IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente
«Disposizioni    recanti     misure     per     la     crescita     e
l'internazionalizzazione delle imprese»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  238,  concernente  «Incentivi
fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  3
giugno 2011 recante disciplina in materia  di  «Individuazione  delle
categorie dei soggetti beneficiari degli  incentivi  fiscali  di  cui
all'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238»; 
  Visto, in particolare, l'art.  16,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 147 del 2015 il  quale  prevede  che,  al  verificarsi
delle condizioni ivi recate, il reddito di lavoro dipendente prodotto
in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio
dello  Stato  concorre  alla  formazione  del   reddito   complessivo
limitatamente al settanta per cento del suo ammontare; 
  Visti il comma 1, lettera d), e il comma 2 del predetto art. 16,  i
quali demandano a un  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, rispettivamente, la definizione  dei  requisiti  di  elevata
qualificazione e specializzazione dei lavoratori, necessari  ai  fini
della fruizione dell'agevolazione fiscale  di  cui  al  comma  1  del
citato art. 16 nonche' l'individuazione delle categorie  di  soggetti
di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, ai  quali  e'  estesa  la
fruizione del beneficio di cui al predetto  comma  1,  tenendo  conto
delle  specifiche  esperienze   e   qualificazioni   scientifiche   e
professionali dai medesimi possedute; 
  Visto il comma 3 del citato art. 16 il quale demanda, altresi',  al
medesimo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
l'individuazione delle disposizioni di attuazione del  predetto  art.
16,  delle  disposizioni  di  coordinamento  con   le   altre   norme
agevolative vigenti in materia nonche' della disciplina relativa alle
eventuali cause di decadenza dal beneficio; 
  Visto  l'art.  44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
recante disciplina in materia di «Incentivi per il rientro in  Italia
di ricercatori residenti all'estero»; 
  Sentito il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  con
riferimento all'individuazione dei ruoli direttivi e alla definizione
dei requisiti di elevata qualificazione  e  specializzazione  di  cui
all'art. 16, comma 1, lettera d), del citato decreto  legislativo  n.
147 del 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Categorie dei soggetti beneficiari 
                     delle agevolazioni fiscali 
 
  1. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 16, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, consistenti nella  concorrenza
alla formazione del reddito complessivo del 70 per cento del  reddito
di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono
la residenza nel territorio dello Stato  ai  sensi  dell'art.  2  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  trovano
applicazione, a decorrere dall'anno 2016, per  il  periodo  d'imposta
del predetto trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi
delle seguenti condizioni: 
    a) i lavoratori non sono stati residenti  in  Italia  nei  cinque
periodi  di  imposta  precedenti  il  predetto  trasferimento  e   si
impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; 
    b) l'attivita' lavorativa e' svolta presso  un'impresa  residente
nel territorio  dello  Stato  in  forza  di  un  rapporto  di  lavoro
instaurato  con  questa   o   con   societa'   che   direttamente   o
indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa; 
    c) l'attivita' lavorativa e' prestata nel territorio italiano per
un periodo superiore  a  183  giorni  nell'arco  di  ciascun  periodo
d'imposta; 
    d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in  possesso
dei requisiti  di  elevata  qualificazione  o  specializzazione  come
definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre
2007, n. 206. 
  2. Sono altresi' destinatari delle medesime agevolazioni di cui  al
comma 1: 
    a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un  titolo  di
laurea che hanno  svolto  continuativamente  un'attivita'  di  lavoro
dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori  dall'Italia  negli
ultimi ventiquattro mesi o piu'; 
    b)   i   cittadini   dell'Unione   europea   che   hanno   svolto
continuativamente un'attivita'  di  studio  fuori  dall'Italia  negli
ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un titolo  di  laurea  o
una specializzazione post lauream.