IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(rifusione);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 18);
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 90/384/CEE
sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia
di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, di attuazione
della direttiva 93/68/CEE nella parte che modifica la 90/384/CEE in
materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
«Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per
pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva
2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(rifusione) che ne dispone l'abrogazione.»;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si
applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
2. Ai fini del presente decreto si distinguono le categorie di
utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non
automatico seguenti:
a) la determinazione della massa per le transazioni commerciali;
b) la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio,
di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una
remunerazione, di un'indennita' o di un canone di tipo analogo;
c) la determinazione della massa per l'applicazione di
disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;
d) la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto
della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
e) la determinazione della massa per la fabbricazione di
medicinali su prescrizione medica in farmacia e la determinazione
delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori
medici e farmaceutici;
f) la determinazione del prezzo in funzione della massa per la
vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi;
g) tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle
lettere da a) a f).";
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) "strumento per pesare": uno strumento di misura che serve per
determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravita' che
agisce su di esso; uno strumento per pesare puo' inoltre servire per
determinare altre grandezze, quantita', parametri o caratteristiche
connesse con la massa;
b) "strumento per pesare a funzionamento non automatico" o
"strumento": uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un
operatore durante la pesatura;
c) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di uno
strumento per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel
corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
d) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno
strumento sul mercato dell'Unione europea, di seguito Unione;
e) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica uno
strumento o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
f) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato
scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a
determinati compiti;
g) "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione strumenti provenienti
da un Paese terzo;
h) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a
disposizione sul mercato uno strumento;
i) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore;
l) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti
tecnici che lo strumento deve soddisfare;
m) "norma armonizzata": una norma armonizzata quale definita
all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n.
1025/2012;
n) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo
2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
o) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale
di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento
(CE) n. 765/2008;
p) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare
il rispetto dei requisiti essenziali del presente decreto relativi
agli strumenti;
q) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
r) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione
di uno strumento gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
s) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a
disposizione sul mercato di uno strumento presente nella catena di
fornitura;
t) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei
prodotti;
u) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante
indica che lo strumento e' conforme ai requisiti applicabili
stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne
prevede l'apposizione.»;
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio). -
1. Sono messi a disposizione sul mercato soltanto gli strumenti che
soddisfano i requisiti applicabili del presente decreto.
2. Sono messi in servizio, per gli impieghi di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere da a) ad f), solo gli strumenti che soddisfano i
requisiti del presente decreto.
3. Gli strumenti messi in servizio per gli impieghi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), continuano a soddisfare
i requisiti applicabili del presente decreto.»;
e) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. (Requisiti essenziali). - 1. Gli strumenti utilizzati
o destinati a essere utilizzati per le applicazioni elencate
all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), soddisfano i requisiti
essenziali definiti nell'allegato I.
2. Qualora uno strumento contenga o sia collegato a dispositivi non
utilizzati o non destinati a essere utilizzati per le applicazioni
elencate all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), detti
dispositivi non sono soggetti a tali requisiti essenziali.
Art. 3-ter. (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto
dell'immissione sul mercato dei loro strumenti destinati a essere
utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere da a) ad f), i fabbricanti garantiscono che sono stati
progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui
all'allegato I.
2. Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le
applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), i
fabbricanti predispongono la documentazione tecnica indicata
all'allegato II ed eseguono o fanno eseguire la procedura di
valutazione della conformita' di cui all'articolo 5. Qualora la
conformita' di uno strumento destinato a essere utilizzato per le
applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f),
alle prescrizioni applicabili del presente decreto sia stata
dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformita' i
fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono
la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.
3. Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le
applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), i
fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione
di conformita' UE per dieci anni dalla data in cui lo strumento e'
stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure
necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere
conforme al presente decreto. A tal fine tengono debitamente conto
delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dello
strumento, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle
altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la
conformita' dello strumento. Ove necessario in considerazione dei
rischi presentati dallo strumento destinato a essere utilizzato per
le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f),
i fabbricanti eseguono una prova a campione sullo strumento messo a
disposizione sul mercato, esaminano i reclami, gli strumenti non
conformi e i richiami degli strumenti non conformi, mantengono, se
del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che sugli strumenti che hanno immesso
sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure
qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione
conformemente all'allegato III. Sugli strumenti destinati a essere
utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere da a) ad f), i fabbricanti appongono le iscrizioni di cui al
punto 1 dell'allegato III. Sugli strumenti non destinati a essere
utilizzati per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere da a) ad f), i fabbricanti appongono le iscrizioni di cui al
punto 2 dell'allegato III. Qualora uno strumento destinato a essere
utilizzato per le applicazioni elencate all'articolo 1, comma 2,
lettere da a) ad f), contenga o sia collegato a dispositivi non
utilizzati o destinati a essere utilizzati per le applicazioni
elencate all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), i fabbricanti
appongono su ciascuno di tali dispositivi il simbolo restrittivo
d'uso di cui all'articolo 8 e al punto 3 dell'allegato III.
6. I fabbricanti indicano sullo strumento il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
il recapito postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo
indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato.
Le informazioni relative al contatto sono redatte anche in lingua
italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che lo strumento destinato a essere
utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere da a) ad f), sia accompagnato da istruzioni e informazioni in
lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni, come pure qualunque
etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che hanno motivo di ritenere che lo strumento da
essi immesso sul mercato non e' conforme al presente decreto prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale strumento, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora lo strumento presenti un rischio, i fabbricanti ne
informano immediatamente le autorita' nazionali competenti degli
Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo
strumento, indicando in particolare i dettagli relativi alla non
conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di richiesta motivata di un'autorita'
nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni
e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie
per dimostrare la conformita' dello strumento al presente decreto, in
una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita' e,
per gli strumenti immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati dallo strumento da essi
immesso sul mercato.
Art. 3-quater. (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il fabbricante
puo' nominare, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, e l'obbligo di
redigere documentazione tecnica di cui all'articolo 3-ter, comma 2,
non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato svolge i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di
vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e la
documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui lo strumento
e' stato immesso sul mercato;
b) su richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente,
fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento;
c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dallo strumento che rientra nel loro mandato.
Art. 3-quinquies. (Obblighi degli importatori). - 1. Gli
importatori immettono sul mercato solo strumenti conformi.
2. Prima dell'immissione sul mercato di uno strumento destinato a
essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere da a) ad f), gli importatori garantiscono che il fabbricante
abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della
conformita' di cui all'articolo 13. Essi assicurano che il
fabbricante abbia predisposto la documentazione tecnica, che la
marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano apposte
sullo strumento, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti
prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di
cui all'articolo 3-ter, commi 5 e 6. L'importatore, se ha motivo di
ritenere che uno strumento destinato a essere utilizzato per le
applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), non
e' conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, non
immette lo strumento sul mercato fino a quando non sia stato reso
conforme. Inoltre, quando lo strumento presenta un rischio,
l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza
del mercato. Prima dell'immissione sul mercato di uno strumento non
destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo
1, comma 2, lettere da a) ad f), gli importatori garantiscono che il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6,
commi 5 e 6.
3. Gli importatori indicano sullo strumento il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
il recapito postale al quale possono essere contattati. Qualora cio'
richieda l'apertura dell'imballaggio, le indicazioni possono essere
riportate sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello
strumento. Le informazioni relative al contatto sono in lingua
italiana.
4. Gli importatori garantiscono che lo strumento destinato a essere
utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere da a) ad f), sia accompagnato da istruzioni e informazioni in
lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre uno strumento destinato
a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma
2, lettere da a) ad f), e' sotto la loro responsabilita', le
condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio
la sua conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.
6. Ove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati
dallo strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), gli importatori
eseguono una prova a campione sullo strumento messo a disposizione
sul mercato, esaminano i reclami, gli strumenti non conformi e i
richiami degli strumenti non conformi, mantengono, se del caso, un
registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio.
7. Gli importatori che hanno motivo di ritenere che lo strumento da
essi immesso sul mercato non e' conforme al presente decreto adottano
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale strumento, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora lo strumento presenti un rischio, gli importatori ne
informano immediatamente le autorita' nazionali competenti degli
Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo
strumento, indicando in particolare i dettagli relativi alla non
conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata.
8. Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le
applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), per
dieci anni dalla data in cui lo strumento e' stato immesso sul
mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformita' UE
a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato; garantiscono
inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sara' messa a
disposizione di tali autorita'.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento in una
lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita' e, per
gli strumenti immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati dallo strumento immesso
sul mercato.
Art. 3-sexies. (Obblighi dei distributori). - 1. Quando mettono uno
strumento a disposizione sul mercato, i distributori si comportano
con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente
decreto.
2. Prima di mettere uno strumento destinato a essere utilizzato per
le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f),
a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi
la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, sia
accompagnato dalla documentazione necessaria, nonche' dalle
istruzioni e da informazioni redatte anche in lingua italiana, al
fine dell'utilizzo corretto dello stesso strumento da parte degli
utilizzatori finali e che il fabbricante e l'importatore si siano
conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo
3-ter, commi 5 e 6, e all'articolo 3-quinquies, comma 3. Il
distributore, se ha motivo di ritenere che uno strumento destinato a
essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere da a) ad f), non e' conforme ai requisiti essenziali di cui
all'allegato I, non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando
non sia stato reso conforme e inoltre, quando lo strumento presenta
un rischio, ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita'
di vigilanza del mercato. Prima di mettere a disposizione sul mercato
uno strumento non destinato a essere utilizzato per le applicazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), i distributori
verificano che il fabbricante e l'importatore si siano conformati
alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 3-ter, commi 5
e 6, e all'articolo 3-quinquies, comma 3.
3. I distributori garantiscono che, mentre uno strumento destinato
a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, comma
2, lettere da a) ad f), e' sotto la loro responsabilita', le
condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio
la sua conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.
4. I distributori che hanno motivo di ritenere che uno strumento da
essi messo a disposizione sul mercato non e' conforme al presente
decreto si assicurano che siano adottate le misure correttive
necessarie per rendere conforme tale strumento, per ritirarlo o
richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento
presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le
autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo
a disposizione sul mercato lo strumento, indicando in particolare i
dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva
adottata.
5. I distributori, su richiesta motivata di un'autorita' nazionale
competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la
documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per
dimostrare la conformita' dello strumento. Cooperano con tale
autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
eliminare i rischi presentati dagli strumenti da essi messi a
disposizione sul mercato.
Art. 3-septies. (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto
ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo
3-ter quando immette sul mercato uno strumento con il proprio nome o
marchio commerciale o modifica uno strumento gia' immesso sul mercato
in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente
decreto.
Art. 3-octies. (Identificazione degli operatori economici). - 1.
Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni
elencate all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), gli operatori
economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne facciano
richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro uno
strumento;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito uno
strumento.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono
stati loro forniti strumenti e per dieci anni dal momento in cui essi
hanno fornito strumenti.»;
f) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. (Presunzione di conformita' degli strumenti). - 1. Gli
strumenti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali
di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.»;
g) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Procedure di valutazione della conformita'). - 1. La
conformita' degli strumenti ai requisiti essenziali definiti
nell'allegato I puo' essere stabilita, a scelta del fabbricante, con
una delle seguenti procedure di valutazione della conformita':
a) il modulo B di cui all'allegato II, punto 1, seguito dal
modulo D di cui all'allegato II, punto 2, oppure dal modulo F di cui
all'allegato II, punto 4; tuttavia, il modulo B non e' obbligatorio
per gli strumenti non contenenti dispositivi elettronici e il cui
dispositivo di misurazione del carico non utilizza molle per
controbilanciare il carico; per gli strumenti non sottoposti al
modulo B, si applica il modulo D1 di cui all'allegato II, punto 3, o
il modulo F1 di cui all'allegato II, punto 5;
b) il modulo G di cui all'allegato II, punto 6.
2. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di
valutazione della conformita' di cui al comma 1 devono essere redatti
in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui dette procedure
vengono espletate oppure in una lingua accettata dall'organismo
notificato ai sensi dell'articolo 9.»;
h) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Dichiarazione di conformita' UE). - 1. La dichiarazione
di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui
all'allegato I.
2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui
all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti
moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e'
tradotta in lingua italiana.
3. Se allo strumento si applicano piu' atti dell'Unione che
prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume
la responsabilita' della conformita' dello strumento ai requisiti
stabiliti dal presente decreto.»;
i) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. (Marcatura di conformita'). - 1. La conformita' di uno
strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), del presente decreto e'
indicata dalla presenza sullo strumento della marcatura CE e della
marcatura metrologica supplementare di cui all'articolo 6-ter.
Art. 6-ter. (Principi generali della marcatura CE e della marcatura
metrologica supplementare). - 1. La marcatura CE e' soggetta ai
principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n.
765/2008.
2. La marcatura metrologica supplementare e' costituita dalla
lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di
apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del
rettangolo e' uguale all'altezza della marcatura CE.
3. I principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE)
n. 765/2008 si applicano, con i necessari adattamenti, alla marcatura
metrologica supplementare.
Art. 6-quater. (Regole e condizioni per l'apposizione della
marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare e di altre
marcature). - 1. La marcatura CE e la marcatura metrologica
supplementare sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile
sullo strumento o su una targa metrologica.
2. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono
apposte sullo strumento prima della sua immissione sul mercato.
3. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la
marcatura CE.
4. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono
seguite dal numero o dai numeri di identificazione dell'organismo o
degli organismi notificati che intervengono nella fase di controllo
della produzione conformemente all'allegato II. Il numero di
identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo
stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo
rappresentante autorizzato.
5. La marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e il
numero o i numeri di identificazione dell'organismo o degli organismi
notificati possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che
indichi un rischio o un impiego particolare.»;
l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Vigilanza del mercato e controllo sugli strumenti che
entrano nel mercato dell'Unione). - 1. Agli strumenti di cui
all'articolo 1 del presente decreto si applicano l'articolo 15,
paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n.
765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Le
funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29
del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 14, nell'espletamento delle loro funzioni
ispettive e di controllo, rilevano che uno strumento e' in tutto o in
parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.»;
m) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. (Procedure a livello nazionale per gli strumenti che
presentano rischi). - 1. Qualora le autorita' di vigilanza del
mercato di cui all'articolo 7 abbiano motivi sufficienti per ritenere
che uno strumento disciplinato dal presente decreto presenta un
rischio per gli aspetti di protezione del pubblico interesse di cui
al presente decreto, effettuano una valutazione dello strumento
interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al
presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati
cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato.
2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero
dello sviluppo economico conclude che lo strumento non rispetta le
prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente
all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure
correttive del caso al fine di rendere lo strumento conforme alle
suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal
mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del
rischio, a seconda dei casi.
3. Le autorita' di vigilanza del mercato informano l'organismo
notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle
misure di cui al comma 2.
5. Qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto
all'operatore economico di prendere.
6. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le
opportune misure correttive nei confronti di tutti gli strumenti
interessati che ha messo a disposizione sul mercato sull'intero
mercato dell'Unione.
7. Qualora l'operatore economico interessato non prende le misure
correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il Ministero
dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie
per vietare o limitare la messa a disposizione dello strumento sul
mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.
La misura e' adottata con provvedimento motivato e comunicato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso
il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile
ricorrere.
8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione europea e gli altri Stati membri circa le misure di cui
ai commi 6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i
provvedimenti di cui al presente articolo agli organi segnalanti la
presunta non conformita'.
9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 8, includono
tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari
all'identificazione dello strumento non conforme, la sua origine, la
natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la
natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli
argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In
particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se
l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformita' dello strumento alle prescrizioni
relative agli aspetti di protezione dell'interesse pubblico di cui al
presente decreto; oppure;
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 4,
che conferiscono la presunzione di conformita'.
10. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a
norma dell'articolo 37 della direttiva 2014/31/UE e' stata avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro, informa immediatamente la
Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' dello strumento interessato e, in caso di disaccordo con
la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
11. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello
svolgimento della propria attivita', sia per le proprie misure
provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati
membri, che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni di cui al comma 9, uno Stato membro o la Commissione
europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da
uno Stato membro, tale misura e' ritenuta giustificata.
12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le
opportune misure restrittive in relazione allo strumento in
questione, come il suo ritiro dal mercato.
13. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dello strumento
interessato ovvero ad altra prescrizione o limitazione o misura
correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o
del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo
provvedimento.
Art. 7-ter. (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1. Il
Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale
alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito
alla procedura di cui all'articolo 7-bis, vengono sollevate obiezioni
contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la
Commissione medesima ritenga che una misura nazionale sia contraria
alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico
cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.
2. Se la misura nazionale relativa ad uno strumento e' ritenuta
giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
provvedimenti necessari per garantire che lo strumento non conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione
europea. Se la misura adottata dall'Italia e' considerata
ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative
necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura
nazionale e' considerata giustificata e la non conformita' di uno
strumento e' attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui
all'articolo 7-bis, comma 9, lettera b), del presente decreto.
Art. 7-quater. (Strumenti conformi che presentano rischi). - 1. Se
il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una
valutazione ai sensi dell'articolo 7-bis, commi 1 e 2, ritiene che
uno strumento, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio
per gli aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede
all'operatore economico interessato di provvedere affinche' tale
strumento, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti
piu' tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato
o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato
alla natura del rischio.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli strumenti
interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta
l'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Tali
informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i
dati necessari all'identificazione dello strumento interessato, la
sua origine e la catena di fornitura dello strumento, la natura del
rischio connesso, nonche' la natura e la durata delle misure
nazionali adottate.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario,
l'attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della
Commissione europea previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della
direttiva 2014/31/UE.
Art. 7-quinquies. (Non conformita' formale). - 1. Fatto salvo
l'articolo 7-bis, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a
una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico
interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
a) la marcatura CE o la marcatura metrologica supplementare e'
stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n.
765/2008 o dell'articolo 6-quater del presente decreto;
b) la marcatura CE o la marcatura metrologica supplementare non
e' stata apposta;
c) le iscrizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 5, o sono state
apposte in violazione dell'articolo 3-ter, comma 5;
d) il numero di identificazione dell'organismo notificato,
qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della
produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 6-quater o
non e' stato apposto;
e) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
f) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di
conformita' UE;
g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
h) le informazioni di cui all'articolo 3-ter, comma 6, o
all'articolo 3-quinquies, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
i) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui
all'articolo 3-ter o all'articolo 3-quinquies non e' rispettata.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o
proibire la messa a disposizione sul mercato dello strumento o per
garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»;
n) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Simbolo restrittivo d'uso). - 1. Il simbolo di cui
all'articolo 3-ter, comma 5, e specificato all'allegato III, punto 3,
e' apposto sui dispositivi in modo ben visibile e indelebile.»;
o) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9. (Organismi di valutazione della conformita', notifica ed
autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla Commissione
europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad
eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della
conformita' a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo
economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica
nazionale responsabile dell'avvio e dell'esecuzione delle procedure
necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformita' e il controllo degli organismi, anche
per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 9-ter.
2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione
della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica,
nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai
sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione
degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero dello
sviluppo economico entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo
corredata del relativo certificato di accreditamento.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale
di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico sono
regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli
stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per
quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta
soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle
proprie attivita'.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma
3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di
notifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di
valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli
organismi di valutazione della conformita';
b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita';
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un
organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli
organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza
commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione
europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo
degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle
stesse.»;
p) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis. (Prescrizioni relative agli organismi notificati e
presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai
commi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' disciplinato a
norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita'
giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dallo strumento oggetto di
valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o
a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte
nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di degli
strumenti che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del
genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e
l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore,
ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli strumenti
sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante di uno di
questi soggetti. Cio' non preclude l'uso degli strumenti valutati che
sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione
della conformita' o l'uso di tali strumenti per scopi privati.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e
il personale addetto alla valutazione della conformita' non
intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o
nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione di tali strumenti, ne'
rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la
loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza.
L'organismo di valutazione della conformita' garantisce che le
attivita' delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si
ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o
sull'imparzialita' delle sue attivita' di valutazione della
conformita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale
eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il
massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e
sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di
ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i
risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali
attivita'.
6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di
eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita'
assegnatigli in base all'allegato II e per cui e' stato notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per
ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o
categoria di strumenti per i quali e' stato notificato, l'organismo
di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la
trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita';
c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessita' dello strumento in questione
e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi
necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e
amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione
della conformita' dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato
notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle
valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali
valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti
essenziali di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili
e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione
dell'Unione e delle normative nazionali;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto
alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'
di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal
numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le
caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato II
o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che
nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita
le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o
garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della
conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti
nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo
nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali
prescrizioni.
Art. 9-ter. (Affiliate e subappaltatori degli organismi
notificati). - 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti
specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra
a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e ne informa di
conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo
nazionale di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi
ultimi a norma dell'allegato II.
Art. 9-quater. (Domanda e procedura di notifica e modifiche delle
notifiche). - 1. L'organismo di valutazione della conformita'
stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione
e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di autorizzazione e di notifica e' accompagnata da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dello
strumento o degli strumenti per i quali tale organismo dichiara di
essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento
rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che
l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 9-bis.
3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo
gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le
prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e notifica tali organismi alla
Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo
strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla
Commissione medesima. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica
sul proprio sito i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli
organismi di valutazione della conformita'.
4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione
della conformita' e gli strumenti interessati, nonche' la relativa
attestazione di competenza.
5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un
organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte
della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due
settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un
organismo notificato ai fini del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione
europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo
apportate successivamente alla notifica.
7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo
certificato di accreditamento o in altro modo e' accertato che un
organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui
all'articolo 9-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello
sviluppo economico limita, sospende o ritira la notifica, a seconda
dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali
prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica,
oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei provvedimenti a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a
disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta.
9. In relazione alla competenza della Commissione europea ad
indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla
sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o
sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e
responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero dello sviluppo
economico fornisce alla Commissione medesima, su richiesta, tutte le
informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento
della competenza dell'organismo in questione. Qualora la Commissione
europea accerti che un organismo notificato non soddisfa o non
soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica, il Ministero dello
sviluppo economico adotta le misure correttive necessarie
relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione e,
all'occorrenza, ritira la notifica.
Art. 9-quinquies. (Obblighi operativi degli organismi notificati e
ricorsi contro le loro decisioni). - 1. Gli organismi notificati
eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle
procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato II.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa,
del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessita' della tecnologia dello strumento in questione e della
natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio'
rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione
necessari per la conformita' dello strumento al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti
essenziali di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti
o altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un
fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure
correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'.
4. Un organismo notificato che nel corso del controllo della
conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che
uno strumento non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere
le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il
certificato.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi.
6. Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere
espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.
Art. 9-sexies. (Obbligo di informazione a carico degli organismi
notificati). - 1. Gli organismi notificati informano il Ministero
dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un
certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o
sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita'
di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto,
le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili o
coprono gli stessi strumenti, informazioni pertinenti sulle questioni
relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle
valutazioni della conformita'.
3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma
della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del
relativo gruppo settoriale o transettoriale o dei relativi gruppi di
organismi notificati.»;
q) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. (Controlli successivi). - 1. Il Ministro dello sviluppo
economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti
disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in
servizio.»;
r) l'articolo 11 e' soppresso;
s) all'articolo 12, comma 1, le parole: «Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dello sviluppo economico» e, alla lettera b), le parole:
«di cui all'art. 2, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f)»;
t) all'articolo 12, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
« d) l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni tecniche e di
quelle contenute negli allegati al presente decreto in relazione a
nuove direttive europee in materia;»;
u) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque commercializza o mette in servizio strumenti utilizzati per
le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f),
privi dell'idonea marcatura di cui all'articolo 6-bis e' punito con
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente
nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuno
strumento commercializzato e messo in servizio. La medesima sanzione
si applica agli organismi notificati che consentono l'applicazione di
tale marcatura a strumenti non conformi alle prescrizioni del
presente decreto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni diverse
da quella di cui al comma 1, alle disposizioni del presente decreto e
dei connessi regolamenti di attuazione si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a
1500 euro per ciascuna violazione.
3. I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, all'autorita' competente per i
controlli metrologici.»;
v) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14. (Avvalimento per le attivita' di vigilanza). - 1. Ai fini
dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 7 il Ministero dello
sviluppo economico si avvale delle autorita' competenti per i
controlli metrologici legali e di tutti i corpi di polizia.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico, puo' richiedere il parere facoltativo degli istituti
metrologici primari o di istituti universitari ai sensi dell'articolo
27, comma 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;
z) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15. (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le tariffe per le
attivita' di valutazione della conformita', di cui all'articolo 9,
comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte
dall'organismo unico nazionale di accreditamento, e le relative
modalita' di versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due
anni.
2. E' consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in
servizio di strumenti rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2009/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato
anteriormente al 20 aprile 2016.
3. I certificati rilasciati conformemente alla direttiva
2009/23/CE, sono validi fino alla loro scadenza.»;
aa) gli allegati da I a IV, sono sostituiti dagli allegati da I a
IV di cui all'allegato A al presente decreto;
bb) gli allegati V e VI sono abrogati.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
NOTE ALLE PREMESSE
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
La direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di strumenti per pesare a funzionamento non
automatico (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 96.
Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
"Art. 31 Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la
legge di delegazione europea per il recepimento delle
direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il
cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di delegazione europea,
ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i
decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge; per le
direttive che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in
relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi
di recepimento e' acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso
il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento
delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi
e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere."
"Art. 32 Principi e criteri direttivi generali di delega
per l'attuazione del diritto dell'Unione europea
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie
strutture amministrative, secondo il principio della
massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle
funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso
il riassetto e la semplificazione normativi con
l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti
salvi i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa ovvero le materie oggetto di
delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento
di livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a
tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che
rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette
ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui
agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del
giudice di pace. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni
che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da
quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate
dalla presente lettera sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali
del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'
del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare
al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui
interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste inoltre le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione fino a sei
mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva
di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine
e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che
servirono o furono destinate a commettere l'illecito
amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti
legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice
penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di
pena indicati nella presente lettera sono previste
sanzioni anche accessorie identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma,
della Costituzione, le sanzioni amministrative sono
determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri
atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro
atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio
della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune
forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli
altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,
la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse
materie o che comunque comportano modifiche degli stessi
atti normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini
italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni
caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.".
Il testo dell'articolo 1 e l'allegato B della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recita:
"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive
europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A,
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni
statali o regionali possono essere previste nei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive elencate
negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive
stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234."
"Allegato B
(articolo 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza
degli organi umani destinati ai trapianti (termine di
recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative
per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati
ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la
direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio
2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di
informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita' dello
Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un
sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici
(termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE)
2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che
attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi
geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza
termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).".
Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517
(Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri in materia di
strumenti per pesare a funzionamento non automatico) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1992, n.
306 - S.O. n. 138.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40
(Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica
la direttiva 90/384/CEE, in materia di strumenti per pesare
a funzionamento non automatico) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54 - S. O. n. 48.
Il regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
NOTA ALL'ARTICOLO 1
Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 517, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 12. 1. Il Ministro dello sviluppo economico
stabilisce con propri decreti: a) gli adeguamenti a nuove
tecnologie del settore delle modalita', delle
apparecchiature di prova da utilizzare e dei criteri da
seguire nella verificazione periodica degli strumenti;
b) i criteri e le modalita' da osservare per la formazione
dei registri degli utenti metrici che impiegano
strumenti nelle applicazioni di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere da a) ad f);
c) le modalita' della sorveglianza per il controllo del
corretto impiego degli strumenti nei luoghi di loro
utilizzazione e del mantenimento delle loro
caratteristiche regolamentari;
d) l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni
tecniche e di quelle contenute negli allegati al
presente decreto in relazione a nuove direttive europee
in materia;
e) ogni altra norma per l'esecuzione del presente decreto.
2. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1,
agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico si
estende la disciplina, in quanto applicabile, sugli
strumenti metrici di cui al testo unico delle leggi
metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n.
7088, e successive modificazioni.".