IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri";
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 974, della citata legge n.
208 del 2015, che ha istituito per l'anno 2016 il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi
urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso
la promozione di progetti di miglioramento della qualita' del decoro
urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree
pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti
all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita' di
resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche
con riferimento alla mobilita' sostenibile, allo sviluppo di
pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per
l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di
welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle
infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e
didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 975, della citata legge n. 208 del 2015, che
ha stabilito che ai fini della predisposizione del suddetto
Programma, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i
progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite con apposito
bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 1, comma 976, della citata legge n. 208 del 2015, che
ha stabilito che "Con il decreto di cui al comma 975 sono altresi'
definiti:
a) la costituzione, la composizione e le modalita' di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale
ha facolta' di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti
pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie
competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai
progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo,
in coerenza con le finalita' del Programma, tra i quali la tempestiva
esecutivita' degli interventi e la capacita' di attivare sinergie tra
finanziamenti pubblici e privati.";
Visto l'art. 1, comma 977, della citata legge n. 208 del 2015, che
ha stabilito che "Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo
seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto
di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorita'. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della
stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti
promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di
programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei
progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul
fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti
medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso
di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le
convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del
Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo
svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli interventi. Il
monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme
delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il
Programma.";
Visto, altresi', che l'art. 1, comma 978, della citata legge n. 208
del 2015 ha stabilito che per l'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo
denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e che a tale fine e' autorizzata la spesa di
500 milioni di euro per l'anno 2016;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione ai predetti
commi da 974 a 978 del richiamato art. 1 della citata legge n. 208
del 2015;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, stipulata a Firenze il
20 ottobre 2000, ratificata in Italia con la legge 9 gennaio 2006, n.
14, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul
paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000", ed in particolare il
preambolo, ove si riconosce che "il paesaggio e' in ogni luogo un
elemento importante della qualita' della vita delle popolazioni:
nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in
quelli di grande qualita', nelle zone considerate eccezionali, come
in quelle della vita quotidiana";
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 135,
comma 4, ove si stabilisce che "Per ciascun ambito i piani
paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate
in particolare: ... b) alla riqualificazione delle aree compromesse o
degradate";
Ritenuto, pertanto, che le finalita' di interesse generale previste
dall'articolo 1, comma 974, della citata legge n. 208 del 2015, volte
alla "realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle
aree urbane degradate", comprendono la riqualificazione paesaggistica
quale obiettivo necessario per il recupero della dignita' e
dell'identita' espressiva dei luoghi, e che tale obiettivo rafforza
la coesione sociale, l'attrattivita' turistica ed il rilancio
economico-sociale delle zone degradate;
Ritenuto, altresi', che nel quadro della riqualificazione assume un
ruolo di rilievo la qualita' degli interventi architettonici, in
quanto interventi capaci di rappresentare poli catalizzatori di tali
forme di riqualificazione e rinnovamento;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 aprile 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Approvazione e contenuti del bando
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 975 e 976, lett. b) e c), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' approvato il bando allegato, con
il quale sono definiti: le modalita' e la procedura di presentazione
dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di
provincia e della citta' di Aosta; la documentazione che gli enti
interessati devono allegare ai progetti; il relativo cronoprogramma
di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti.
2. Ai fini del presente decreto e del bando allegato, si
considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di
marginalita' economica e sociale, degrado edilizio e carenza di
servizi.
3. Il bando allegato costituisce parte integrante del presente
decreto.