IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure in materia di
enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di
calamita' naturali;
Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure in
materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali, di sostegno
all'agricoltura e di attivita' culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e per
gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni relative al Fondo di solidarieta' comunale
1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».
2. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarieta' comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231
del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di
cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalita' per
l'anno 2016.
3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti
parole: «e si puo' applicare un correttivo statistico finalizzato a
limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse
attribuite a ciascun Comune».