IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Vista  la  direttiva  2006/118/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione  delle  acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e,   in
particolare, il comma 4-bis dell'articolo 104  che  prevede  che  con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del   mare,   vengano   definiti,   i   criteri   per   il   rilascio
dell'autorizzazione al ravvenamento o  all'accrescimento  artificiale
dei corpi  idrici  sotterranei,  al  fine  del  raggiungimento  degli
obiettivi di qualita' degli stessi corpi idrici di cui agli  articoli
76 e  77  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'  il  comma  3
dell'articolo  75  dello  stesso  decreto,  che  stabilisce  che   le
prescrizioni tecniche necessarie  all'attuazione  della  Parte  Terza
sono  stabilite  con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni; 
  Visto l'articolo 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e il relativo allegato 11, recante l'elenco indicativo  delle  misure
supplementari da inserire nei programmi di misure e, in  particolare,
la misura supplementare di cui al punto XIV) relativa al ravvenamento
artificiale delle falde acquifere; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2009,  n.  30,  e,   in
particolare, l'articolo 4 e l'Allegato 3, parte A, che stabiliscono i
criteri per la definizione del buono stato chimico dei  corpi  idrici
sotterranei; 
  Visto il documento della Commissione europea Guidance Document  No.
31 «Ecological flows in the implementation  of  the  Water  Framework
Directive»; 
  Acquisito  l'allegato  tecnico  elaborato  dal  gruppo  di   lavoro
istituito con decreto direttoriale 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano
repertorio n. 232/CSR nella seduta del 17 dicembre 2015; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 388/2016  espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  28
gennaio 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota 7680 del 6 aprile 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 75, comma 3 e  104,
comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,
stabilisce  i  criteri  per  il   rilascio   dell'autorizzazione   al
ravvenamento  o  all'accrescimento  artificiale  dei   corpi   idrici
sotterranei, tramite gli interventi di ricarica controllata dei corpi
idrici sotterranei al  fine  del  perseguimento  degli  obiettivi  di
qualita' ambientale di cui agli articoli 76 e 77 del  citato  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Gli interventi  di  ricarica  controllata  di  cui  al  comma  1
costituiscono misura supplementare ai sensi dell'articolo 116  e  del
punto XIV) dell'Allegato 11 alla Parte III del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e concorrono al raggiungimento dell'obiettivo  di
qualita' ambientale dei corpi idrici sotterranei, in coerenza con  le
misure atte a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti  nelle
acque sotterranee di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  16
marzo 2009, n. 30. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
              La  Direttiva  2000/60/CE  del  23  ottobre  2000   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  (che  istituisce  un
          quadro per l'azione comunitaria in materia  di  acque),  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. 
              La Direttiva 2006/118/CE  del  12  dicembre  2006,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (sulla protezione  delle
          acque sotterranee dall'inquinamento e dal  deterioramento),
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 104,  comma  4-bis,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in
          materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              "Art.  104  (Scarichi  nel  sottosuolo  e  nelle  acque
          sotterranee). - (Omissis). 
              4-bis. Fermo restando il divieto di  cui  al  comma  1,
          l'autorita'  competente,   al   fine   del   raggiungimento
          dell'obiettivo di qualita' dei  corpi  idrici  sotterranei,
          puo'  autorizzare   il   ravvenamento   o   l'accrescimento
          artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri
          stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare.  L'acqua  impiegata  puo'
          essere  di  provenienza  superficiale  o   sotterranea,   a
          condizione che l'impiego della  fonte  non  comprometta  la
          realizzazione degli obiettivi  ambientali  fissati  per  la
          fonte  o  per  il  corpo  idrico  sotterraneo  oggetto   di
          ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono  riesaminate
          periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito  del
          Piano di tutela e del Piano di gestione. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo degli articoli 75 comma 3,  76  e
          77 del citato decreto n. 152 del 2006: 
              "Art. 75 (Competenze).  -  (Omissis). 
              3. Le prescrizioni tecniche  necessarie  all'attuazione
          della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
          Allegati al decreto stesso e con  uno  o  piu'  regolamenti
          adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare previa intesa  con
          la  Conferenza   Stato-regioni;   attraverso   i   medesimi
          regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati
          alla parte terza  del  presente  decreto  per  adeguarli  a
          sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
          tecnologiche. 
              (Omissis)." 
              "Art. 76. (Disposizioni generali). - 1. Al  fine  della
          tutela  e  del  risanamento  delle  acque  superficiali   e
          sotterranee, la parte terza del presente decreto  individua
          gli obiettivi minimi di qualita'  ambientale  per  i  corpi
          idrici  significativi  e  gli  obiettivi  di  qualita'  per
          specifica  destinazione  per  i   corpi   idrici   di   cui
          all'articolo 78,  da  garantirsi  su  tutto  il  territorio
          nazionale. 
              2. L'obiettivo di qualita' ambientale  e'  definito  in
          funzione della capacita' dei corpi idrici  di  mantenere  i
          processi  naturali  di  autodepurazione  e  di   supportare
          comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate. 
              3. L'obiettivo di qualita' per  specifica  destinazione
          individua  lo  stato  dei  corpi  idrici  idoneo   ad   una
          particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei
          pesci e dei molluschi. 
              4. In attuazione della parte terza del presente decreto
          sono adottate, mediante il Piano di tutela delle  acque  di
          cui  all'articolo  121,  misure  atte  a   conseguire   gli
          obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015: 
                a) sia mantenuto  o  raggiunto  per  i  corpi  idrici
          significativi superficiali  e  sotterranei  l'obiettivo  di
          qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono»; 
                b) sia mantenuto, ove gia'  esistente,  lo  stato  di
          qualita' ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1
          alla parte terza del presente decreto; 
                c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per  i  corpi
          idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79  gli
          obiettivi di qualita' per  specifica  destinazione  di  cui
          all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi
          i  termini  di   adempimento   previsti   dalla   normativa
          previgente. 
              5.  Qualora  per  un  corpo  idrico   siano   designati
          obiettivi  di   qualita'   ambientale   e   per   specifica
          destinazione che prevedono per gli stessi parametri  valori
          limite  diversi,  devono  essere  rispettati  quelli   piu'
          cautelativi quando essi  si  riferiscono  al  conseguimento
          dell'obiettivo  di  qualita'   ambientale;   l'obbligo   di
          rispetto di tali valori  limite  decorre  dal  22  dicembre
          2015. 
              6. Il Piano di tutela provvede al  coordinamento  degli
          obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di
          qualita' per specifica destinazione. 
              7. Le regioni possono definire  obiettivi  di  qualita'
          ambientale  piu'  elevati,  nonche'  individuare  ulteriori
          destinazioni dei  corpi  idrici  e  relativi  obiettivi  di
          qualita'." 
              "Art. 77 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo
          di qualita' ambientale). - 1. Entro dodici mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  parte  terza  del  presente
          decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati
          del primo rilevamento effettuato ai  sensi  degli  articoli
          118 e  120,  le  regioni  che  non  vi  abbiano  provveduto
          identificano per  ciascun  corpo  idrico  significativo,  o
          parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad  una
          di quelle indicate nell'Allegato 1  alla  parte  terza  del
          presente decreto. 
              2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1,
          le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie  al
          raggiungimento  o  al  mantenimento  degli   obiettivi   di
          qualita'  ambientale  di  cui  all'articolo  76,  comma  4,
          lettere  a)  e  b),  tenendo  conto  del   carico   massimo
          ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle
          Autorita' di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i
          corpi idrici l'adozione  di  misure  atte  ad  impedire  un
          ulteriore degrado. 
              3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre  2015  il
          raggiungimento  dell'obiettivo   di   qualita'   ambientale
          corrispondente allo stato di «buono», entro il 31  dicembre
          2008 ogni corpo idrico superficiale classificato  o  tratto
          di esso deve conseguire almeno i requisiti dello  stato  di
          «sufficiente» di cui all'Allegato 1 alla  parte  terza  del
          presente decreto. 
              4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere
          conformi agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati
          nell'Allegato 1 alla  parte  terza  del  presente  decreto,
          secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo  diversa
          disposizione della normativa di settore a norma della quale
          le singole aree sono state istituite. 
              5. La designazione di un  corpo  idrico  artificiale  o
          fortemente  modificato  e  la  relativa  motivazione   sono
          esplicitamente  menzionate  nei  piani  di  bacino  e  sono
          riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono  definire  un
          corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando: 
                a)     le     modifiche     delle     caratteristiche
          idromorfologiche   di    tale    corpo,    necessarie    al
          raggiungimento  di  un  buono  stato   ecologico,   abbiano
          conseguenze negative rilevanti: 
                  1) sull'ambiente in senso ampio; 
                  2) sulla navigazione,  comprese  le  infrastrutture
          portuali, o sul diporto; 
                  3)  sulle  attivita'  per  le  quali   l'acqua   e'
          accumulata,  quali  la  fornitura  di  acqua  potabile,  la
          produzione di energia o l'irrigazione; 
                  4) sulla regolazione  delle  acque,  la  protezione
          dalle inondazioni o il drenaggio agricolo; 
                  5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano
          ugualmente importanti; 
                b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche
          artificiali o modificate del corpo idrico non possano,  per
          motivi  di  fattibilita'  tecnica  o  a  causa  dei   costi
          sproporzionati,  essere  raggiunti  con  altri  mezzi   che
          rappresentino un'opzione  significativamente  migliore  sul
          piano ambientale. 
              6.  Le  regioni  possono  motivatamente  prorogare   il
          termine  del  23  dicembre  2015   per   poter   conseguire
          gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non  si
          verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi
          idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni: 
                a) i miglioramenti necessari  per  il  raggiungimento
          del buono stato di qualita' ambientale non  possono  essere
          raggiunti entro i termini  stabiliti  almeno  per  uno  dei
          seguenti motivi: 
                  1) i miglioramenti dello  stato  dei  corpi  idrici
          possono essere conseguiti per motivi tecnici solo  in  fasi
          successive al 23 dicembre 2015; 
                  2)  il  completamento  dei  miglioramenti  entro  i
          termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso; 
                  3)  le  condizioni  naturali  non   consentono   il
          miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti; 
                b) la proroga dei termini e le  relative  motivazioni
          sono espressamente indicate nei piani di cui agli  articoli
          117 e 121; 
                c)  le  proroghe  non  possono  superare  il  periodo
          corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei  piani  di
          cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in  cui  le
          condizioni  naturali  non  consentano  di  conseguire   gli
          obiettivi entro detto periodo; 
                c) l'elenco delle misure, la necessita' delle  stesse
          per il miglioramento progressivo entro il termine previsto,
          la giustificazione di ogni eventuale significativo  ritardo
          nella  attuazione  delle  misure,   nonche'   il   relativo
          calendario  di  attuazione  delle  misure   devono   essere
          riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni
          devono essere aggiornate nel riesame dei piani. 
              7.  Le  regioni,  per  alcuni  corpi  idrici,   possono
          stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno  rigorosi
          rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle
          ripercussioni  dell'impatto  antropico  rilevato  ai  sensi
          dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
          possibile   o   sia   esageratamente   oneroso   il    loro
          raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
          condizioni: 
                a) la situazione  ambientale  e  socio-economica  non
          consente  di  prevedere  altre  opzioni  significativamente
          migliori sul piano ambientale ed economico; 
                b) la garanzia che: 
                  1) per le acque superficiali  venga  conseguito  il
          migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto  conto
          degli  impatti  che  non  potevano  ragionevolmente  essere
          evitati   per   la   natura    dell'attivita'    umana    o
          dell'inquinamento; 
                  2)  per  le  acque  sotterranee   siano   apportate
          modifiche minime al loro stato di  qualita',  tenuto  conto
          degli  impatti  che  non  potevano  ragionevolmente  essere
          evitati   per   la   natura    dell'attivita'    umana    o
          dell'inquinamento; 
                c) per lo stato del corpo  idrico  non  si  verifichi
          alcun ulteriore deterioramento; 
                d)  gli  obiettivi  ambientali  meno  rigorosi  e  le
          relative motivazioni figurano espressamente  nel  piano  di
          gestione del bacino idrografico e del piano  di  tutela  di
          cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi  sono  rivisti
          ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani. 
              8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la
          definizione  di  obiettivi  meno  rigorosi  e'   consentita
          purche'  essi  non  comportino  l'ulteriore  deterioramento
          dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di  cui
          alla lettera b) del  medesimo  comma  7,  purche'  non  sia
          pregiudicato  il  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati
          dalla parte terza  del  presente  decreto  in  altri  corpi
          idrici compresi nello stesso bacino idrografico. 
              9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela
          devono comprendere le misure volte alla  tutela  del  corpo
          idrico,  ivi  compresi  i   provvedimenti   integrativi   o
          restrittivi della disciplina degli  scarichi  ovvero  degli
          usi delle acque.  I  tempi  e  gli  obiettivi,  nonche'  le
          relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed  ogni
          eventuale modifica deve essere inserita come  aggiornamento
          del piano. 
              10. Il deterioramento temporaneo dello stato del  corpo
          idrico dovuto a circostanze naturali o  di  forza  maggiore
          eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni
          violente e siccita' prolungate, o conseguente  a  incidenti
          ragionevolmente  imprevedibili,  non  da'   luogo   a   una
          violazione  delle  prescrizioni  della  parte   terza   del
          presente  decreto,  purche'  ricorrano  tutte  le  seguenti
          condizioni: 
                a) che  siano  adottate  tutte  le  misure  volte  ad
          impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita'
          dei corpi idrici e  la  compromissione  del  raggiungimento
          degli obiettivi di  cui  all'articolo  76  ed  al  presente
          articolo  in  altri  corpi  idrici  non  interessati   alla
          circostanza; 
                b) che il Piano di tutela  preveda  espressamente  le
          situazioni in cui detti eventi  possano  essere  dichiarati
          ragionevolmente   imprevedibili   o   eccezionali,    anche
          adottando gli indicatori appropriati; 
                c) che siano previste ed adottate misure idonee a non
          compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico
          una volta conclusisi gli eventi in questione; 
                d)  che  gli  effetti  degli  eventi  eccezionali   o
          imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e,  con
          riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera
          a), venga fatto tutto il  possibile  per  ripristinare  nel
          corpo  idrico,  non   appena   cio'   sia   ragionevolmente
          fattibile, lo stato precedente tali eventi; 
                e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle
          misure adottate o da adottare sia inserita  nel  successivo
          aggiornamento del Piano di tutela. 
              10-bis. Le regioni  non  violano  le  disposizioni  del
          presente decreto nei casi in cui: 
                a) il mancato raggiungimento  del  buon  stato  delle
          acque sotterranee, del buono stato  ecologico  delle  acque
          superficiali  o,  ove  pertinente,  del   buon   potenziale
          ecologico   ovvero    l'incapacita'    di    impedire    il
          deterioramento del corpo idrico superficiale e  sotterraneo
          sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche
          di  un  corpo  idrico   superficiale   o   ad   alterazioni
          idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei; 
                b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno
          stato  elevato  ad  un  buono  stato  di  un  corpo  idrico
          superficiale sia dovuto a nuove  attivita'  sostenibili  di
          sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni: 
                  1) siano state  avviate  le  misure  possibili  per
          mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; 
                  2) siano indicate puntualmente  ed  illustrate  nei
          piani di cui agli articoli 117 e 121 le  motivazioni  delle
          modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti
          ogni sei anni; 
                  3)  le  motivazioni   delle   modifiche   o   delle
          alterazioni di cui alla lettera  b)  siano  di  prioritario
          interesse pubblico  ed  i  vantaggi  per  l'ambiente  e  la
          societa', risultanti dal conseguimento degli  obiettivi  di
          cui al  comma  1,  siano  inferiori  rispetto  ai  vantaggi
          derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute
          umana, per il mantenimento della sicurezza umana o  per  lo
          sviluppo sostenibile; 
                  4) per motivi di fattibilita' tecnica  o  di  costi
          sproporzionati, i  vantaggi  derivanti  dalle  modifiche  o
          dalle alterazioni  del  corpo  idrico  non  possono  essere
          conseguiti  con  altri  mezzi  che  garantiscono  soluzioni
          ambientali migliori.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 116 e l'allegato 11
          della parte terza, del citato decreto n. 152, del 2006: 
              "Art. 116 (Programmi  di  misure).  -  1.  Le  regioni,
          nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di
          tutela di cui all'articolo 121 con i  programmi  di  misure
          costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla
          parte terza del presente decreto e, ove  necessarie,  dalle
          misure supplementari di  cui  al  medesimo  Allegato;  tali
          programmi di  misure  sono  sottoposti  per  l'approvazione
          all'Autorita' di bacino. Qualora le  misure  non  risultino
          sufficienti a garantire il raggiungimento  degli  obiettivi
          previsti, l'Autorita' di bacino ne  individua  le  cause  e
          indica  alle  regioni  le  modalita'  per  il  riesame  dei
          programmi,   invitandole   ad   apportare   le   necessarie
          modifiche,  fermo  restando  il  limite  costituito   dalle
          risorse disponibili. Le  misure  di  base  e  supplementari
          devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
          inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I
          programmi sono approvati entro il  2009  ed  attuati  dalle
          regioni entro il 2012; il successivo riesame deve  avvenire
          entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni. 
              1-bis. Eventuali misure nuove o  modificate,  approvate
          nell'ambito di  un  programma  aggiornato,  sono  applicate
          entro tre anni dalla loro approvazione.". 
              "Allegato   11   (Elenco   indicativo   delle    misure
          supplementari da inserire nei programmi). 
              Elenchi degli elementi da  inserire  nei  programmi  di
          misure. 
              Misure  di  base  richieste  ai  sensi  delle  seguenti
          direttive: 
                i) direttiva 76/ 160/CEE sulle acque di balneazione 
                ii) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici 
                iii) direttiva 80/778/CEE sulle  acque  destinate  al
          consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE 
                iv)  direttiva  96/82/CE  sugli  incidenti  rilevanti
          (Seveso) 
                v)   direttiva   85/337/   CEE   sulla    valutazione
          dell'impatto ambientale 
                vi)    direttiva    86/278/CEE    sulla    protezione
          dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione 
                vii) direttiva 91 / 271 / CEE sul  trattamento  delle
          acque reflue urbane 
                viii)  direttiva  91  /   414/   CEE   sui   prodotti
          fitosanitari 
                ix) direttiva 91 /676/ CEE sui nitrati 
                x) direttiva 92/43/CEE sugli habitat 
                xi)  direttiva  96/61/CE  sulla  prevenzione   e   la
          riduzione integrate dell'inquinamento 
              Elenco  indicativo  delle   misure   supplementari   da
          inserire nei programmi di misure. 
              Elenco delle  eventuali  misure  supplementari  che  le
          regioni possono decidere di adottare all'interno di ciascun
          distretto   idrografico   ricadente   nel   territorio   di
          competenza nell'ambito del programma di misure. 
                i) provvedimenti legislativi 
                ii) provvedimenti amministrativi 
                iii) strumenti economici o fiscali 
                iv) accordi negoziati in materia ambientale 
                v) riduzione delle emissioni 
                vi) codici di buona prassi 
                vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide 
                viii) riduzione delle estrazioni 
                ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la
          promozione  di  una  produzione  agricola   adeguata   alla
          situazione, ad esempio raccolti a basso  fabbisogno  idrico
          nelle zone colpite da siccita' 
                x)  misure  tese  a  favorire   l'efficienza   e   il
          riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle  tecnologie
          efficienti dal  punto  di  vista  idrico  nell'industria  e
          tecniche di irrigazione a basso consumo idrico 
                xi) progetti di costruzione 
                xii) impianti di desalinizzazione 
                xiii) progetti di ripristino 
                xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere 
                xv) progetti educativi 
                xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione 
                xvii) altre misure opportune.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  e  dell'allegato
          3, parte A, del decreto legislativo 16 marzo  2009,  n.  30
          (Attuazione  della  direttiva  2006/118/CE,  relativa  alla
          protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e  dal
          deterioramento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
          aprile 2009, n. 79: 
              "Art. 4 (Procedura di valutazione dello  stato  chimico
          delle acque sotterranee). - 1. Le regioni,  ai  fini  della
          valutazione dello stato chimico  delle  acque  sotterranee,
          adottano  la  procedura  di  cui  al  comma  2  e   possono
          prevedere, nell'ambito delle attivita' di monitoraggio,  il
          raggruppamento dei  corpi  idrici  sotterranei  secondo  le
          modalita' riportate all'Allegato 4, punto 4.1. 
              2. Un corpo o un gruppo  di  corpi  idrici  sotterranei
          sono considerati in buono stato chimico quando ricorra  una
          delle seguenti condizioni: 
                a)   sono   rispettate   le   condizioni    riportate
          all'Allegato 3, Parte A, tabella 1; 
                b)   sono   rispettati,   per    ciascuna    sostanza
          controllata, gli standard di qualita' ed i valori soglia di
          cui all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in  ognuno  dei
          siti individuati  per  il  monitoraggio  del  corpo  idrico
          sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei; 
                c) lo standard di qualita' delle acque sotterranee  o
          il valore  soglia  e'  superato  in  uno  o  piu'  siti  di
          monitoraggio, che comunque rappresentino non  oltre  il  20
          per cento dell'area totale o del volume del  corpo  idrico,
          per una o piu' sostanze ed un'appropriata  indagine  svolta
          in conformita' all'Allegato 5 conferma che: 
                  1)  sulla   scorta   della   valutazione   di   cui
          all'Allegato  5,  punto  3,   non   si   ritiene   che   le
          concentrazioni di inquinanti che superano gli  standard  di
          qualita' o i valori soglia delle acque sotterranee definiti
          rappresentino un rischio ambientale significativo,  tenendo
          conto  dell'estensione   del   corpo   idrico   sotterraneo
          interessato; 
                  2) le altre condizioni per la valutazione del buono
          stato   chimico   delle   acque    sotterranee    riportate
          all'Allegato 3, Parte A, Tabella  1,  sono  soddisfatte  in
          conformita' al punto 4 dell'Allegato 5; 
                  3) i corpi  idrici  sotterranei  utilizzati  o  che
          saranno utilizzati per l'estrazione di acque  destinate  al
          consumo umano, che forniscono in media oltre 10 m³/giorno o
          servono piu'  di  50  persone,  sono  assoggettati  ad  una
          protezione tale che impedisca il peggioramento  della  loro
          qualita' o un aumento del livello  di  trattamento  per  la
          potabilizzazione necessaria  a  garantire  i  requisiti  di
          qualita' di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001,  n.
          31; 
                  4) la capacita' del corpo idrico sotterraneo  o  di
          ogni singolo corpo del gruppo di corpi  idrici  sotterranei
          di sostenere gli usi umani  non  e'  stata  danneggiata  in
          maniera significativa dall'inquinamento. 
              3. I corpi  idrici  sotterranei  sono  assoggettati  al
          monitoraggio da  effettuare  secondo  i  criteri  riportati
          all'Allegato 4, al fine di acquisire i dati di monitoraggio
          rappresentativi per una conoscenza corretta  e  complessiva
          dello stato chimico delle acque sotterranee. 
              4.  Le  autorita'  competenti  ai  sensi  del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione
          di  bacino  idrografico  e  nei   piani   di   tutela,   la
          classificazione dei  corpi  idrici  sotterranei  effettuata
          secondo la procedura di cui al comma  2,  nonche',  qualora
          ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del medesimo
          comma 2, la sintesi della valutazione dello  stato  chimico
          contenente anche una descrizione del metodo  seguito  nella
          valutazione finale, in considerazione dei superamenti degli
          standard di qualita' o  dei  valori  soglia  per  le  acque
          sotterranee nei singoli siti di monitoraggio. 
              5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato
          in buono stato chimico in conformita' al comma  2,  lettera
          c),  al  fine  di  proteggere  gli  ecosistemi   acquatici,
          terrestri e  gli  usi  legittimi  delle  acque  sotterranee
          dipendenti  dalla  parte  del  corpo   idrico   sotterraneo
          rappresentata dal sito o dai siti di monitoraggio in cui e'
          stato superato lo standard di qualita' o il valore  soglia,
          le regioni attuano programmi di  misure  contenenti  almeno
          quelle indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n.
          152 del 2006, nonche' altre misure derivanti da  specifiche
          normative che possono essere messe in relazione alla tutela
          delle acque sotterranee." 
              "Allegato 3 (articolo 2, comma 1)  (Buono  stato  delle
          acque sotterranee). 
          Parte A (Buono stato chimico) 
              Nella Tabella 1 e' riportata la  definizione  di  buono
          stato chimico delle acque sotterranee. 
          Tabella 1 - definizione del buono stato chimico. 
                
                
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              -  I  risultati  dell'applicazione  degli  standard  di
          qualita' per i pesticidi ai fini del presente  decreto  non
          pregiudicano i risultati delle procedure di valutazione  di
          rischio prescritte dal decreto n. 194 del 1995, dal decreto
          del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.  290,  e
          dal decreto n. 174 del 2000. 
              - Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si
          considera che gli standard di qualita' in  materia  possono
          impedire  il  conseguimento  degli   obiettivi   ambientali
          specificati agli articoli 76 e 77 del decreto  n.  152  del
          2006 per i corpi idrici superficiali connessi  o  provocare
          un deterioramento significativo della qualita' ecologica  o
          chimica  di  tali  corpi  o  un  danno  significativo  agli
          ecosistemi  terrestri  direttamente  dipendenti  dal  corpo
          idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia piu' severi
          conformemente all'articolo 3 e all'Allegato 3. I  programmi
          e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia  si
          applicano anche alle attivita' che rientrano nel  campo  di
          applicazione dell'articolo 92 del decreto n. 152 del 2006. 
              A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico 
              Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3,
          in  qualsiasi  punto  di  monitoraggio  e'  indicativo  del
          rischio che non siano soddisfatte  una  o  piu'  condizioni
          concernenti il buono stato chimico delle acque  sotterranee
          di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3. 
              I valori soglia di cui alla tabella  3  si  basano  sui
          seguenti elementi: l'entita' delle  interazioni  tra  acque
          sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi
          terrestri  che  dipendono  da  essi;   l'interferenza   con
          legittimi usi delle acque sotterranee, presenti  o  futuri;
          la tossicita'  umana,  l'ecotossicita',  la  tendenza  alla
          dispersione,  la  persistenza  e  il  loro  potenziale   di
          bioaccumulo. 
          Tabella  3  -  Valori  soglia  da  considerare   ai   sensi
            dell'articolo 4, comma 2, del presente decreto. 
                
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Nei corpi  idrici  sotterranei  in  cui  e'  dimostrata
          scientificamente la presenza di metalli e  altri  parametri
          di origine naturale in  concentrazioni  di  fondo  naturale
          superiori ai limiti fissati in  tabella,  tali  livelli  di
          fondo costituiscono i valori soglia per la definizione  del
          buono stato chimico. 
              - Per i pesticidi per cui sono stati definiti i  valori
          soglia si  applicano  tali  valori  in  sostituzione  dello
          standard di qualita' individuato alla tabella 2. 
              - Per i metalli il valore dello standard di qualita' si
          riferisce alla concentrazione disciolta,  cioe'  alla  fase
          disciolta di un campione di acqua ottenuta per  filtrazione
          con un filtro da 0,45 µm. 
              - Per tutti gli altri parametri il valore si  riferisce
          alla concentrazione totale nell'intero campione di acqua. 
              * Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi
          acquatici e si applicano ai corpi  idrici  sotterranei  che
          alimentano i corpi idrici  superficiali  e  gli  ecosistemi
          terrestri  dipendenti.  Le  Regioni,  sulla  base  di   una
          conoscenza approfondita del sistema idrologico superficiale
          e sotterraneo, possono applicare  ai  valori  di  cui  alla
          colonna  (*)  fattori  di  attenuazione  o  diluizione.  In
          assenza di tale conoscenza, si applicano i  valori  di  cui
          alla medesima colonna. 
              ** Per il cadmio e composti i valori dei valori  soglia
          variano in funzione della durezza  dell'acqua  classificata
          secondo le seguenti quattro categorie:  Classe  1:  <50  mg
          CaCO3 /l, Classe 2: da 50 a <100 mg CaCO3 /l, Classe 3:  da
          100 a <200 mg CaCO3 /l e Classe 4: ≥200 mg CaCO3 /l. 
              *** Il DDT totale  comprende  la  somma  degli  isomeri
          1,1,1-tricloro-2,2   bis(ρ-clorofenil)etano   (numero   CAS
          50-29-3;          numero           UE           200-024-3),
          1,1,1-tricloro-2(ρ-clorofenil)-2-(ρ-clorofenil)etano
          (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2
          bis(ρ-clorofenil)etilene (numero  CAS  72-55-9;  numero  UE
          200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(ρ-clorofenil)etano (numero
          CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0). 
              **** Il valore della sommatoria deve far riferimento ai
          seguenti congeneri: 28,52, 77, 81, 95, 99, 101,  105,  110,
          114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157,
          167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189. 
              A.2.1   Applicazione   degli   standard   di   qualita'
          ambientale e dei valori soglia 
              1 La conformita' del valore soglia e dello standard  di
          qualita' ambientale deve  essere  calcolata  attraverso  la
          media dei risultati del  monitoraggio,  riferita  al  ciclo
          specifico di monitoraggio, ottenuti in  ciascun  punto  del
          corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei. 
              2 Il limite di rivelabilita' e' definito come  la  piu'
          bassa concentrazione di un analita nel  campione  di  prova
          che  puo'   essere   distinta   in   modo   statisticamente
          significativo  dallo  zero  o  dal  bianco.  Il  limite  di
          rivelabilita' e' calcolato come la  somma  di  3  volte  lo
          scarto  tipo  del  segnale  ottenuto  dal  bianco  e  della
          concentrazione media del bianco. 
              3 Il limite di quantificazione e' definito come la piu'
          bassa  concentrazione  di  un  analita  che   puo'   essere
          determinato  in  modo  quantitativo  con  una   determinata
          incertezza. Il limite di quantificazione e' definito come 3
          volte il limite di rivelabilita'. 
              4 Incertezza di misura: e' il  parametro  associato  al
          risultato di una misura che caratterizza la dispersione dei
          valori che possono essere attribuiti al parametro. 
              5 Il risultato e' sempre espresso indicando  lo  stesso
          numero di decimali usato nella formulazione dello standard. 
              6 I criteri minimi di prestazione per tutti i metodi di
          analisi applicati sono basati su  un'incertezza  di  misura
          del 50% o inferiore (k=2) stimata ad  un  livello  pari  al
          valore degli standard di qualita' ambientale  e  su  di  un
          limite di quantificazione uguale o inferiore al  30%  dello
          standard di qualita' ambientale. 
              7    Ai    fini    dell'elaborazione    della    media,
          nell'eventualita' che un risultato analitico sia  inferiore
          al  limite  di  quantificazione  della  metodica  analitica
          utilizzata viene utilizzato il 50% del valore del limite di
          quantificazione. 
              8 Il paragrafo 7 non  si  applica  alle  sommatorie  di
          sostanze, inclusi i loro metaboliti e prodotti di  reazione
          o degradazione. In questi casi  i  risultati  inferiori  al
          limite  di  quantificazione  delle  singole  sostanze  sono
          considerati zero. 
              9 Nel caso in cui il 90% dei risultati analitici  siano
          sotto il limite di quantificazione  non  e'  effettuata  la
          media dei valori; il risultato e'  riportato  come  «minore
          del limite di quantificazione». 
              10  I   metodi   analitici   da   utilizzare   per   la
          determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle  del
          presente Allegato  fanno  riferimento  alle  piu'  avanzate
          tecniche di impiego generale. Tali metodi  sono  tratti  da
          raccolte di  metodi  standardizzati  pubblicati  a  livello
          nazionale o a livello internazionale e validati in  accordo
          con la norma UNI/ISO/EN 17025. 
              11 Per  le  sostanze  inquinanti  per  cui  allo  stato
          attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate  a
          livello nazionale e internazionale si applicano le migliori
          tecniche disponibili a costi sostenibili riconosciute  come
          appropriate dalla  comunita'  analitica  internazionale.  I
          metodi utilizzati, basati su  queste  tecniche,  presentano
          prestazioni minime pari a quelle elencate  nel  punto  6  e
          sono validati in accordo con la norma UNI/ISO/EN 17025. 
              12 a) Per le sostanze per cui non sono presenti  metodi
          analitici normalizzati,  in  attesa  che  metodi  analitici
          validati ai sensi della ISO 17025 siano resi disponibili da
          ISPRA,  in  collaborazione  con   IRSA-CNR   ed   ISS,   il
          monitoraggio  sara'  effettuato  utilizzando  le   migliori
          tecniche,  sia  da  un  punto  di  vista  scientifico   che
          economico, disponibili. 
              b)  I  risultati  delle   attivita'   di   monitoraggio
          pregresse, per le sostanze inquinanti di cui al  punto  11,
          sono utilizzati a titolo conoscitivo.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo degli articoli 75, comma 3, 76, 77, 104, comma
          4-bis, 116 e l'allegato 11 alla  parte  terza,  del  citato
          decreto-legge n. 152, del 2006,  e'  riportato  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 30 del 2009: 
              "Art. 7 (Misure per prevenire o limitare le  immissioni
          di inquinanti nelle acque sotterranee). - 1. Ferme restando
          le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, al  fine  di  prevenire  o  di
          limitare  le   immissioni   di   inquinanti   nelle   acque
          sotterranee e di  perseguire  gli  obiettivi  di  cui  agli
          articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152  del  2006,
          le regioni assicurano che il programma di misure  stabilito
          conformemente  all'articolo  116   del   medesimo   decreto
          legislativo comprenda: 
                a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed
          immissioni indirette nelle acque  sotterranee  di  sostanze
          pericolose di cui articolo 74, comma 2,  lettera  ee),  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni individuano
          le sostanze pericolose tenendo conto,  in  particolare,  di
          quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti
          tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1  a
          9, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
                b)  tutte  le  misure  necessarie  per  limitare  gli
          scarichi e le immissioni indirette nelle acque  sotterranee
          di sostanze non considerate pericolose  di  cui  al  citato
          Allegato 8 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  di
          altri inquinanti non pericolosi,  al  fine  di  evitare  un
          deterioramento ed una  significativa  e  duratura  tendenza
          all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle  acque
          sotterranee.  Nell'individuazione  delle  misure  si  tiene
          conto delle migliori pratiche ambientali e  delle  migliori
          tecniche disponibili. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle  disposizioni  di  cui
          alle lettere a) e b) del comma 1, e' riportato all'Allegato
          2 del presente  decreto  un  elenco  indicativo  minimo  di
          sostanze pericolose. 
              3.  Fatti  salvi  eventuali  requisiti  piu'   rigorosi
          fissati dalla normativa nazionale o regionale  di  settore,
          le regioni possono escludere dalle misure di cui al comma 1
          gli scarichi e le immissioni indirette  di  inquinanti  che
          sono: 
                a) considerate essere in quantita'  e  concentrazioni
          cosi' piccole da  precludere  qualsiasi  attuale  o  futuro
          pericolo  di  deterioramento  della  qualita'  delle  acque
          sotterranee riceventi; 
                b) le  conseguenze  di  incidenti  o  di  circostanze
          naturali eccezionali che non possano ragionevolmente essere
          previsti, evitati o attenuati; 
                c)  considerate  come  tecnicamente  impossibili   da
          prevenire  o  limitare  senza  ricorrere   a   misure   che
          aumenterebbero i rischi per la salute umana o  la  qualita'
          dell'ambiente   nel    suo    complesso    o    a    misure
          sproporzionatamente  onerose  per  rimuovere  quantita'  di
          inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti
          controllare la loro percolazione negli stessi; 
                d)  il  risultato  degli   interventi   nelle   acque
          superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di
          inondazioni e siccita' e ai fini della gestione delle acque
          e delle vie navigabili,  anche  a  livello  internazionale;
          tali attivita', che comprendono ad esempio, le escavazioni,
          il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di  sedimenti
          in acqua superficiale, sono condotte  in  conformita'  alla
          normativa   vigente,   purche'   dette    immissioni    non
          compromettano il raggiungimento degli obiettivi  ambientali
          di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152
          del 2006. 
              4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni  di  cui
          alle lettere a), b) e c) del comma 3 solo se e' in atto  un
          efficiente monitoraggio delle acque  sotterranee  ai  sensi
          dell'Allegato 4. 
              5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di  cui
          al  comma  3,  informano   tempestivamente   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              6. Il comma 3 dell'articolo 104 del decreto legislativo
          n. 152 del 2006 e' sostituito dal seguente:«3. In deroga  a
          quanto previsto al comma 1, per i  giacimenti  a  mare,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e,
          per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze  del
          Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca  e
          coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,  le  regioni
          possono  autorizzare  lo  scarico   di   acque   risultanti
          dall'estrazione  di  idrocarburi  nelle  unita'  geologiche
          profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati  estratti
          ovvero in unita' dotate delle  stesse  caratteristiche  che
          contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando  le
          modalita' dello scarico.  Lo  scarico  non  deve  contenere
          altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse,
          per  qualita'  e  quantita',  da  quelle  derivanti   dalla
          separazione degli idrocarburi. Le  relative  autorizzazioni
          sono  rilasciate  con  la  prescrizione  delle  precauzioni
          tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non
          possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
          ecosistemi.».".