IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 974, della citata legge n. 208 del 2015, che ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualita' del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilita' sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati; Visto l'art. 1, comma 975, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che ai fini della predisposizione del suddetto Programma, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 1, comma 976, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che "Con il decreto di cui al comma 975 sono altresi' definiti: a) la costituzione, la composizione e le modalita' di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facolta' di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze; b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione; c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalita' del Programma, tra i quali la tempestiva esecutivita' degli interventi e la capacita' di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati."; Visto l'art. 1, comma 977, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che "Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorita'. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma."; Visto, altresi', che l'art. 1, comma 978, della citata legge n. 208 del 2015 ha stabilito che per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che a tale fine e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione ai predetti commi da 974 a 978 del richiamato art. 1 della citata legge n. 208 del 2015; Vista la Convenzione europea del paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata in Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000", ed in particolare il preambolo, ove si riconosce che "il paesaggio e' in ogni luogo un elemento importante della qualita' della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualita', nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana"; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 135, comma 4, ove si stabilisce che "Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: ... b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate"; Ritenuto, pertanto, che le finalita' di interesse generale previste dall'articolo 1, comma 974, della citata legge n. 208 del 2015, volte alla "realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate", comprendono la riqualificazione paesaggistica quale obiettivo necessario per il recupero della dignita' e dell'identita' espressiva dei luoghi, e che tale obiettivo rafforza la coesione sociale, l'attrattivita' turistica ed il rilancio economico-sociale delle zone degradate; Ritenuto, altresi', che nel quadro della riqualificazione assume un ruolo di rilievo la qualita' degli interventi architettonici, in quanto interventi capaci di rappresentare poli catalizzatori di tali forme di riqualificazione e rinnovamento; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 aprile 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Approvazione e contenuti del bando 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 975 e 976, lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' approvato il bando allegato, con il quale sono definiti: le modalita' e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta; la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti; il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti. 2. Ai fini del presente decreto e del bando allegato, si considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalita' economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi. 3. Il bando allegato costituisce parte integrante del presente decreto.