IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea
recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio
2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le
condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente
possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato UE;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare
gli articoli dal 23 al 30 e l'art. 34;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in particolare
l'art. 1, comma 3;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione
della predetta direttiva 2009/28/CE;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di
attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita', e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e in particolare l'art. 183;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2014 recante «attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in
materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore
dei servizi energetici GSE S.p.A.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre
2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi
sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attivita'
di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2014 (nel seguito decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali del 6 luglio 2012, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili
diversi dai fotovoltaici (nel seguito decreto ministeriale 6 luglio
2012), in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, ed in particolare:
a) l'art. 3, comma 2, con il quale e' stato disposto che il costo
indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti
a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non puo'
superare i 5,8 miliardi di euro annui;
b) l'art. 3, commi 3 e 4, i quali prevedono che con successivi
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 24, comma 5, lettera f) del
decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i contingenti per
i registri, le aste e i rifacimenti, nonche' le tariffe;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 6 novembre 2014 recante «Rimodulazione degli incentivi per la
produzione di elettricita' da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui
all'art. 1, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014;
Visto il Piano di settore per le bioenergie, approvato dalla
Conferenza Stato-regioni il 5 agosto 2014, nel quale si prevede che
la produzione di biomasse a destinazione energetica debba guardare
prioritariamente, in una condizione come quella italiana, al recupero
e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici e
della lavorazione dei prodotti agroalimentari; in seconda istanza
possono essere utilizzate le colture dedicate, evitando in ogni caso
di interferire negativamente con le produzioni alimentari e
ottimizzando la gestione del patrimonio boschivo ampiamente
sottoutilizzato;
Ritenuto che i criteri di cui all'art. 24, comma 2, lettere g) e
h), del decreto legislativo n. 28 del 2011 possano essere applicati,
per quanto riguarda le biomasse prodotto, attribuendo gli incentivi
alle sole biomasse ottenute da coltivazioni dedicate non alimentari
e, per quanto attiene la realizzazione di impianti operanti in
cogenerazione, mediante riduzione delle tariffe riconosciute agli
impianti non cogenerativi;
Considerato che la comunicazione (2014/C 200/01) consente un
graduale adattamento dei regimi di aiuto esistenti, prevedendo in
particolare, con riferimento agli aiuti al funzionamento a favore
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che:
a) in un periodo di transizione che si estende dal 2015 al 2016,
gli aiuti pari ad almeno il 5% della nuova capacita' pianificata di
energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbero essere concessi
nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri
chiari, trasparenti e non discriminatori;
b) dall'1° gennaio 2017 gli aiuti sono concessi nell'ambito di una
procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e
non discriminatori a meno che gli Stati membri dimostrino:
i) che l'ammissibilita' e' circoscritta a un solo o a un numero
molto limitato di progetti o siti;
ii) che una procedura di gara competitiva richiederebbe un livello
di sostegno maggiore, ad esempio per evitare comportamenti strategici
in sede di gara;
iii) che una procedura di gara competitiva comporterebbe un basso
tasso di realizzazione dei progetti per evitare un'insufficiente
partecipazione;
Vista la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art. 4
che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della
qualita' delle acque affinche' raggiungano il «buono stato», di cui
ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine
vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento
dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;
Visto il punto 117 della comunicazione C(2014/C 200/01), il quale
precisa che nel concedere gli aiuti al settore idroelettrico devono
essere rispettati gli obblighi previsti dalla direttiva 2000/60/CE,
con particolare riferimento all'art. 4.7, che definisce i criteri per
l'ammissibilita' di nuove modifiche sui corpi idrici, in
considerazione dei possibili impatti negativi che la produzione
idroelettrica puo' avere sui sistemi idrici e sulla biodiversita';
Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 1° luglio
2015, Causa C-461_13, nella quale in riferimento all'art. 4,
paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva
2000/60/CE, si chiarisce che, salvo deroghe, non e' ammissibile
l'autorizzazione di progetti che provocano un deterioramento dello
stato di un corpo idrico superficiale ossia quando lo stato di almeno
uno degli elementi di qualita', ai sensi dell'allegato V della
suddetta direttiva, si degradi di una classe;
Considerato che gli esiti delle procedure di iscrizione al registro
e di aste al ribasso, svolte dal GSE in attuazione del predetto
decreto ministeriale 6 luglio 2012, hanno evidenziato:
a) l'efficacia delle procedure d'asta per l'eolico, in termini di
ribassi dell'incentivo richiesto;
b) un possibile non elevato tasso di costruzione degli impianti
risultati vincitori delle procedure d'asta per l'eolico;
c) la scarsa o nulla partecipazione alle procedure d'asta per le
altre fonti e tipologie di impianto;
d) la completa saturazione dei contingenti per i registri
dell'eolico, dell'idroelettrico e delle fonti biologiche;
Ritenuto necessario adeguare le modalita' di calcolo e la funzione
del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, di cui all'art.
2, comma 1, la lettera ac), del decreto ministeriale 6 luglio 2012,
al fine di rappresentare l'effettivo onere medio annuo di
incentivazione a carico dei consumatori di energia elettrica
imputabile agli impianti in esercizio e in posizione utile nelle
graduatorie dei registri e delle aste al ribasso, tenendo conto in
particolare delle date presunte di entrata in esercizio degli
impianti inseriti nelle predette graduatorie e dell'evoluzione attesa
del prezzo di mercato dell'energia elettrica;
Considerato che la vigente disciplina di incentivazione alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definita
con il decreto ministeriale 6 luglio 2012, ben si inserisce nel
percorso delineato dalla predetta comunicazione (2014/C 200/01), sia
per quanto attiene alle aste competitive, sia per la tipologia di
incentivo (feed-in premium);
Considerato che il tema degli sbilanciamenti imputabili agli
impianti da fonti rinnovabili e' oggetto di regolazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
Ritenuto opportuno, nelle more del pieno adeguamento degli
strumenti di incentivazione alle nuove disposizioni comunitarie,
assicurare continuita' di sviluppo della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, utilizzando le facolta' previste in
particolare dalla comunicazione (2014/C 200/01) per il primo periodo
di transizione;
Ritenuto possibile, alla luce dei tempi di pieno adeguamento alle
linee guida di cui alla comunicazione (2014/C 200/01) nonche' della
struttura dei meccanismi di incentivazione vigenti in Italia, fare
ricorso ai predetti meccanismi per un ulteriore biennio, con i primi
possibili adeguamenti alle citate linee guida e tenendo conto
dell'esperienza maturata;
Ritenuto per questo di dimensionare i contingenti di potenza
dedicati alle varie tecnologie in base alla domanda cantierabile in
tempi brevi, ferma restando la potenziale futura eleggibilita' di
tutte le tecnologie al sistema di incentivi;
Vista la risoluzione in materia di produzione di energia da
impianti geotermici approvata il 15 aprile 2015 dalle commissioni
VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (attivita'
produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, con la
quale, tra l'altro, si impegna il Governo ad assumere iniziative
dirette ad armonizzare i diversi regimi di incentivazione attualmente
vigenti per gli impianti geotermici pilota e per quelli ad
autorizzazione regionale utilizzanti le stesse tecnologie;
Considerato che gli esiti delle verifiche svolte dal GSE nell'anno
2014 hanno evidenziato una significativa frequenza di ipotesi di
artato frazionamento della potenza fotovoltaica incentivata
riconducibile a un unico impianto in violazione dell'art. 12, comma
5, decreto ministeriale 5 maggio 2011;
Considerato che la pratica dell'artato frazionamento consente agli
operatori di percepire tariffe incentivanti piu' remunerative in
violazione del criterio dell'inversa proporzionalita' tra la potenza
dell'impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario del
principio di equa remunerazione degli incentivi, e puo' comportare
l'elusione delle soglie di potenza per le quali, ai fini
dell'ammissione agli incentivi, e' prevista l'iscrizione al registro
ovvero la partecipazione all'asta;
Considerato che il divieto di artato frazionamento, costituendo un
principio generale dell'ordinamento, opera a prescindere da
un'espressa previsione normativa e, pertanto, puo' ritenersi
applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo n. 28 del 2011, e in
particolare il comma 9;
Ritenuto, anche alla luce della crescente eta' media degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti fotovoltaici,
di dover prevedere disposizioni in materia di interventi manutentivi,
con l'obiettivo, da un lato, di salvaguardare l'efficienza del parco
di generazione, dall'altro, di evitare comportamenti speculativi che
possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione;
Ritenuto, anche ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' dei decreti del Ministro
dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 e 16 ottobre 2014, che le
disposizioni in materia di interventi manutentivi debbano ispirarsi a
criteri di proporzionalita', in modo da ridurre l'incidenza degli
oneri amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE);
Ritenuto opportuno ribadire che il GSE eroga gli incentivi pubblici
di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008, all'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, al netto di quella assorbita
dai servizi ausiliari, delle perdite nei trasformatori principali e
delle perdite di linea fino al punto di consegna, sia con riferimento
agli impianti che beneficiano dei certificati verdi sia di quelli che
beneficiano della tariffa omnicomprensiva, onde continuare a
stimolare l'efficienza nella realizzazione e gestione degli impianti
e assicurare che i consumatori gravati dagli oneri di incentivazione
ottengano il massimo beneficio in termini di energia rinnovabile
immessa nel sistema elettrico, in conformita' al quadro normativo di
riferimento nazionale ed europeo in tema di energie rinnovabili;
Vista la delibera del Comitato interministeriale
bieticolo-saccarifero del 5 febbraio 2015, la quale prevede che, agli
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
inseriti nei progetti di riconversione del settore
bieticolo-saccarifero approvati dallo stesso Comitato, gia'
autorizzati alla suddetta data e la cui costruzione risulti ultimata
entro il 31 dicembre 2018 sia:
assicurata la permanenza del medesimo regime di incentivazioni alle
fonti rinnovabili come definito dalle leggi n. 296 del 2006 e n. 244
del 2007, nonche' dal relativo decreto ministeriale attuativo del 18
dicembre 2008;
garantito l'accesso agli incentivi e la corrispondente copertura
finanziaria tenendo conto della predetta tempistica;
Considerati gli approfondimenti effettuati sui progetti di
riconversione del settore bieticolo-saccarifero, dai quali e' emerso
che i predetti progetti ammissibili agli incentivi, comprensivi di
quelli gia' ammessi o qualificati, corrispondono a una potenza
complessiva di 83 MW, ridotta rispetto alla precedente
configurazione;
Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico n. 489/2015/I/efr, reso il 14 ottobre 2015;
Ritenute condivisibili le proposte dell'Autorita' in merito a:
a) una adeguata considerazione per gli impianti che hanno
partecipato senza successo ai meccanismi competitivi di cui al
decreto 6 luglio 2012, e che hanno avviato i lavori di costruzione,
nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee guida CE in materia di
aiuti di Stato all'energia e all'ambiente;
b) la richiesta che l'incentivo di tipo feed in premium sia
calcolato come differenza oraria, sia positiva sia, limitatamente
agli impianti che accedono a tale modalita' di incentivazione senza
partecipare ad aste, negativa, tra la tariffa base e il prezzo zonale
orario; tale proposta e' peraltro coerente con analoga richiesta
della Commissione europea nell'ambito del confronto per la verifica
di compatibilita' con le citate linee guida in materia di aiuti di
Stato per l'energia e l'ambiente;
c) l'introduzione di taluni adeguamenti alle modalita' di calcolo
del costo indicativo annuo degli incentivi;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5
novembre 2015;
Considerato opportuno accogliere le proposte della Conferenza
unificata relative a:
a) l'inserimento di un contingente ad asta di 50 MW per impianti
alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettere c) e
d);
b) la modifica delle modalita' di calcolo dell'incentivo che dal
2016 sostituira' i certificati verdi per le fonti biologiche;
c) una adeguata considerazione per gli impianti che hanno
partecipato senza successo ai meccanismi competitivi di cui al
decreto 6 luglio 2012, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee
guida CE in materia di aiuti di Stato all'energia e all'ambiente;
d) la riduzione del contingente ad asta, con pari aumento del
contingente a registro, per gli impianti solari termodinamici;
e) l'introduzione di disposizioni atte a favorire gli impianti
idroelettrici ad accesso diretto e a registro, che presentano
caratteristiche idonee a ridurre al minimo l'impatto ambientale;
f) offrire possibilita' di iscrizione ai registri a progetti di
impianti geotermici che hanno terminato la fase di ricerca del fluido
geotermico ma che non hanno ancora conseguito ne' la concessione, ne'
l'autorizzazione;
g) l'introduzione di misure atte a stimolare migliori prestazioni
ambientali degli impianti alimentati a biomasse e biogas;
h) introdurre, come elemento indicativo di un artato frazionamento
degli impianti, l'unicita' del nodo di raccolta dell'energia prodotta
da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale
nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta
tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di
connessioni in media tensione;
i) introdurre talune integrazioni e precisazioni in materia di
utilizzo di sottoprodotti;
Considerato che, in esito al confronto con la Commissione europea
ai fini della verifica di compatibilita' con le linee guida in
materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente, si rende
necessario introdurre le seguenti disposizioni:
a) prevedere la non erogazione dell'incentivo nel caso in cui, per
piu' sei ore consecutive, il prezzo zonale orario dell'energia
elettrica sia nullo o negativo; tale disposizione, peraltro, trova
immediata applicazione solo in caso di prezzi nulli, poiche' le
vigenti regole del mercato elettrico non prevedono prezzi negativi,
che potranno verificarsi solo a seguito di riforma delle predette
regole di mercato;
b) determinare l'incentivo di tipo feed in premium come differenza
oraria tra la tariffa base e il prezzo zonale orario, sia positiva
sia, limitatamente agli impianti che accedono a tale modalita' di
incentivazione senza partecipare ad aste, negativa;
c) introdurre disposizioni volte a consentire, in determinati
limiti e a date condizioni, la partecipazione a procedure di asta
anche ad impianti ubicati in altri Stati membri dell'Unione europea;
d) assicurare che i nuovi impianti idroelettrici che producono
sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico
possano accedere agli incentivi solo se la concessione non pregiudica
il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
definiti per il corso d'acqua interessato;
e) assicurare che nei nuovi impianti l'uso della sansa per scopi
energetici sia possibile solo nelle circostanze nelle quali non
siano, plausibilmente, possibili usi non energetici;
f) introdurre disposizioni che riducano gli incentivi per gli
impianti che beneficiano di aiuti sull'investimento;
g) incentivare gli impianti geotermoelettrici pilota con le stesse
modalita' previste per gli altri impianti;
Considerato che la durata dell'incentivo riconosciuto alla
produzione da fonti rinnovabili e' coerente con le disposizioni per
l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'art. 2426, comma
2, del Codice civile italiano, fermo restando quanto previsto dalla
normativa fiscale;
Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 2726 final del
28 aprile 2016 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non
sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in
quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali per quanto attiene l'incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e
biogas;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto ha la finalita' di sostenere la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione
di incentivi e modalita' di accesso semplici, che promuovano
l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita' degli oneri di
incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi
stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonche' il graduale
adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per
l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione
europea (2014/C 200/01).