IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure in materia di enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di calamita' naturali; Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure in materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali, di sostegno all'agricoltura e di attivita' culturali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni relative al Fondo di solidarieta' comunale 1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro». 2. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalita' per l'anno 2016. 3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si puo' applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».