IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante:
«Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna» ed in
particolare l'articolo 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 834,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al
gettito erariale entra a regime dall'anno 2010;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3
del 1948;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso
nella seduta del 1° febbraio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni sulla determinazione e
sull'attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali,
comunque denominate, spettanti alla Regione Sardegna ai sensi
dell'articolo 8 dello Statuto - Legge Costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, come indicate negli articoli seguenti. Dette entrate
comprendono le indennita', le maggiorazioni e gli interessi per
mancato o ritardato pagamento e non includono le sanzioni
amministrative.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono determinate, salvo quanto
stabilito con il presente decreto legislativo, sulla base
dell'ammontare delle entrate riscosse dallo Stato nel territorio
regionale e afferenti al medesimo territorio, nonche' sulla base
delle entrate di pertinenza regionale affluite, in attuazione di
disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal
territorio della regione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto
speciale per la Sardegna), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. Il testo vigente
dell'articolo 8 e' il seguente:
«Art. 8. Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone
giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo,
di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica
e delle tasse sulle concessioni governative percette nel
territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e
donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su
tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel
territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta
erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei
tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto generata sul territorio regionale da determinare
sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati
annualmente dall'ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi
propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in
armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal
proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali,
dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di
quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese
anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie
maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione
di disposizioni legislative o per esigenze amministrative,
ad uffici finanziari situati fuori del territorio della
regione.».
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2007), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. Il testo
dell'articolo 1, comma 838, e' il seguente:
«838. L'attuazione delle previsioni relative alla
compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle
lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello
Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma
834 del presente articolo, non puo' determinare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori
rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a
371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro
per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione
Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno
2010.».
Il testo dell'articolo 56 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' il seguente:
«Art. 56. Una Commissione paritetica di quattro
membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto
Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale,
proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del
personale dallo Stato alla Regione, nonche' le norme di
attuazione del presente Statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta
o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto
legislativo.».
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.