IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito
dalla legge 4 giugno  1938,  n.  880,  recante  la  disciplina  degli
abbonamenti alle radioaudizioni; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  31
dicembre 1947, n. 1542, recante norme in  materia  di  pagamento  del
canone di abbonamento alle radioaudizioni; 
  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
concernente, tra l'altro, i  versamenti  unitari  delle  imposte  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  recante  la
disciplina delle sanzioni tributarie non penali; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
con cui e' istituita  presso  il  Ministero  dell'interno  l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente; 
  Visto l'articolo 1, comma 132, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che  ha  previsto  l'abolizione  del  pagamento  del  canone  di
abbonamento alla Rai per l'apparecchio televisivo ubicato  nel  luogo
di residenza per i soggetti di eta' pari o superiore a  75  anni  che
siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali; 
  Visto l'articolo 38, comma 8, del citato  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, che prevede a  favore  dei  pensionati  in  possesso  di
determinati requisiti  reddituali  la  possibilita'  di  chiedere  il
pagamento del canone di abbonamento RAI in un massimo di undici  rate
da prelevare a cura dell'ente pensionistico; 
  Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 8  luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,  n.  129,
con cui e' istituito presso  l'Acquirente  unico  S.p.a.  un  Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi
ai mercati dell'energia elettrica e del gas; 
  Vista la legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016)», che, all'articolo 1, commi da 152 a 161,  prevede,
tra l'altro, disposizioni concernenti  il  pagamento  del  canone  di
abbonamento alla televisione di cui al citato regio decreto-legge  21
febbraio 1938, n. 246, da parte dei titolari di utenza  di  fornitura
di energia elettrica mediante addebito  sulle  fatture  emesse  dalle
imprese elettriche; 
  Visto l'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 208 del  2015,
con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico,  sono  definiti  termini  e  modalita'  per  il  riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle imprese elettriche,
che  a  tal  fine  non  sono  considerate   sostituti   di   imposta,
eventualmente tramite un  soggetto  unico  individuato  dal  medesimo
decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai  fini
del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156,
nonche' le misure tecniche che si  rendano  eventualmente  necessarie
per l'attuazione della presente norma; 
  Visto l'articolo 1, comma 156, della citata legge n. 208 del  2015,
con il quale e' disposto che «Per l'attuazione di quanto previsto dai
commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalita' di cui  ai  commi
da 152  a  160,  l'Anagrafe  tributaria,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico S.p.a.,  il
Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici
o privati che  ne  hanno  la  disponibilita'  sono  autorizzati  allo
scambio  e  all'utilizzo  di  tutte  le  informazioni  utili,  e   in
particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle  utenze
per  la  fornitura  di  energia  elettrica,  ai  soggetti  tenuti  al
pagamento del canone di abbonamento  alla  televisione,  ai  soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma  8,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' ai  soggetti  esenti  dal
pagamento del canone»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente; 
  Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
idrico, che si  e'  espressa  con  la  deliberazione  22  marzo  2016
121/2016/I/EEL; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2016; 
  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
del 2 maggio 2016; 
  Visto il nulla osta della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
all'ulteriore corso del  provvedimento  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 3 maggio 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
    a)  per  «canone»  si  intende  il  canone  di  abbonamento  alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; 
    b) per «imprese elettriche» si intendono le  imprese  controparti
dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato  libero  o
nell'ambito del servizio di maggior  tutela,  con  i  clienti  finali
domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla
fattura e successivo riversamento in base all'articolo 1, comma  154,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    c) per «tipologia clienti residenti» si intendono: 
      i. i clienti domestici titolari di punti  di  prelievo  cui  si
applica la tariffa D2 di cui al comma 30.1 del Testo integrato  delle
disposizioni  per  l'erogazione  dei  servizi   di   trasmissione   e
distribuzione dell'energia elettrica, Allegato A  alla  deliberazione
654/2015/R/EEL dell'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il
sistema idrico (TIT) o per i  quali  si  applica  la  sperimentazione
tariffaria di cui alla  deliberazione  205/2014/R/EEL  dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico; 
      ii. i clienti domestici titolari di punti di  prelievo  cui  si
applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2  del  TIT,  a  seguito  di
nuovi contratti conclusi a partire dal 1° gennaio  2016  che  abbiano
dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza  nel  luogo  di
fornitura ai sensi dell'articolo 1,  comma  159,  lettera  c),  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    d) per «tipologia altri clienti domestici» si intendono i clienti
domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa  D3
di cui al comma 30.2 del TIT attivi al 1° gennaio 2016; 
    e)  per  «Autorita'»  si  intende   l'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico; 
    f) per «Sistema informativo  integrato»  si  intende  il  sistema
informativo integrato basato su una banca dati dei punti di  prelievo
di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi  dei
clienti finali di cui all'art.1-bis della legge n.  129/2010,  ovvero
l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture  tecnologiche  e
regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei
flussi di dati funzionali ai processi necessari per il  funzionamento
dei mercati dell'energia elettrica e il gas. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) . 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4 -ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il regio  decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246
          (Disciplina  degli  abbonamenti  alle  radioaudizioni)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938,  n.  78,
          ed e' stato convertito in legge dalla L. 4 giugno 1938,  n.
          880, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1938, n. 15. 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 31 dicembre 1947, n. 1542 (Nuove norme in materia  di
          pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1948, n. 12. 
              - Il testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174, e' il seguente: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis); 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis. .». 
              - Il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471
          (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a norma dell'art.  3,  comma  133,
          lettera q), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998,  n.  5,
          S.O. n. 4. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.  O.  n.
          123. 
              - Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo
          2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione   digitale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S. O. n. 93, e' il seguente: 
              «Art.  62   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno   l'Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente  (ANPR),  quale  base  di   dati   di   interesse
          nazionale, ai sensi dell'art. 60, che  subentra  all'Indice
          nazionale delle anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del
          quinto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre  1954,  n.
          1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
          residente"  e  all'Anagrafe  della   popolazione   italiana
          residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
          27 ottobre 1988, n. 470,  recante  "Anagrafe  e  censimento
          degli italiani all'estero" Tale base di dati e'  sottoposta
          ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
          alle regole  tecniche  di  cui  all'art.  51.  I  risultati
          dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale   del
          Garante per la protezione dei dati personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all'art.  54,  comma  3,  del  testo  unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta  delle  liste
          di cui all'art. 1931 del codice  dell'ordinamento  militare
          di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo
          le modalita' definite con uno dei decreti di cui  al  comma
          6, in cui e' stabilito anche un programma  di  integrazione
          da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 
              3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la  disponibilita'
          dei dati, degli atti e degli strumenti per  lo  svolgimento
          delle funzioni di competenza statale attribuite al  sindaco
          ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione
          di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento
          dell'Anagrafe nazionale, il comune puo' utilizzare  i  dati
          anagrafici     eventualmente     conservati     localmente,
          costantemente  allineati  con   l'ANPR.   L'ANPR   consente
          esclusivamente  ai  comuni  la  certificazione   dei   dati
          anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223,  anche  in  modalita'  telematica.  I  comuni  inoltre
          possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
          fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi
          diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche  amministrazioni  e
          agli organismi che erogano pubblici  servizi  l'accesso  ai
          dati contenuti nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata  di  dati  dei   cittadini,   le   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 2, comma  2,  del  presente
          Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene
          integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita  l'ISTAT  e
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali,  sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni del presente articolo,  anche
          con riferimento: 
                a) alle  garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'art. 58; 
                b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi;  c)  all'erogazione  di
          altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra  i  quali  il
          servizio di invio telematico  delle  attestazioni  e  delle
          dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui  all'art.
          74 del decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
          2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di
          cui al  decreto  del  Ministro  della  salute  in  data  26
          febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  65
          del 19 marzo 2010.». 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  132,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S. O. n.
          285, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia  di  entrata,  nonche'
          disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:   Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri;  Relazioni  finanziarie  con   le
          autonomie territoriali). - (Omissis). 
              132. A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di eta'
          pari o superiore a settantacinque anni  e  con  un  reddito
          proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro
          516,46 per tredici mensilita', senza conviventi, e' abolito
          il pagamento del canone di abbonamento alle  radioaudizioni
          esclusivamente per  l'apparecchio  televisivo  ubicato  nel
          luogo di residenza. Per l'abuso e'  irrogata  una  sanzione
          amministrativa,  in  aggiunta  al  canone  dovuto  e   agli
          interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed  euro
          2.000 per ciascuna annualita' evasa.». 
              - Il testo dell'art. 38, comma 8, del decreto-legge  31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125,
          S. O. n. 114, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  30
          luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          luglio 2010, n. 1766, S. O. n. 174, e' il seguente: 
              «Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria).  -
          (Omissis). 
              8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a  richiesta
          degli interessati il cui reddito  di  pensione  non  superi
          18.000  euro,   trattengono   l'importo   del   canone   di
          abbonamento Rai in un numero massimo di undici  rate  senza
          applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate  nel  mese  di  dicembre.  Con  provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro  60
          giorni dalla entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuati  i  termini  e  le
          modalita'  di  versamento  delle  somme  trattenute  e   le
          modalita' di certificazione. La richiesta  da  parte  degli
          interessati deve essere presentata  entro  il  15  novembre
          dell'anno   precedente   a   quello   cui   si    riferisce
          l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
          sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi  eredi,  gli
          importi  residui  da  versare.  Le  predette  modalita'  di
          trattenuta mensile possono essere  applicate  dai  medesimi
          soggetti, a richiesta degli  interessati,  con  reddito  di
          pensione non superiore a 18.000 euro,  con  riferimento  ad
          altri tributi, previa apposita convenzione con il  relativo
          ente percettore.». 
              - Il testo dell'art. 1, commi da 152 a 161, della legge
          28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S. O. n.
          70, e' il seguente: 
              «152.  Per  l'anno  2016,  la  misura  del  canone   di
          abbonamento alla televisione per  uso  privato  di  cui  al
          regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,  convertito
          dalla legge 4  giugno  1938,  n.  880,  e'  pari,  nel  suo
          complesso, all'importo di euro 100. 
              153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,
          convertito  dalla  legge  4  giugno  1938,  n.  880,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine,
          i seguenti periodi: «La detenzione  di  un  apparecchio  si
          presume altresi' nel caso in cui esista  un'utenza  per  la
          fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto
          ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di  superare  le
          presunzioni di  cui  ai  precedenti  periodi,  a  decorrere
          dall'anno 2016 e' ammessa esclusivamente una  dichiarazione
          rilasciata ai sensi del testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  la
          cui mendacia comporta gli effetti,  anche  penali,  di  cui
          all'art. 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e'
          presentata   all'Agenzia   delle   entrate   -    Direzione
          provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino  I
          -  Sportello  S.A.T.,  con  le   modalita'   definite   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  e
          ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata»; 
                b) all'art. 1, dopo il secondo comma e'  aggiunto  il
          seguente: «Il canone  di  abbonamento  e',  in  ogni  caso,
          dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi  di  cui
          al primo comma  detenuti,  nei  luoghi  adibiti  a  propria
          residenza o dimora, dallo stesso soggetto  e  dai  soggetti
          appartenenti  alla   stessa   famiglia   anagrafica,   come
          individuata dall'art. 4 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»; 
                c) all'art. 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          comma: «Per i titolari di utenza di  fornitura  di  energia
          elettrica  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   secondo
          periodo, il pagamento del  canone  avviene  in  dieci  rate
          mensili,  addebitate  sulle  fatture  emesse   dall'impresa
          elettrica aventi scadenza  del  pagamento  successiva  alla
          scadenza delle rate. Le rate, ai fini  dell'inserimento  in
          fattura, s'intendono scadute il primo  giorno  di  ciascuno
          dei mesi da gennaio ad ottobre.  L'importo  delle  rate  e'
          oggetto di distinta indicazione nel contesto della  fattura
          emessa dall'impresa elettrica e non e' imponibile  ai  fini
          fiscali. Le  somme  riscosse  sono  riversate  direttamente
          all'Erario mediante versamento unitario di cui all'art.  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni. Le imprese elettriche devono  effettuare  il
          predetto  riversamento  entro  il  giorno   20   del   mese
          successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone
          deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono
          in ogni caso esclusi obblighi  di  anticipazione  da  parte
          delle imprese elettriche». 
              154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il
          sistema idrico, da  adottare  entro  quarantacinque  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          definiti  termini   e   modalita'   per   il   riversamento
          all'Erario, e per  le  conseguenze  di  eventuali  ritardi,
          anche in forma di interessi moratori, dei canoni  incassati
          dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a  tal
          fine   non   sono   considerate   sostituti   di   imposta,
          eventualmente tramite un  soggetto  unico  individuato  dal
          medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione  dei
          dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione  dei
          soggetti di cui al comma 156, nonche'  le  misure  tecniche
          che si rendano eventualmente  necessarie  per  l'attuazione
          della presente norma. 
              155.  In  caso  di   violazione   degli   obblighi   di
          comunicazione e di versamento dei canoni di  cui  al  comma
          154, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli
          articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. 
              156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153,
          154 e 155 e limitatamente alle finalita' di cui ai commi da
          152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorita' per l'energia
          elettrica, il gas e il sistema idrico,  l'Acquirente  Unico
          Spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri
          soggetti pubblici o privati che ne hanno la  disponibilita'
          sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo  di  tutte  le
          informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle
          famiglie anagrafiche,  alle  utenze  per  la  fornitura  di
          energia elettrica, ai  soggetti  tenuti  al  pagamento  del
          canone  di  abbonamento  alla  televisione,   ai   soggetti
          beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 38, comma 8,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          ai soggetti esenti dal pagamento del canone. 
              157. Al fine di semplificare le modalita' di  pagamento
          del canone,  le  autorizzazioni  all'addebito  diretto  sul
          conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi  di
          pagamento,  rilasciate  a   intermediari   finanziari   dai
          titolari di utenza per la fornitura  di  energia  elettrica
          per il pagamento delle relative fatture,  si  intendono  in
          ogni caso estese al pagamento  del  canone  di  abbonamento
          televisivo. La disposizione di cui  al  presente  comma  si
          applica anche  alle  suddette  autorizzazioni  all'addebito
          gia' rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  fatta  salva  la   facolta'   di   revoca
          dell'autorizzazione  nel  suo  complesso  da  parte   dell'
          utente. 
              158. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge non e'  piu'  esercitabile  la  facolta'  di
          presentare  la  denunzia  di  cessazione   dell'abbonamento
          radiotelevisivo per  suggellamento,  di  cui  all'art.  10,
          primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio  1938,  n.
          246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  accertamento  e
          riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone
          di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito
          familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo. 
              159. In sede di prima applicazione di  quanto  disposto
          dai commi da 152 a 158: 
                a)  avuto  riguardo  ai   tempi   tecnici   necessari
          all'adeguamento dei sistemi di  fatturazione,  nella  prima
          fattura successiva al 1° luglio 2016  sono  cumulativamente
          addebitate tutte le rate scadute; 
                b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle
          imprese elettriche, per il tramite del sistema  informativo
          integrato istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'art.
          1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  13  agosto  2010,  n.  129,
          l'elenco dei soggetti esenti ai  sensi  delle  disposizioni
          vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui al
          comma 153,  lettera  a),  e  fornisce  ogni  dato  utile  a
          individuare i soggetti obbligati; 
                c) le imprese elettriche all'atto  della  conclusione
          dei  nuovi   contratti   di   fornitura   acquisiscono   la
          dichiarazione  del  cliente  in   ordine   alla   residenza
          anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente e'  tenuto  a
          comunicare ogni successiva variazione. 
              160. Per gli  anni  dal  2016  al  2018,  le  eventuali
          maggiori entrate versate a titolo di canone di  abbonamento
          alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte  a  tale
          titolo nel bilancio di  previsione  per  l'anno  2016  sono
          riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
          loro ammontare per l'anno 2016  e  del  50  per  cento  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: 
                a) all'ampliamento sino ad euro  8.000  della  soglia
          reddituale prevista dall'art. 1, comma 132, della legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  ai  fini  della  esenzione   dal
          pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
          soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; 
                b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50
          milioni di euro in ragione  d'anno,  di  un  Fondo  per  il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da  istituire
          nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
                c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
          di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147, e successive modificazioni. 
              Le somme di cui al presente comma  sono  ripartite  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  che
          stabilisce   altresi'    le    modalita'    di    fruizione
          dell'esenzione di  cui  alla  lettera  a),  ferma  restando
          l'assegnazione alla societa' RAI-Radiotelevisione  italiana
          Spa della restante quota delle eventuali  maggiori  entrate
          versate a titolo di canone di abbonamento. Le  quote  delle
          entrate del canone  di  abbonamento  gia'  destinate  dalla
          legislazione vigente a specifiche finalita' sono attribuite
          sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel
          bilancio   di   previsione   per   l'anno   2016,    ovvero
          dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di
          riferimento, se inferiore alla previsione per il  2016.  Le
          somme di cui al presente comma  non  impegnate  in  ciascun
          esercizio possono esserlo in quello successivo. 
              161. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio, anche in conto  dei  residui.  Alle
          suddette somme si applica  quanto  previsto  dall'art.  34,
          comma 7, ultimo periodo, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, e successive modificazioni.». 
              - Il testo dell'art. 1-bis del decreto legge  8  luglio
          2010, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  luglio
          2010, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
          agosto 2010, n. 192, e' il seguente: 
              «Art.  1-bis  (Sistema  informatico  integrato  per  la
          gestione  dei  flussi  informativi  relativi   ai   mercati
          dell'energia  elettrica  e  del  gas).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere la competitivita' e di  incentivare  la  migliore
          funzionalita' delle attivita' delle  imprese  operanti  nel
          settore dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale,  e'
          istituito  presso  l'Acquirente  unico  S.p.A.  un  Sistema
          informatico  integrato   per   la   gestione   dei   flussi
          informativi relativi ai mercati  dell'energia  elettrica  e
          del gas, basato su una banca dati dei punti di  prelievo  e
          dei dati identificativi dei clienti finali.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'Autorita' per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  emana  i  criteri  generali  per  il
          funzionamento del Sistema. 
              2. Le modalita'  di  gestione  dei  flussi  informativi
          attraverso il Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.  Tali   flussi   potranno
          comprendere  anche   informazioni   concernenti   eventuali
          inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
          sulla base di indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende acquisito. 
              3. Nel rispetto delle norme stabilite dal  Garante  per
          la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
          il trattamento dei dati personali e sensibili. 
              4. Le informazioni scambiate nell'ambito  del  Sistema,
          in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
          all'adozione  di  misure  volte  alla   sospensione   della
          fornitura nei confronti dei  clienti  finali  inadempienti,
          nel rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'  medesima  in
          materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
          dei clienti finali per i quali, ai  sensi  della  normativa
          vigente, non possa essere  prevista  la  sospensione  della
          fornitura.  Nelle  more  dell'effettiva  operativita'   del
          Sistema, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce in via transitoria le  modalita'  di  gestione  e
          trasmissione delle informazioni relative ai clienti  finali
          inadempienti all'atto  del  passaggio  a  nuovo  fornitore.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  misura
          del corrispettivo a remunerazione dei costi  relativi  alle
          attivita'   svolte   dall'Acquirente   unico   S.p.A.    e'
          determinata dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, a carico  degli  operatori  dei  settori  dell'energia
          elettrica e del gas naturale e  senza  che  questi  possano
          trasferire i relativi  oneri  sulle  tariffe  applicate  ai
          consumatori.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
          della popolazione residente) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regio decreto-legge 21  febbraio
          1938, n. 246, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1,  commi  154  e  159,  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1-bis del citato decreto legge
          8 luglio 2010, n. 105, si veda nelle note alle premesse.