IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
IL MINISTRO  DELL'ECONOMIA  E  DELLE  FINANZE,  IL   MINISTRO   DELLE
  INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E  IL  MINISTRO  DEI  BENI  E  DELLE
  ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri"; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)"; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 974, della citata  legge  n.
208  del  2015,  che  ha  istituito  per  l'anno  2016  il  Programma
straordinario di intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la
sicurezza delle periferie delle citta'  metropolitane  e  dei  comuni
capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di  interventi
urgenti per la rigenerazione delle aree urbane  degradate  attraverso
la promozione di progetti di miglioramento della qualita' del  decoro
urbano, di manutenzione,  riuso  e  rifunzionalizzazione  delle  aree
pubbliche   e   delle   strutture   edilizie    esistenti,    rivolti
all'accrescimento della sicurezza territoriale e della  capacita'  di
resilienza urbana, al potenziamento delle  prestazioni  urbane  anche
con  riferimento  alla  mobilita'  sostenibile,  allo   sviluppo   di
pratiche, come quelle del terzo settore e del  servizio  civile,  per
l'inclusione sociale e per  la  realizzazione  di  nuovi  modelli  di
welfare metropolitano, anche con  riferimento  all'adeguamento  delle
infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi  e
didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse  da
soggetti pubblici e privati; 
  Visto l'art. 1, comma 975, della citata legge n. 208 del 2015,  che
ha  stabilito  che  ai  fini  della  predisposizione   del   suddetto
Programma, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono  i
progetti di cui al  comma  974  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite con  apposito
bando,  approvato,  entro  il  31  gennaio  2016,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 1, comma 976, della citata legge n. 208 del 2015,  che
ha stabilito che "Con il decreto di cui al comma  975  sono  altresi'
definiti: 
    a)  la  costituzione,  la  composizione   e   le   modalita'   di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il  quale
ha facolta' di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti
pubblici  o  privati  ovvero  di  esperti  dotati  delle   necessarie
competenze; 
    b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare  ai
progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione; 
    c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo,
in coerenza con le finalita' del Programma, tra i quali la tempestiva
esecutivita' degli interventi e la capacita' di attivare sinergie tra
finanziamenti pubblici e privati."; 
  Visto l'art. 1, comma 977, della citata legge n. 208 del 2015,  che
ha stabilito che  "Sulla  base  dell'istruttoria  svolta,  il  Nucleo
seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti  dal  decreto
di cui al comma 975, con le relative indicazioni  di  priorita'.  Con
uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuati i progetti  da  inserire  nel  Programma  ai  fini  della
stipulazione di convenzioni o  accordi  di  programma  con  gli  enti
promotori dei  progetti  medesimi.  Tali  convenzioni  o  accordi  di
programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione  dei
progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse  quelle  a  valere  sul
fondo di cui al comma 978, e  i  tempi  di  attuazione  dei  progetti
medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti  in  caso
di inerzia realizzativa.  Le  amministrazioni  che  sottoscrivono  le
convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  i  dati  e  le  informazioni  necessari  allo
svolgimento  dell'attivita'  di  monitoraggio  degli  interventi.  Il
monitoraggio  degli  interventi  avviene   ai   sensi   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  ove  compatibile.  L'insieme
delle  convenzioni  e  degli   accordi   stipulati   costituisce   il
Programma."; 
  Visto, altresi', che l'art. 1, comma 978, della citata legge n. 208
del 2015 ha stabilito che per l'attuazione delle disposizioni di  cui
ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 e' istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo
denominato «Fondo per l'attuazione  del  Programma  straordinario  di
intervento per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle
periferie», da trasferire al bilancio autonomo della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, e che a tale fine e' autorizzata la spesa  di
500 milioni di euro per l'anno 2016; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione ai predetti
commi da 974 a 978 del richiamato art. 1 della citata  legge  n.  208
del 2015; 
  Vista la Convenzione europea del paesaggio, stipulata a Firenze  il
20 ottobre 2000, ratificata in Italia con la legge 9 gennaio 2006, n.
14, recante "Ratifica ed esecuzione  della  Convenzione  europea  sul
paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000", ed in particolare  il
preambolo, ove si riconosce che "il paesaggio e'  in  ogni  luogo  un
elemento importante della  qualita'  della  vita  delle  popolazioni:
nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come  in
quelli di grande qualita', nelle zone considerate  eccezionali,  come
in quelle della vita quotidiana"; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 135,
comma  4,  ove  si  stabilisce  che  "Per  ciascun  ambito  i   piani
paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate
in particolare: ... b) alla riqualificazione delle aree compromesse o
degradate"; 
  Ritenuto, pertanto, che le finalita' di interesse generale previste
dall'articolo 1, comma 974, della citata legge n. 208 del 2015, volte
alla "realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione  delle
aree urbane degradate", comprendono la riqualificazione paesaggistica
quale  obiettivo  necessario  per  il  recupero  della   dignita'   e
dell'identita' espressiva dei luoghi, e che tale  obiettivo  rafforza
la  coesione  sociale,  l'attrattivita'  turistica  ed  il   rilancio
economico-sociale delle zone degradate; 
  Ritenuto, altresi', che nel quadro della riqualificazione assume un
ruolo di rilievo la  qualita'  degli  interventi  architettonici,  in
quanto interventi capaci di rappresentare poli catalizzatori di  tali
forme di riqualificazione e rinnovamento; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 aprile 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Approvazione e contenuti del bando 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, commi 975 e 976,  lett.  b)  e  c),  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' approvato il bando  allegato,  con
il quale sono definiti: le modalita' e la procedura di  presentazione
dei progetti per la riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle
periferie  delle  citta'  metropolitane,  dei  comuni  capoluogo   di
provincia e della citta' di Aosta; la  documentazione  che  gli  enti
interessati devono allegare ai progetti; il  relativo  cronoprogramma
di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  e  del  bando  allegato,   si
considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni  di
marginalita' economica e  sociale,  degrado  edilizio  e  carenza  di
servizi. 
  3. Il bando allegato  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.