicazione della
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da euro 500 a euro 1500 per ciascuno strumento
commercializzato e messo in servizio, nel limite
complessivo del 50 per cento del relativo fatturato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi
notificati che consentono l'applicazione delle marcature di
cui all'articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle
disposizioni del presente decreto legislativo sono
sottoposti alla medesima sanzione di cui al comma 1.
2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le non
conformita' formali di cui all'articolo 17 e in generale
per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 1 e 2,
alle disposizioni del presente decreto e dei connessi
regolamenti di attuazione si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a 500
euro e non superiore nel massimo a euro 1500 per ciascuna
violazione, entro il limite complessivo del 10 per cento
del fatturato dichiarato nell'annualita' in cui si verifica
la violazione.
3. I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1, 2 e
2-bis sono presentati, ai sensi e per gli effetti della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
al Segretario generale della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio.".
Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"22. Disposizioni transitorie.
1. La commercializzazione e la messa in servizio degli
strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici
legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al
30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della
validita' dell'omologazione di tali strumenti. In caso di
omologazione di validita' indefinita, la
commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti
di misura sottoposti a controlli metrologici legali che
soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre
2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.
2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata
presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del
30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a
verificazione metrica e alla legalizzazione sara'
rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avra'
validita' fino al 30 ottobre 2016.
3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui
all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di
misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i
quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non
prevede i controlli metrologici legali, qualora gia' messi
in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche
senza essere sottoposti a detti controlli, purche' non
rimossi dal luogo di utilizzazione.
3-bis. Gli strumenti di misura immessi sul mercato prima
del 20 aprile 2016 conformemente alla direttiva 2004/22/CE
ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione
possono essere messi a disposizione del mercato o messi in
servizio anche successivamente. I certificati rilasciati
conformemente alla direttiva 2004/22/CE ed alle relative
disposizioni nazionali di attuazione sono validi a norma
della presente decreto fino alla loro scadenza.".
Il testo dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"22-bis. Esclusioni dal campo di applicazione.
1. Al fine di favorire la possibilita' per i consumatori
di acquistare latte crudo, non preconfezionato, in piccole
quantita' predeterminate, fino ad un massimo di cinque
litri per ciascuna erogazione, i distributori automatici
per la vendita di tale prodotto al consumatore, il quale
deve essere munito di adeguato recipiente, sono esonerati,
ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/32/UE dalle
procedure di valutazione di conformita', dall'apposizione
delle marcature di cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli
previsti dall'articolo 14, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni in materia di commercializzazione del latte e
di sicurezza alimentare. I distributori in servizio alla
data di entrata in vigore del presente articolo possono
essere utilizzati senza essere sottoposti ai controlli
metrologici legali previsti dalla normativa vigente, fermi
restando gli ambiti di controllo a tutela dei consumatori e
le attivita' di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 2 effettuate da parte dei soggetti di cui
all'articolo 14, comma 2.
1-bis. Al fine di agevolare la distribuzione dell'acqua
potabile non preconfezionata, in piccole quantita'
predeterminate, tenuto conto del modico valore della
transazione, i distributori automatici per la vendita di
tale prodotto sono esonerati, ai sensi dell'articolo 3,
della direttiva 2014/32/UE, dalle procedure di valutazione
della conformita', dall'apposizione delle marcature di cui
agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall'articolo
14, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia
di commercializzazione dell'acqua e di sicurezza sanitaria.
Ai distributori in servizio alla data di entrata in vigore
del presente comma si applica il secondo periodo del comma
1 del presente articolo.
2. I distributori di cui ai commi 1 e 1-bis devono in
ogni caso soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'iscrizione apposta sul distributore deve indicare che
la quantita' offerta e' da considerarsi come quantita'
minima garantita;
b) deve essere indicata la ragione sociale dell'esercente,
la sua sede piu' vicina ed i relativi recapiti e, con
indicazione separata, le istruzioni d'uso;
c) l'esercente deve assicurare il corretto funzionamento e
la verificazione a cadenza biennale del dispositivo di
dosaggio le cui risultanze devono essere messe a
disposizione degli organi di vigilanza.
2-bis. Al fine di consentirne il mantenimento in servizio
dopo il 30 ottobre 2016 anche nel caso in cui si renda
necessario aggiungere o sostituire dispositivi o sistemi
self-service ad essi associati, i distributori di
carburanti che soddisfano le norme applicabili
anteriormente al 30 ottobre 2006 e sono stati o sono
commercializzati e messi in servizio fino al 30 ottobre
2016 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, possono essere
associati a dispositivi o sistemi self-service immessi sul
mercato in conformita' alle norme applicabili dal 30
ottobre 2006. Tale associazione e' consentita nel rispetto
dei requisiti di cui al punto 8.1 dell'allegato I, da
documentare mediante certificato di valutazione dei
dispositivi rilasciato da organismo notificato e da
controllare in occasione di verifiche periodiche e,
eventualmente, di controlli casuali. Analoghe cautele sono
osservate per il mantenimento in servizio di dispositivi o
sistemi self-service che soddisfano le norme applicabili
anteriormente al 30 ottobre 2006, nel caso in cui si renda
necessario aggiungere o sostituire distributori di
carburanti ad essi associati, approvati secondo le medesime
norme, con distributori immessi sul mercato in conformita'
alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006.".
Il testo dell'allegato I del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Allegato I
(Art. 4, comma 1)
Requisiti essenziali
Lo strumento di misura deve garantire un elevato livello
di tutela metrologica affinche' le parti possano reputare
affidabile il risultato della misurazione; la progettazione
e la fabbricazione dello strumento di misura debbono essere
di elevata qualita' per quanto riguarda le tecnologie di
misurazione e la sicurezza dei dati da misurare.
Nel presente allegato sono definiti i requisiti cui gli
strumenti di misura debbono conformarsi per conseguire tali
obiettivi, completati, se del caso, dai requisiti specifici
dello strumento riportati negli allegati da III a XII, in
cui si illustrano in modo piu' dettagliato alcuni aspetti
dei requisiti generali.
Le soluzioni adottate al fine di rispondere ai requisiti
tengono conto dell'impiego cui lo strumento e' destinato,
nonche' di prevedibili impieghi scorretti dello strumento
medesimo.
DEFINIZIONI
Misurando
Con «misurando» si intende la quantita' effettivamente
sottoposta a misurazione.
Grandezza d'influenza
Con «grandezza d'influenza» si intende una quantita' che
non e' il misurando ma che influenza il risultato della
misurazione.
Condizioni di funzionamento nominali
Con «condizioni di funzionamento nominali» si intendono i
valori relativi al misurando e alle grandezze d'influenza
che costituiscono le condizioni di funzionamento normali di
uno strumento.
Disturbo
Una grandezza d'influenza il cui valore e' entro i limiti
specificati nel requisito pertinente ma al di fuori delle
specifiche condizioni di funzionamento nominali dello
strumento di misura. Una grandezza d'influenza costituisce
un disturbo se le relative condizioni di funzionamento
nominali non sono specificate.
Valore di variazione critico
Con «valore di variazione critico» si intende il valore
in corrispondenza del quale la variazione del risultato
della misurazione e' reputata indesiderabile.
Misura materializzata
Con «misura materializzata» si intende un dispositivo
inteso a riprodurre o a fornire in modo permanente, nel
corso del suo impiego, uno o piu' valori noti di una data
quantita'.
Transazione commerciale di vendita diretta
Con «transazione commerciale di vendita diretta» si
intende una transazione in cui
- il risultato della misurazione e' la base su cui e'
determinato il prezzo da pagare;
- almeno una delle parti interessate dalla transazione
relativa alla misurazione e' un consumatore o qualsiasi
altra parte che richieda un livello analogo di protezione;
e
- tutte le parti della transazione accettano il risultato
della misurazione sul posto e sul momento.
Ambienti climatici
Gli ambienti climatici sono le condizioni in cui possono
essere impiegati gli strumenti di misura. Per tener conto
delle differenze climatiche tra gli Stati membri e' stata
definita una serie di limiti di temperatura.
Servizio di pubblica utilita'
E' considerato servizio di pubblica utilita' quello
svolto da un ente erogatore di elettricita', gas, energia
termica o acqua.
REQUISITI
1. Errori tollerati
1.1. In condizioni di funzionamento nominali e in assenza
di disturbi, l'errore di misurazione non deve superare il
valore dell'errore massimo tollerato riportato nei
requisiti specifici relativi allo strumento in questione.
Salvo indicazione contraria contenuta negli Allegati
specifici di uno strumento, l'errore massimo tollerato e'
espresso come valore bilaterale dello scarto rispetto al
valore di misurazione effettivo.
1.2. In condizioni di funzionamento nominali e in
presenza di un disturbo, i requisiti di prestazione di uno
strumento devono corrispondere a quanto riportato nei
requisiti specifici relativi allo strumento in questione.
Nel caso in cui lo strumento sia destinato ad essere
impiegato in un determinato campo elettromagnetico continuo
permanente, la prestazione consentita nel corso della prova
«campo elettromagnetico irradiato - a modulazione di
ampiezza» non deve superare l'errore massimo tollerato.
1.3. Il fabbricante deve specificare gli ambienti
climatici, meccanici ed elettromagnetici in cui lo
strumento e' destinato ad essere impiegato, l'alimentazione
elettrica e le altre grandezze d'influenza suscettibili di
pregiudicarne l'accuratezza, tenendo conto dei requisiti
riportati negli Allegati specifici relativi allo strumento
in questione.
1.3.1. Ambienti climatici
Salvo disposizioni diverse contenute negli allegati da
III a XII, il fabbricante deve specificare il limite di
temperatura superiore e il limite di temperatura inferiore
di ciascuno dei valori indicati nella tabella 1, indicare
se lo strumento e' progettato per l'umidita' condensata o
per l'umidita' non condensata e precisare l'ubicazione
prevista dello strumento, ossia in luogo aperto o chiuso.
TABELLA 1
Limiti di temperatura
Limite superiore di temperatura 30 °C 40 °C 55 °C 70 °C
Limite inferiore di temperatura 5 °C -10 °C -25 °C -40 °C
1.3.2. a) Gli ambienti meccanici sono suddivisi nelle
classi da M1 a M3 descritte in appresso.
M1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati
in luoghi sottoposti a vibrazioni e ad urti di scarsa
importanza: ad esempio, a strumenti fissati a strutture di
supporto leggere soggette a vibrazioni e ad urti di scarsa
entita' derivanti da operazioni di abbattimento o
percussione locali, da porte che sbattono, ecc.
M2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati
in luoghi caratterizzati da livelli importanti o elevati di
vibrazioni e di urti (trasmessi, ad esempio, da macchine e
dal passaggio di veicoli nelle vicinanze) come pure in
luoghi adiacenti a macchine pesanti, a nastri
trasportatori, ecc.
M3 La presente classe si applica agli strumenti impiegati
in luoghi caratterizzati da livelli elevati ed elevatissimi
di vibrazioni e di urti, come nel caso di strumenti montati
direttamente su macchine, nastri trasportatori, ecc.
b) In relazione con gli ambienti meccanici si deve tener
conto delle seguenti grandezze d'influenza:
- Vibrazione,
- Urto meccanico.
1.3.3. a) Gli ambienti elettromagnetici sono suddivisi
nelle classi E1, E2 o E3 descritte in appresso, salvo
disposizioni diverse contenute nei pertinenti Allegati
specifici.
E1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati
in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici corrispondono
a quelli che si possono riscontrare in edifici
residenziali, commerciali e dell'industria leggera.
E2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati
in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici corrispondono
a quelli che si possono riscontrare in altri edifici
industriali.
E3 La presente classe si applica agli strumenti
alimentati dalla batteria di un veicolo. Tali strumenti
devono soddisfare i requisiti della classe E2 e i seguenti
requisiti aggiuntivi:
- riduzioni della tensione di alimentazione causate
dall'alimentazione di circuiti di starter dei motori a
combustione interna,
- sovraccarichi transitori dovuti allo scollegamento di
una batteria scarica mentre il motore e' in funzione.
b) In relazione con gli ambienti elettromagnetici si deve
tener conto delle seguenti grandezze d'influenza:
- interruzioni di tensione,
- brevi riduzioni di tensione,
- transitori di tensione su linee di alimentazione e/o
linee di segnali,
- scariche elettrostatiche,
- campi elettromagnetici a radiofrequenze,
- campi elettromagnetici a radiofrequenze condotte su
linee di alimentazione e/o linee di segnali,
- sovratensioni su linee di alimentazione e/o linee di
segnali.
1.3.4. Altre grandezze d'influenza di cui occorre tener
conto, se del caso, sono le seguenti:
- variazioni di tensione,
- variazioni di frequenza di rete,
- campi magnetici a frequenza industriale,
- qualsiasi altra grandezza che possa influenzare in
maniera significativa l'accuratezza dello strumento.
1.4. Durante l'esecuzione delle prove previste nel
presente decreto, si applicano i punti seguenti:
1.4.1. Regole di base per le prove e per l'individuazione
degli errori
I requisiti essenziali specificati ai punti 1.1 e 1.2
formano oggetto di verifica per ciascuna grandezza
d'influenza pertinente. Salvo disposizioni diverse
contenute nell'allegato specifico di uno strumento, tali
requisiti essenziali si applicano quando ciascuna grandezza
d'influenza sia applicata separatamente e il suo effetto
sia valutato separatamente, mantenendo tutte le altre
grandezze d'influenza relativamente costanti, al valore di
riferimento.
Le prove metrologiche debbono essere effettuate durante o
successivamente all'applicazione della grandezza
d'influenza, indipendentemente dalla condizione che
corrisponde alla situazione normale di funzionamento dello
strumento nel momento in cui e' probabile che si manifesti
la grandezza d'influenza.
1.4.2. Umidita' ambiente
- A seconda dell'ambiente climatico di funzionamento in
cui lo strumento e' destinato ad essere impiegato, possono
essere appropriate sia la prova di calore umido stabile (in
assenza di condensazione) sia la prova di calore umido
ciclico (con condensazione).
- La prova di calore umido ciclico e' appropriata nei
casi in cui vi sia un'elevata condensazione o in cui la
penetrazione di vapore acqueo sia accelerata per effetto
della respirazione. Qualora l'umidita' non condensata
costituisca un fattore, e' appropriata la prova di calore
umido stabile.
2. Riproducibilita'
Qualora un medesimo misurando sia applicato in un luogo
differente o da parte di un utilizzatore differente, a
parita' di tutte le altre condizioni, si deve ottenere una
successione di risultati di misurazione strettamente
analoghi. La differenza tra i risultati della misurazione
deve essere di scarsa entita' in rapporto all'errore
massimo tollerato.
3. Ripetibilita'
Qualora il medesimo misurando sia applicato nelle
medesime condizioni di misurazione, si deve ottenere una
successione di risultati di misurazione strettamente
analoghi. La differenza tra i risultati della misurazione
deve essere minima in rapporto all'errore massimo
tollerato.
4. Discriminazione e sensibilita'
Lo strumento di misura deve essere sufficientemente
sensibile e la sua soglia di discriminazione deve essere
sufficientemente bassa in relazione ai compiti di
misurazione cui esso e' destinato.
5. Durabilita'
Lo strumento di misura deve essere progettato in modo da
mantenere un'adeguata stabilita' delle proprie
caratteristiche metrologiche in un periodo di tempo
stabilito dal fabbricante, a patto che la sua
installazione, manutenzione e impiego siano effettuati in
modo corretto conformemente alle istruzioni del
fabbricante, nelle condizioni ambientali cui lo strumento
stesso e' destinato.
6. Affidabilita'
Uno strumento di misura deve essere progettato in modo da
ridurre, per quanto possibile, gli effetti di un difetto
che potrebbe indurre ad un'accuratezza del risultato della
misurazione, a meno che la presenza di tale difetto sia
ovvia.
7. Idoneita'
7.1. Lo strumento di misura non deve presentare
caratteristiche atte ad agevolarne l'impiego fraudolento;
allo stesso tempo, debbono essere ridotte al minimo le
possibilita' di impiegarlo involontariamente in modo
scorretto.
7.2. Lo strumento deve essere atto all'impiego cui e'
destinato, tenendo conto delle condizioni pratiche di
lavoro e deve consentire di ottenere dallo strumento un
risultato di misurazione corretto senza dover richiedere
all'utilizzatore requisiti irragionevoli.
7.3. Gli errori di uno strumento di misura di un servizio
fornito da imprese di pubblica utilita' in punti della
portata o della corrente al di fuori dell'intervallo
controllato non devono essere indebitamente influenzati.
7.4. Qualora lo strumento di misura sia progettato per la
misurazione di valori del misurando che siano costanti nel
tempo, esso deve essere insensibile a fluttuazioni di
piccola entita' del valore del misurando, oppure deve
reagire in modo appropriato.
7.5. Lo strumento di misura deve essere resistente e i
materiali con cui e' costruito debbono essere adatti alle
condizioni in cui esso e' destinato ad essere impiegato.
7.6. Uno strumento di misura deve essere concepito in
modo da consentire il controllo delle sue funzioni
successivamente alla sua commercializzazione e al suo
impiego. Se necessario dovranno essere previsti come parte
dello strumento un'attrezzatura speciale o un software ai
fini di tale controllo. La procedura di prova va descritta
nel manuale d'istruzioni.
Se a uno strumento di misura e' collegato un software,
che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il
software che risulti critico ai fini delle caratteristiche
metrologiche deve essere identificabile e non puo' essere
influenzato in modo inammissibile dal software collegato.
8. Protezione dall'alterazione
8.1. Le caratteristiche metrologiche dello strumento di
misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile
dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da
alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun
dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di
misura.
8.2. Ogni componente hardware che risulti critico ai fini
delle caratteristiche metrologiche deve essere progettato
in modo da fornire garanzie di sicurezza. Le misure di
sicurezza previste debbono consentire di dimostrare
eventuali interventi effettuati.
8.3. Ogni software che risulti critico ai fini delle
caratteristiche metrologiche deve essere identificato come
tale e mantenuto in condizioni di sicurezza.
Esso deve essere agevolmente identificato dallo strumento
di misura.
Le prove di un eventuale intervento debbono essere
disponibili per un ragionevole periodo di tempo.
8.4. I dati di misurazione, il software che e' critico
per le caratteristiche della misurazione e i parametri
importanti sul piano metrologico memorizzati o trasmessi
debbono essere adeguatamente protetti da alterazioni
accidentali o intenzionali.
8.5. Per gli strumenti di misura di servizi forniti da
imprese di pubblica utilita' il visualizzatore della
quantita' totale fornita o i visualizzatori da cui la
quantita' totale fornita puo' essere fatta derivare, che
servono di riferimento totale o parziale per il calcolo del
prezzo da corrispondere, non debbono essere riazzerabili in
corso d'uso.
9. Informazioni che debbono essere apposte sullo
strumento e informazioni di cui esso deve essere corredato
9.1. Sullo strumento di misura debbono essere apposte le
seguenti iscrizioni:
- marca o nome del fabbricante,
- informazioni relative all'accuratezza dello strumento,
come pure, se del caso:
- dati pertinenti alle condizioni di impiego,
- la capacita' di misurazione,
- l'intervallo di misura,
- marcatura di identificazione,
- numero del certificato di esame CE del tipo o del
certificato di esame CE del progetto,
- informazioni che precisino se i dispositivi
supplementari da cui si ottengono risultati metrologici
soddisfano o meno le disposizioni del presente decreto sui
controlli metrologici legali.
9.2. Qualora lo strumento sia di dimensioni troppo
ridotte o di configurazione troppo sensibile per poter
recare le informazioni pertinenti, queste ultime siano
adeguatamente apposte sull'eventuale imballaggio e, sui
documenti di accompagnamento richiesti dalle disposizioni
del presente decreto.
9.3. Lo strumento deve essere corredato di informazioni
sul suo funzionamento, a meno che lo strumento stesso sia
tanto semplice da renderlo superfluo. Le informazioni
devono essere di facile comprensione e includere, se del
caso:
- condizioni di funzionamento nominali;
- classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico;
- limiti di temperatura superiore e inferiore,
possibilita' di condensazione, utilizzazione in luogo
chiuso o aperto;
- istruzioni relative all'installazione, alla
manutenzione, alle riparazioni, alle messe a punto
consentite;
- istruzioni per il corretto funzionamento ed eventuali
condizioni speciali di utilizzo;
- requisiti di compatibilita' con interfacce, sottounita'
o strumenti di misura.
9.4. Nel caso di gruppi di strumenti di misura identici
utilizzati nello stesso posto o utilizzati per la
misurazione di servizi di pubblica utilita', non e'
necessario un manuale di istruzioni per ciascuno strumento.
9.5. Salvo indicazione contraria riportata in un allegato
specifico dello strumento, il valore di una divisione di un
valore misurato deve essere di 1 x 10n, 2 x 10n oppure 5 x
10n, laddove n indica un numero intero (zero compreso).
Unitamente al valore numerico deve figurare l'unita' di
misura o il simbolo ad essa relativo.
9.6. Le misure materializzate debbono essere
contrassegnate da un valore nominale o da una scala,
accompagnati dall'unita' di misura.
9.7. Le unita' di misura impiegate e i rispettivi simboli
debbono essere conformi alle disposizioni giuridiche a
livello comunitario relative alle unita' di misure ai
rispettivi simboli.
9.8. Tutte le marcature e le iscrizioni previste
conformemente ai requisiti debbono essere chiare,
indelebili, inequivocabili e non trasferibili.
10. Indicazione del risultato
10.1. L'indicazione del risultato deve avvenire mediante
visualizzatore o copia stampata.
10.2. L'indicazione del risultato deve essere chiara
inequivocabile, e accompagnata dalle marcature ed
iscrizioni necessarie ad informare l'utilizzatore del
significato del risultato in questione. In condizioni d'uso
normali deve essere possibile un'agevole lettura del
risultato fornito. E' consentito fornire indicazioni
supplementari, a patto che non ingenerino confusione con le
indicazioni metrologicamente controllate.
10.3. Nel caso di copia stampata, la stampa o la
registrazione debbono essere anch'esse leggibili e
indelebili.
10.4. Gli strumenti di misura utilizzati nelle
transazioni commerciali di vendita diretta debbono essere
progettati in modo tale da indicare ad entrambe le parti
della transazione il risultato della misurazione, una volta
installati a tale scopo. Qualora cio' rivesta importanza
determinante in caso di vendite dirette, qualsiasi
scontrino fornito al consumatore mediante un dispositivo
accessorio non conforme alle pertinenti disposizioni del
presente decreto deve recare adeguate informazioni
restrittive.
10.5. A prescindere dal fatto che sia possibile o meno
leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla
misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica
utilita', esso deve comunque essere dotato di un
visualizzatore metrologicamente controllato facilmente
accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura
di tale visualizzatore e' il risultato della misurazione
che costituisce la base su cui e' calcolato il prezzo da
corrispondere.
11. Ulteriore elaborazione dei dati per concludere la
transazione commerciale
11.1. Gli strumenti di misura diversi da quelli
utilizzati per la misurazione di servizi forniti da imprese
di pubblica utilita' debbono registrare su un supporto
durevole il risultato della misurazione, accompagnato dalle
informazioni atte ad identificare quella specifica
transazione, nei casi in cui
- la misurazione non sia ripetibile, e
- lo strumento di misura sia normalmente destinato ad
essere impiegato in assenza di una delle parti della
transazione.
11.2. Inoltre, al momento di concludere la transazione
deve essere disponibile una prova durevole del risultato
della misurazione e delle informazioni atte a identificare
la transazione.
12. Valutazioni della conformita'
Gli strumenti di misura debbono essere progettati in modo
tale da consentire un'agevole accertamento di conformita'
degli stessi ai pertinenti requisiti del presente
decreto.".
Il testo dell'allegato MI-001 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Allegati Specifici - Allegato III
(Art.1, comma1)
CONTATORI DELL'ACQUA
Ai contatori dell'acqua destinati alla misurazione di
volumi d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso
residenziale, commerciale e di industria leggera, si
applicano i requisiti pertinenti dell'Allegata I, i
requisiti specifici del presente allegato e le procedure di
accertamento di conformita' elencate nel presente allegato.
DEFINIZIONI
Contatore dell'acqua Strumento inteso a misurare,
memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il
volume d'acqua che passa attraverso il trasduttore di
misurazione.
Portata minima (Q1) La portata d'acqua minima in presenza
della quale il contatore dell'acqua fornisce indicazioni
che soddisfano i requisiti in materia di errore massimo
tollerato.
Portata di transizione (Q2) La portata di transizione e'
il valore della portata che si situa tra la portata
permanente e la portata minima, e in presenza del quale il
campo di portata e' diviso in due zone, la «zona superiore»
e la «zona inferiore». A ciascuna zona corrisponde un
errore massimo tollerato specifico.
Portata permanente (Q3) La portata piu' elevata in
presenza della quale il contatore dell'acqua e' in grado di
funzionare in modo soddisfacente in condizioni d'uso
normali, vale a dire in presenza di un flusso stabile o
intermittente.
Portata di sovraccarico (Q4) La portata di sovraccarico
e' la portata piu' elevata in presenza della quale il
contatore puo' funzionare in modo soddisfacente per un
breve periodo di tempo senza deteriorarsi.
REQUISITI SPECIFICI
Condizioni di funzionamento nominali
Il fabbricante deve specificare le condizioni di
funzionamento nominali dello strumento, e in particolare
quanto qui di seguito elencato.
1. Il campo di portata dell'acqua
I valori del campo di portata devono soddisfare le
seguenti condizioni:
Q3/Q1 = 40
Q2/Q1 = 1,6
Q4/Q3 = 1,25
2. L'intervallo di temperature dell'acqua da misurare
I valori dell'intervallo di temperature debbono
soddisfare le seguenti condizioni:
variare da 0,1 °C ad almeno 30 °C, oppure
variare da 30 °C ad una temperatura elevata, pari ad
almeno 90 °C.
Il contatore puo' essere progettato in modo tale da
funzionare in entrambi gli intervalli.
3. L'intervallo di pressione relativa dell'acqua, che
deve variare da 0,3 bar fino ad almeno 10 bar a Q3.
4. Per quanto concerne l'alimentazione elettrica: il
valore nominale della tensione di alimentazione in corrente
alternata e/o i limiti dell'alimentazione in corrente
continua.
Errore massimo tollerato
5. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, per i
volumi compresi tra la portata di transizione (Q2)
(compresa) e la portata di sovraccarico (Q4) e' il
seguente:
2% con una temperatura dell'acqua = = 30 °C,
3% con una temperatura dell'acqua > 30 °C.
6. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, per i
volumi compresi tra la portata minima (Q1) e la portata di
transizione (Q2) (esclusa) pari al 5% indipendentemente
dalla temperatura dell'acqua.
6-bis. Il contatore non deve sfruttare l'errore massimo
tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.
Effetto tollerato dei disturbi
7.1. Immunita' elettromagnetica
7.1.1. L'effetto di un'interferenza elettromagnetica in
un contatore dell'acqua deve essere tale che:
- la variazione del risultato della misurazione non
superi il valore di variazione critico, qual e' definito al
punto 8.1.4, oppure
- l'indicazione del risultato della misurazione sia tale
da non poter essere interpretata come risultato valido,
quale una variazione momentanea che non puo' essere
interpretata, memorizzata o trasmessa come un risultato
della misurazione.
7.1.2. Dopo aver subito un'interferenza elettromagnetica,
il contatore dell'acqua deve:
- riprendere il funzionamento entro l'errore massimo
tollerato, e
- conservare l'integrita' di tutte le funzioni di
misurazione, e
- consentire di recuperare tutti i dati di misurazione
presenti immediatamente prima del disturbo.
7.1.3. Il valore di variazione critico e' il minore dei
due seguenti valori:
- il volume corrispondente a meta' della magnitudo
dell'errore massimo tollerato nella zona superiore del
volume misurato;
- il volume corrispondente all'errore massimo sul volume
corrispondente alla portata permanente Q3 per un minuto.
7.2. Durabilita'
Dopo l'esecuzione di una prova appropriata, che tenga
conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono
essere soddisfatti i seguenti criteri:
7.2.1. La variazione del risultato della misurazione dopo
la prova di durabilita' rispetto al risultato della
misurazione iniziale, non deve superare:
- il 3% del volume misurato tra Q1 incluso e Q2 escluso,
- l'1,5% del volume misurato tra Q2 incluso e Q4 incluso.
7.2.2. L'errore di indicazione del volume misurato dopo
la prova di durabilita' non deve superare:
- = 6% del volume misurato tra Q1 (incluso) e Q2
(escluso),
- ± 2,5% del volume misurato tra Q2 (incluso) e Q4
(incluso) per i contatori dell'acqua destinati a misurare
acqua con una temperatura variante da 0,1 °C a 30 °C,
- ± 3,5% del volume misurato tra Q2 (incluso) e Q4
(incluso) per i contatori dell'acqua destinati a misurare
acqua con una temperatura variante da 30 C a 90 C.
Idoneita'
8.1. Il contatore deve poter essere installato in modo da
funzionare in qualsiasi posizione, salvo che su di esso non
sia apposta chiaramente diversa segnalazione.
8.2. Il fabbricante deve specificare se il contatore e'
progettato per misurare il flusso inverso. In tal caso, il
volume del flusso inverso deve essere sottratto dal volume
accumulato, oppure registrato separatamente. Al flusso
normale e al flusso inverso si applica il medesimo errore
massimo tollerato.
I contatori dell'acqua che non sono progettati per
misurare il flusso inverso devono impedire un flusso
inverso o sopportare un flusso inverso accidentale senza
subire deterioramenti o alterazioni delle rispettive
proprieta' metrologiche.
Unita' di misura
9. Il volume misurato e' indicato in metri cubi.
Messa in servizio
10. Lo Stato membro assicura che i requisiti di cui ai
punti 1, 2 e 3 siano determinati dal distributore o dalla
persona legalmente designata per l'installazione del
contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura
accurata del consumo previsto o prevedibile.
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'
Le procedure di valutazione della conformita' di cui
all'articolo 7 tra cui il fabbricante puo' scegliere sono
le seguenti:
B + F o B + D o H1.".
Il testo dell'allegato MI-002 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Allegati Specifici - Allegato IV
(Art 1, comma1)
CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME
Ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione del
volume descritti qui di seguito, destinati ad essere
impiegati ad uso residenziale, commerciale e di industria
leggera, si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato
I, i requisiti specifici del presente allegato e le
procedure di accertamento di conformita' elencate nel
presente allegato.
DEFINIZIONI
Contatore del gas Strumento inteso a misurare,
memorizzare e visualizzare la quantita' di gas combustibile
(volume o massa) che vi passa attraverso.
Dispositivo di conversione Dispositivo installato su un
contatore del gas, che converte automaticamente la
quantita' misurata in condizioni di conteggio in una
quantita' in condizioni di base.
Portata minima (Qmin) La portata minima in cui il
contatore del gas fornisce indicazioni che soddisfano i
requisiti in materia di errore massimo tollerato.
Portata massima (Qmax) La portata massima in cui il
contatore del gas fornisce indicazioni che soddisfano i
requisiti in materia di errore massimo tollerato.
Portata di transizione (Qt) La portata di transizione e'
il valore della portata che si situa tra la portata massima
e la portata minima, e in cui il campo di portata e' diviso
in due zone, la «zona superiore» e la «zona inferiore». A
ciascuna zona corrisponde un errore massimo tollerato
caratteristico.
Portata di sovraccarico (Qr) La portata di sovraccarico
e' la portata piu' elevata in presenza della quale il
contatore puo' funzionare per un breve periodo di tempo
senza deteriorarsi.
Condizioni di base Le condizioni specifiche in cui si
converte la quantita' di fluido misurata.
PARTE I - REQUISITI SPECIFICI DEI CONTATORI DEL GAS
1. Condizioni di funzionamento nominali
Il fabbricante deve specificare le condizioni di
funzionamento nominali dello strumento, tenendo conto dei
seguenti elementi:
1.1. Il campo di portata del gas deve almeno soddisfare
le seguenti condizioni:
Classe Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax
1,5 150 ≥ 10 1,2
20 ≥ 5 1,2
1.2. L'intervallo di temperatura del gas, con un
intervallo minimo di 40 °C.
1.3. Le condizioni relative al gas combustibile
Lo strumento deve essere progettato per la gamma di gas e
per l'intervallo di pressioni di erogazione nel paese di
destinazione. In particolare, il fabbricante deve indicare:
- la famiglia o gruppo cui appartiene il gas;
- la pressione massima di funzionamento.
1.4. Un intervallo termico minimo di 50 °C per quanto
concerne l'ambiente climatico.
1.5. Il valore nominale della tensione di alimentazione
in corrente alternativa e/o i limiti dell'alimentazione in
corrente continua.
2. Errore massimo tollerato
2.1. Contatore del gas indicante il volume in condizioni
di conteggio o massa.
TABELLA 1
Classe 1,5 1,0
Qmin = Q < Qt 3% 2%
Qt = Q = Qmax 1,5% 1%
Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi
tollerati o favorire sistematicamente una parte.
2.2. Per un contatore del gas con un dispositivo di
conversione di temperatura che indica unicamente il volume
convertito, l'errore massimo tollerato del contatore e'
aumentato dello 0,5% in un intervallo di 30 °C che si
estende in forma simmetrica attorno alla temperatura
specificata dal fabbricante, che si situera' tra i 15 °C e
i 25 °C. Al di fuori di questo intervallo, e' consentito un
aumento addizionale dello 0,5% per ogni divisione di 10 °C.
3. Effetto tollerato dei disturbi
3.1. Immunita' elettromagnetica
3.1.1. L'effetto di un'interferenza elettromagnetica in
un contatore del gas deve essere tale che:
- la variazioni della misurazione non superi il valore di
variazione critico, qual e' definito al punto 3.1.3, oppure
- l'indicazione del risultato della misurazione sia tale
da non poter essere interpretato come risultato valido,
quale una variazione momentanea che non puo' essere
interpretata, memorizzata o trasmessa come un risultato
della misurazione.
3.1.2. Dopo aver subito un'interferenza elettromagnetica,
il contatore del gas deve:
- riprendere il funzionamento entro l'errore massimo
tollerato,
- conservare l'integrita' di tutte le funzioni di
misurazione,
- consentire di recuperare tutti i dati di misurazione
presenti immediatamente prima del disturbo.
3.1.3. Il valore di variazione critico e' il minore dei
due seguenti valori:
- la quantita' corrispondente alla meta' della grandezza
dell'errore massimo tollerato nella zona superiore del
volume misurato,
- la quantita' corrispondente all'errore massimo
tollerato sulla quantita' corrispondente ad un minuto alla
portata massima.
3.2. Effetto dei flussi di disturbi a monte e a valle
Nel quadro delle condizioni di installazione specificate
dal fabbricante, l'effetto del flusso dei disturbi non
dovra' superare un terzo dell'errore massimo tollerato.
4. Durabilita'
Dopo l'esecuzione di una prova appropriata, che tenga
conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono
essere soddisfatti i seguenti criteri:
4.1. Contatori della classe 1,5
4.1.1. La variazione del risultato della misurazione dopo
la prova di durabilita' rispetto al risultato della
misurazione iniziale per le portate nei tempi di
funzionamento da Qt a Qmax non deve superare di piu' del 2%
il risultato della misurazione.
4.1.2. L'errore di indicazione dopo la prova di
durabilita' non deve superare il doppio dell'errore massimo
tollerabile di cui alla sezione 2.
4.2. Contatori della classe 1,0
4.2.1. La variazione del risultato della misurazione dopo
la prova di durabilita' rispetto al risultato della
misurazione iniziale non deve superare un terzo dell'errore
massimo tollerabile di cui alla sezione 2.
4.2.2. L'errore di indicazione dopo la prova di
durabilita' non deve superare l'errore massimo tollerabile
di cui alla sezione 2.
5. Idoneita'
5.1. Gli strumenti alimentati tramite la rete elettrica
(corrente alternata o continua) debbono essere provvisti di
un dispositivo di alimentazione elettrica di emergenza o di
altro mezzo atto a garantire l'integrita' di tutte le
funzioni di misura in caso di interruzione della fonte di
energia elettrica principale.
5.2. La fonte di energia dedicata dovra' avere una durata
utile di almeno cinque anni. Una volta trascorso il 90% di
tale periodo, dovra' comparire un'avvertenza appropriata.
5.3. Il dispositivo indicatore deve disporre di un numero
di cifre sufficiente a garantire che la quantita' circolata
nel corso di 8000 ore a Qmax non faccia ritornare le cifre
ai valori iniziali.
5.4. Il contatore deve poter essere installato in modo da
funzionare in qualsiasi posizione indicata dal fabbricante
nelle sue istruzioni di installazione.
5.5. Il contatore deve essere munito di un dispositivo
che permetta di effettuare prove in un tempo ragionevole.
5.6. Il contatore deve rispettare l'errore massimo
tollerato in ogni direzione di flusso o solo nella
direzione di flusso chiaramente indicata.
6. Unita'
La quantita' misurata dev'essere visualizzata in metri
cubi (simbolo = m3) o in chilogrammi (simbolo kg).
PARTE II - REQUISITI SPECIFICI - DISPOSITIVI DI
CONVERSIONE DEL VOLUME
Un dispositivo di conversione del volume costituisce una
sottounita' a titolo del secondo trattino dell'articolo 2,
lettera b).
Per un dispositivo di conversione del volume si
richiedono gli stessi requisiti essenziali previsti per i
contatori del gas, se applicabili. Sono inoltre
d'applicazione i seguenti requisiti:
7. Condizioni di base dei valori convertiti
Il fabbricante deve specificare le condizioni di base dei
valori convertiti.
8. Errore massimo tollerato
- 0,5% a temperatura ambiente 20 °C ± 3 °C, umidita'
ambiente 60% ± 15%, valori nominali di erogazione di
energia elettrica
- 0,7% per dispositivi di conversione termica a
condizioni di funzionamento nominali
- 1% per altri dispositivi di conversione in condizioni
di funzionamento nominali.
Nota:
non si tiene conto dell'errore del contatore.
Il dispositivo di conversione del volume non deve
sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire
sistematicamente una parte.
9. Idoneita'
9.1. Un dispositivo di conversione elettronico deve
essere in grado di individuare i parametri pertinenti per
l'accuratezza della misurazione allorquando si trova a
funzionare al di fuori dei campi di funzionamento indicati
dal fabbricante. In siffatti casi, il dispositivo di
conversione deve interrompere l'integrazione della
quantita' convertita e puo' calcolare separatamente il
totale della quantita' convertita per il tempo in cui si e'
trovato al di fuori delle condizioni di funzionamento.
9.2. Un dispositivo di conversione elettronico deve
essere in grado di indicare tutti i dati pertinenti per la
misurazione senza attrezzatura supplementare.
PARTE III - MESSA IN SERVIZIO E ACCERTAMENTO DI
CONFORMITA'
Messa in servizio
10. a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura
dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia
effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe
1,5 e da contatori della classe 1,0 aventi un rapporto
Qmax/Qmin pari o superiore a 150.
b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso
commerciale e/o industriale leggero, esso consente che
tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi
contatore della Classe 1,5.
c) Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra ai punti
1.2 e 1.3, gli Stati membri assicurano che le proprieta'
siano determinate dal distributore o dalla persona
legalmente designata per l'installazione del contatore,
di modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata
del consumo previsto o prevedibile.
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'
Le procedure di accertamento di conformita' di cui
all'articolo 7 tra le quali il fabbricante puo' scegliere
sono le seguenti:
B + F, B + D o H1.".
Il testo dell'allegato MI-003 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Allegati Specifici - Allegato V
(Art.1, comma1)
CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA
Ai contatori di energia elettrica attiva destinati ad uso
residenziale, commerciale, e industriale leggero si
applicano i requisiti pertinenti dell'allegato I, i
requisiti specifici del presente allegato e le procedure di
accertamento di conformita' elencate nel presente allegato.
Nota:
I contatori di energia elettrica possono essere usati in
combinazione con trasformatori esterni, a seconda della
tecnica di misurazione applicata. Tuttavia, questo allegato
contempla soltanto i contatori elettrici e non i
trasformatori.
DEFINIZIONI
Un contatore di energia elettrica attiva e' un
dispositivo che misura l'energia elettrica attiva consumata
in un circuito
I = intensita' della corrente elettrica che circola nel
contatore;
In = corrente di riferimento specificata per cui e' stato
progettato il trasformatore in funzione;
Ist = valore minimo dichiarato di I in corrispondenza del
quale il contatore registra energia elettrica attiva a
fattore di potenza unitario (contatori polifase a carico
equilibrato);
Imin = valore di I al di sopra del quale l'errore si
mantiene entro i limiti massimi tollerabili (contatori
polifase a carico equilibrato);
Itr = valore di I al di sopra del quale l'errore si
mantiene entro i limiti minori tollerabili corrispondenti
all'indice della classe del contatore;
Imax = valore massimo di I per cui l'errore rimane entro
i limiti massimi tollerabili;
U = tensione dell'energia elettrica fornita al contatore;
Un = tensione dell'energia elettrica di riferimento
specificata;
f = frequenza della tensione elettrica fornita al
contatore;
fn = frequenza di riferimento specificata;
PF= fattore di potenza = cos? = coseno dello sfasamento ?
tra I e U.
REQUISITI SPECIFICI
1. Accuratezza
Il fabbricante specifica l'indice di classe dei
contatori. Gli indici di classe sono cosi' definiti:
classe A, classe B e classe C.
2. Condizioni di funzionamento nominali
Il fabbricante specifica le condizioni di funzionamento
nominali del contatore; in particolare:
I valori di fn, Un, In, Ist, Imin, Itr e Imax applicabili
al contatore. Per i valori prescelti, il contatore deve
soddisfare le condizioni della tabella 1.
TABELLA 1
Parte di provvedimento in formato grafico
[1] Per i contatori elettromeccanici della classe B si
applica I min 0,4.I tr.
La tensione elettrica, la frequenza e gli intervalli di
fattore di potenza entro i quali il contatore soddisfa i
requisiti in materia di errore massimo tollerato di cui
alla tabella 2 del presente allegato. Questi tengono conto
delle caratteristiche tipiche della corrente elettrica
erogata dai sistemi pubblici di distribuzione, cioe' la
tensione e la frequenza.
I valori di tensione elettrica e di frequenza devono
essere pari almeno a:
0,9 Un ≤ U ≤1,1 Un
0,98 fn ≤ f ≤ 1,02 fn
L'intervallo del fattore di potenza deve essere almeno da
cos? = 0,5 induttivo a cos? = 0,8 capacitivo.
3. Errori massimi tollerati
Gli effetti dei vari misurandi e delle grandezze
d'influenza (a, b, c ...) sono valutati separatamente,
mentre tutti gli altri misurandi e grandezze d'influenza
devono essere mantenuti relativamente costanti ai loro
valori di riferimento. L'errore di misurazione, che non
deve superare il limite massimo tollerabile di cui alla
tabella 2, e' calcolato come segue:
Errore di misurazione = v a2+b2+c2
Allorche' il contatore funziona a corrente di carico
variabile gli errori in percentuale non devono superare i
limiti indicati nella tabella 2.
TABELLA 2
Errori massimi tollerati in percentuale a condizioni di
funzionamento nominali, livelli di corrente di carico
definito e temperatura di funzionamento
Temperature di funzionamento Temperature di funzionamento
Temperature di funzionamento Temperature di funzionamento
Parte di provvedimento in formato grafico
Se un contatore funziona a intervalli di temperatura
diversi, si applica l'errore massimo tollerato relativo.
Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi
tollerati o favorire sistematicamente una parte.
4. Effetto tollerato dei disturbi
4.1. Generalita'
Poiche' i contatori elettrici sono direttamente collegati
al cavo principale di erogazione che e' anche uno dei
misurando, per i contatori elettrici si utilizza un
ambiente elettromagnetico speciale.
Il contatore deve essere uniforme all'ambiente
elettromagnetico E2 e ai requisiti complementari di cui ai
punti 4.2 e 4.3 piu' avanti.
L'ambiente elettromagnetico e gli effetti tollerati
rispecchiano una situazione in cui si registrano disturbi
di lunga durata che non influenzano l'accuratezza oltre i
valori critici di variazione, e in cui i disturbi
passeggeri, che potrebbero causare un degrado temporaneo o
una perdita di funzionalita' o di rendimento ma da cui il
contatore si riprendera', non influenzano l'accuratezza
oltre i valori critici di variazione.
Qualora vi sia un alto rischio di fulmini o prevalgano le
reti aeree di fornitura dell'elettricita', si provvede alla
protezione delle caratteristiche metrologiche del
contatore.
4.2. Effetti dei disturbi di lunga durata
TABELLA 3
Valori critici di variazione per disturbi di lunga durata
Disturbo Valori critici di variazione in % per contatori
delle classi:
A B C
Sequenza di fase invertita 1.5 1.5 0.3
Squilibrio di tensione (solo per contatori polifase) 4 2
1
Contenuti armonici nei circuiti elettrici [*] 1 0.8 0.5
Corrente continua e armoniche nel circuito elettrico [*]
6 3 1.5
Raffiche (burst) 6 4 2
Campi magnetici; Campo elettromagnetico ad alta frequenza
(radiofrequenza irradiata); Disturbi indotti da campi di
radiofrequenze e immunita' da onde oscillanti 3 2 1
[*] Nel caso di contatori di elettricita'
elettromeccanici non vengono definiti valori di variazioni
critici per contenuti armonici nei circuiti elettrici e per
la corrente continua e armoniche nel circuito elettrico
4.3. Effetti tollerati di fenomeni elettromagnetici
passeggeri
4.3.1. Gli effetti di un disturbo elettromagnetico su un
contatore di energia elettrica dovranno essere tali che
durante o subito dopo il disturbo:
- ogni uscita destinata a testare l'accuratezza del
contatore non produca segnali o impulsi corrispondenti a
un'energia oltre il valore di variazione critico
e in un lasso di tempo ragionevole
- recuperare la capacita' di funzionamento entro i limiti
dell'errore massimo tollerato, e
- conservare l'integrita' di tutte le funzioni di
misurazione, e
- consentire il recupero di tutti i dati di misurazione
presenti immediatamente prima del verificarsi del disturbo,
e
- non indichi nell'energia registrata una variazione
superiore ai valori critici.
Il valore critico di variazione in kWh e' pari a m Un
Imax 10-6
(m = numero degli elementi di misura del contatore, Un in
volt e Imax in ampere.
4.3.2. Per la sovracorrente il valore critico di
variazione e' 1,5%.
5. Idoneita'
5.1. Al di sotto del voltaggio di funzionamento nominale,
l'errore positivo del contatore non supera + 10%.
5.2. Il visualizzatore dell'energia totale ha un numero
di cifre sufficienti a garantire che l'indicazione non
ritorni al valore iniziale quando il contatore abbia
funzionato per 4000 ore a pieno carico (I = Imax, U = Un e
PF = 1), ne' il visualizzatore possa essere azzerato
durante l'uso.
5.3. Nel caso di mancanza di energia elettrica nel
circuito, le quantita' di energia elettrica misurate
debbono restare disponibili alla lettura per un periodo
pari ad almeno 4 mesi.
5.4. Funzionamento senza carico
Quando la tensione e' applicata senza che nel circuito
elettrico circoli la corrente (il circuito elettrico e' un
circuito aperto) il contatore non registra energia a
tensioni fra 0,8 Un e 1,1 Un.
5.5. Avvio
Il contatore inizia e continua a registrare a Un, PF = 1
(contatore polifase a carichi equilibrati) e ad una
corrente pari a Ist.
6. Unita'
L'energia elettrica misurata deve essere visualizzata in
chilowattora o in megawattora.
7. Messa in servizio
a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso
residenziale, esso consente che tale misura sia
effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe
A. Per scopi specifici lo Stato membro e' autorizzato a
prescrivere qualsiasi contatore della classe B.
b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso
commerciale e/o industriale leggero, esso consente che
tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi
contatore della classe B e/o della classe C. Per scopi
specifici lo Stato membro e' autorizzato a prescrivere
qualsiasi contatore della classe C.
c) Lo Stato membro assicura che l'intervallo di corrente
sia determinato dal distributore o dalla persona
legalmente designata per l'installazione del contatore,
di modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata
del consumo previsto o prevedibile.
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'
Le procedure di accertamento di conformita' di cui
all'articolo 7 tra le quali il fabbricante puo' scegliere
sono le seguenti:
B + F, B + D o H1.".
Il testo dell'allegato MI-004 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Allegati Specifici - Allegato VI
(Art.1, comma1)
CONTATORI DI ENERGIA TERMICA
I requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti
specifici e le procedure di accertamento di conformita'
elencati in questo allegato si applicano ai contatori di
calore di seguito descritti e destinati ad uso
residenziale, commerciale e per l'industria leggera.
DEFINIZIONI
Un contatore di energia termica e' uno strumento
destinato a misurare l'energia termica che, in un circuito
di scambio termico, e' assorbito o rilasciato da un liquido
denominato liquido di trasmissione di energia termica.
Un contatore e' o uno strumento completo, oppure uno
strumento composto dalle sottounita' «sensore di flusso»,
«coppia di sensori di temperatura» e «calcolatore»,
conformemente alle definizioni dell'articolo 2, lettera b),
o ad una combinazione delle medesime.
? = la temperatura del liquido di trasmissione di energia
termica;
?in = valore di ? all'ingresso del circuito di scambio
termico;
?out = valore di ? all'uscita del circuito di scambio
termico;
?? = la differenza di temperatura ?in - ?out; con ?? = 0
?max = il limite superiore di ? ai fini del corretto
funzionamento del contatore entro l'errore massimo
tollerato;
?min = il limite inferiore di ? ai fini del corretto
funzionamento del contatore entro l'errore massimo
tollerato;
??max = limite superiore di ?? ai fini del corretto
funzionamento del contatore entro l'errore massimo
tollerato;
??min = limite inferiore di ?? ai fini del corretto
funzionamento del contatore entro l'errore massimo
tollerato;
q = portata del liquido di trasmissione di calore;
qs = valore massimo di q consentito per brevi periodi ai
fini del corretto funzionamento del contatore;
qp = valore massimo di q consentito in permanenza ai fini
del corretto funzionamento del contatore;
qi = valore minimo di q consentito ai fini del corretto
funzionamento del contatore;
P = potenza termica dello scambio termico;
Ps = limite superiore di P consentito ai fini del
corretto funzionamento del contatore.
REQUISITI SPECIFICI
1. Condizioni di funzionamento nominali
Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle
condizioni di funzionamento, vale a dire:
1.1. Per la temperatura del liquido: ?max, ?min,
- per le differenze di temperatura: ??max, ??min,
soggetti alle seguenti restrizioni: ??max/??min =10;
??min = 3 K o 5 K o 10 K.
1.2. Per la pressione del liquido: la massima pressione
interna positiva che il contatore di calore puo' tollerare
in regime permanente al limite superiore dell'intervallo di
temperature.
1.3. Per le portate del liquido: qs, qp, qi, dove i
valori di qp e qi sono soggetti alla seguente restrizione:
qp/qi = 10;
1.4. Per la potenza termica: Ps.
2. Classi di accuratezza
Per i contatori di energia termica si definiscono le
seguenti classi di accuratezza: classe 2, classe 3.
3. Errori massimi tollerati applicabili agli strumenti
completi
Gli errori massimi tollerati relativi applicabili ad un
contatore di energia termica completo, espressi in
percentuale del valore reale per ciascuna classe di
accuratezza, sono i seguenti:
- per la classe 1: E = Ef + Et + Ec, dove Ef, Et, Ec
corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3;
- per la classe 2: E = Ef + Et + Ec, dove Ef, Et, Ec
corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3;
- per la classe 3: E = Ef + Et + Ec, dove Ef, Et, Ec
corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3.
Il contatore termico completo non deve sfruttare gli
errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una
parte.
4. Influenze tollerate di disturbi elettromagnetici
4.1. Lo strumento non deve essere influenzato da campi
magnetici statici e da campi elettromagnetici a frequenza
di rete.
4.2. L'influenza di un'interferenza elettromagnetica
dev'essere tale che la variazione del risultato della
misurazione non sia superiore al valore di variazione
critico definito al requisito 4.3, oppure il risultato
della misurazione sia indicato in modo tale da non poter
essere interpretato come valido.
4.3. Il valore di variazione critico per un contatore di
energia termica completo e' pari al valore assoluto
dell'errore massimo tollerato applicabile a un contatore di
energia termica (vedi punto 3).
5. Durabilita'
Dopo l'esecuzione di una prova appropriata, che tenga
conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono
essere soddisfatti i seguenti criteri:
5.1. Sensori di flusso: la variazione del risultato della
misurazione dopo la prova di durabilita' rispetto al
risultato della misurazione iniziale non deve superare il
valore di variazione critico.
5.2. Sensori di temperatura: la variazione del risultato
della misurazione dopo la prova di durabilita' rispetto al
risultato della misurazione iniziale non deve superare 0,1
°C.
6. Indicazioni su un contatore di energia termica
- Classe di accuratezza
- Limiti di portata
- Limiti di temperatura
- Limiti di differenza di temperatura
- Posizione del sensore di flusso - portata o ritorno
- Indicazione della direzione del flusso.
7. Sottounita'
Le disposizioni per le sottounita' possono essere
applicate a sottounita' prodotte dallo stesso fabbricante o
da diversi fabbricanti. Qualora un contatore di energia
termica sia costituito da sottounita' i requisiti
essenziali per il contatore di energia termica si applicano
ugualmente, nei casi pertinenti, alle sottounita'. Si
applicano inoltre i requisiti seguenti:
7.1. L'errore massimo tollerato del sensore di flusso,
espresso in % per le classi di accuratezza:
- Classe 1: Ef = (1 - 0,01 qp/q), ma non superiore a 5%,
- Classe 2: Ef = (2 - 0,02 qp/q), ma non superiore a 5%,
- Classe 3: Ef = (3 - 0,05 qp/q), ma non superiore a 5%,
dove l'errore Ef si riferisce al valore indicato come
valore reale della relazione tra il segnale di uscita del
sensore di flusso e la massa o volume.
7.2. L'errore massimo tollerato per la coppia di sensori
di temperatura, espresso in %:
- Et = (0,5 +3 ??min/??),
dove l'errore Et si riferisce al valore indicato come
valore reale della relazione tra segnale di uscita della
coppia di sensori di temperatura e differenza delle
temperature.
7.3. L'errore massimo tollerato relativo per il
calcolatore, espresso in %:
- Ec = (0,5 + ??min/??),
dove l'errore Ec si riferisce al valore indicato come
valore reale del calore.
7.4. Il valore di variazione critico per la sottounita'
di un contatore di energia termica e' pari al rispettivo
valore assoluto dell'errore massimo tollerato applicabile
alla sottounita' (vedi punti 6.1, 6.2 o 6.3).
7.5.
Indicazioni sulle sottounita'
Sensore di flusso: Classe di accuratezza
Limiti di portata
Limiti di temperatura
Fattore nominale del contatore (ad es.: litri/impulso) o
segnale d'uscita corrispondente
Indicazione della direzione del flusso
Coppia di sensori di Identificazione del tipo (per es.:
Pt 100)
temperatura: Limite di temperatura
Limite di differenza di temperatura
Calcolatore: Tipo di sensori di temperatura
- Limiti di temperatura
- Limiti di differenza di temperatura
- Fattore di misura nominale richiesto (es.
litri/impulso) o segnale di entrata corrispondente
proveniente dal sensore di flusso
- Posizione del sensore di flusso - flusso o ritorno
MESSA IN SERVIZIO
8. a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura
dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia
effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 3.
b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso
commerciale e/o industriale leggero, esso puo'
prescrivere qualsiasi contatore della classe 2.
c) Circa i requisiti di cui ai punti da 1.1 a 1.4, gli
Stati membri assicurano che le caratteristiche siano
determinate dal distributore o dalla persona legalmente
designata per l'installazione del contatore, di modo che
il contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo
previsto o prevedibile.
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'
Le procedure di accertamento di conformita' di cui
all'articolo 7 tra le quali il fabbricante puo' scegliere
sono le seguenti:
B + F, B + D o H1.".