IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 14 aprile 2016; Ritenuto necessario stabilire disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento(UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Agricoltore attivo» (di seguito indicato anche come «Agricoltore»): l'agricoltore in attivita' ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; b) «Soggetto gestore» (di seguito indicato anche come «Gestore»): i soggetti di seguito elencati, che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi di mutualizzazione: - cooperative agricole e consorzi di cooperative agricole; - societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate; - organizzazioni di produttori, unioni/associazioni di organizzazioni di produttori; - consorzi di difesa e loro forme associate; - reti di impresa ai sensi dell'art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, costituite in prevalenza da imprese agricole. c) «Fondo di mutualizzazione»: il patrimonio autonomo rispetto a quello del Soggetto gestore attraverso il quale gli agricoltori affiliati possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai e di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito; d) «Fondo per rischi climatici e sanitari»: il Fondo di mutualizzazione che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, puo' beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; e) «Fondo per la tutela del reddito»: il Fondo di mutualizzazione che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, puo' beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; f) «Domanda di adesione ai Fondi di mutualizzazione»: la richiesta di partecipazione al Fondo di mutualizzazione redatta nel rispetto dei contenuti indicati all'art. 7 del presente decreto, che regola i rapporti intercorrenti tra il singolo agricoltore ed il soggetto gestore dei Fondi di mutualizzazione; g) «Domanda di adesione alla copertura mutualistica annuale»: la domanda, redatta nel rispetto dei contenuti indicati all'art. 7 del presente decreto, che consente a ciascun agricoltore aderente ad un Fondo di mutualizzazione di accedere alla copertura mutualistica del Fondo stesso per un periodo annuale o infra-annuale; h) «Autorita' competente»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.