IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012
contempla disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009,
in particolare per quanto concerne talune modalita' procedurali di
esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle
DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli
atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame,
di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle
proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna
modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee,
nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e
semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n.
1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato reg. (CE) n.
607/2009;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa
dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Lison - Pramaggiore»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP,
con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di
produzione della predetta DOC;
Visto in particolare l'art. 6, comma 3, del sopra citato
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lison-Pramaggiore», che prevede la facolta' per il
Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore
minimo;
Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il
tramite della Regione Veneto con nota n. 165583 del 28 aprile 2016,
intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non
riduttore dei vini a denominazione di origine controllata
«Lison-Pramaggiore», ai sensi del sopra richiamato art. 6 comma 3 del
disciplinare di produzione per le tipologie «Bianco», «Sauvignon»,
«Chardonnay» e «Verduzzo», per i prodotti derivanti dalla sola
campagna vendemmiale 2015/2016, nella misura di 2 g/l
(rispettivamente dagli attuali 20 g/l a 18g/l per le prime 3
tipologie e da 18 g/l a 16 g/l per la tipologia «Verduzzo»);
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta istanza, con le quali e' stato evidenziato
che il particolare andamento climatico antecedente alla vendemmia
2015 ha determinato una significativa riduzione dei valori
dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a
quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE
le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina
delle modifiche temporanee in questione, per le quali sara' prevista
la definizione nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione
UE;
Considerato che per l'esame della modifica temporanea in questione
si applica la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10,
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che in
tale ambito e' stato rispettato il requisito della pubblicizzazione
di cui all'art. 6 del predetto decreto ed e' stato acquisito il
parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n.
165583 del 28 aprile 2016;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione
dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di
origine controllata «Lison-Pramaggiore» per le tipologie «Bianco»,
«Sauvignon», «Chardonnay» e «Verduzzo», limitatamente alle produzioni
derivanti dalla campagna vendemmiale 2015/2016;
Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione
alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del
regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare la stessa
sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini
DOP e IGP;
Decreta:
Articolo unico
1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a
denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» previsto
all'art. 6 del disciplinare di produzione, cosi' come da ultimo
modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in
premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna
vitivinicola 2015/2016, e' ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per le
tipologie «Bianco», «Sauvignon» e «Chardonnay» e da 18,0 g/l a 16,0
g/l per la tipologia «Verduzzo».
2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione UE
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai
sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE)
n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione
Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2016
Il direttore generale: Gatto