IL DIRIGENTE della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la direttiva direttoriale 3 maggio 2016, n. 36683, della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016 ed in particolare l'art. 1, comma 5, il quale prevede che i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 2262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2013, con il quale e' stato attribuito per un triennio al Consorzio Chianti Colli Fiorentini il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Vin Santo del Chianti Colli Fiorentini» ed alla DOCG «Chianti Colli Fiorentini»; Considerato che lo statuto del Consorzio Chianti Colli Fiorentini, approvato da questa Amministrazione, e' stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; Considerato che il Consorzio Chianti Colli Fiorentini ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Vin Santo del Chianti» sottozona Colli Fiorentini e per la DOCG «Chianti» sottozona Colli Fiorentini. Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo «Toscana certificazione agroalimentare S.r.l.», con nota prot. n. 1468/16 del 13 maggio 2016, autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulla DOC «Vin Santo del Chianti» sottozona Colli Fiorentini e sulla DOCG «Chianti» sottozona Colli Fiorentini; Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico, conferito con decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 2262, al Consorzio Chianti Colli Fiorentini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Vin Santo del Chianti» sottozona Colli Fiorentini e per la DOCG «Chianti» sottozona Colli Fiorentini; Decreta: Art. 1 1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 2262, al Consorzio Chianti Colli Fiorentini, con sede legale in Impruneta (Firenze), presso la casa comunale, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Vin Santo del Chianti» sottozona Colli Fiorentini e per la DOCG «Chianti» sottozona Colli Fiorentini. 2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto 13 febbraio 2013, n. 2262, puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 26 maggio 2016 Il dirigente: De Matthaeis