IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009  il
quale prevede che dal 2012 per amministrazioni pubbliche si intendono
gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici  nell'elenco
pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma
3  del  medesimo  articolo,  nonche'  le  autorita'  indipendenti  e,
comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
  Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il
quale prevede che  le  amministrazioni  pubbliche,  con  l'esclusione
degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati
SIOPE, tramite i propri tesorieri  o  cassieri,  i  dati  concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati,  codificati  con  criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate
dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono
analoghi servizi non  possono  accettare  disposizioni  di  pagamento
prive della codificazione uniforme; 
  Visto il comma 8 del medesimo art. 14, che prevede che il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,
stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le  modalita'  e  i
tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello
stesso art. 14; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1  e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.
118, il quale prevede che al fine di consentire il consolidamento  ed
il monitoraggio dei conti pubblici, nonche'  il  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema   europeo   dei    conti    nazionali    nell'ambito    delle
rappresentazioni contabili, le regioni e gli enti  locali  e  i  loro
organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria, adottano il
piano dei conti integrato  di  cui  all'allegato  n.  6  allo  stesso
decreto; 
  Visto l'art. 8 del predetto decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118, il quale prevede che dal 1°  gennaio  2017  le  codifiche  SIOPE
degli enti territoriali e dei loro enti strumentali  in  contabilita'
finanziaria sono sostituite con quelle previste nella  struttura  del
piano dei  conti  integrato,  alle  cui  aggregazioni  devono  essere
ricondotte  eventuali  ulteriori  livelli  di   articolazione   delle
codifiche SIOPE; 
  Considerato l'art. 11 del predetto decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, in materia di schemi di bilancio, il quale prevede  che
al rendiconto della gestione e' allegato il prospetto dei dati SIOPE; 
  Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89,  il
quale prevede  che  i  dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche
gestiti dalla Banca d'Italia  sono  liberamente  accessibili  secondo
modalita' definite con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto ministeriale  del  30  maggio  2014,  emanato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  applicazione   delle
disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 66 del  2014,  con  il
quale sono state individuate le modalita' per  l'accesso  alla  banca
dati SIOPE; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
febbraio 2016 concernente l'aggiornamento dell'allegato 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013,  n.  132  (Piano  dei
Conti integrato) ai  sensi  dell'art.  5  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica e  del  comma  4,  art.  4,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  Considerato l'adeguamento del piano finanziario di cui all'allegato
n. 6 del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al decreto
del Ministro del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  22
febbraio 2016, per le parti di competenza  degli  enti  territoriali,
definito dalla Commissione Arconet nella riunione del 18 maggio 2016; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella  seduta  del  5  maggio
2016 ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Attivita' degli enti 
 
  1. Al fine di consentire il  monitoraggio  dei  conti  pubblici,  e
verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali
nell'ambito  delle  rappresentazioni  contabili,  i   seguenti   enti
indicano sui titoli  di  entrata  e  di  spesa  i  codici  gestionali
previsti dall'Allegato A al presente decreto: 
  a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  b) consigli  regionali  e  provinciali  delle  regioni  e  province
autonome; 
  c) province; 
  d) comuni; 
  e) citta' metropolitane; 
  f) unioni di comuni; 
  g) comunita' montane, comunita' isolane e  gli  altri  enti  locali
indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  h) enti strumentali  in  contabilita'  finanziaria  delle  Regioni,
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali; 
  i) organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome  di
Trento e di Bolzano e degli enti locali. 
  2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono  composti  da  dieci
caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali
codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di
entrata e di  uscita,  e  dai  punti  di  separazione  tra  i  campi,
rappresentativi  della  struttura  per  livelli  delle   informazioni
gestionali dell'ente. I codici gestionali, trasmessi dagli enti  alla
banca dati SIOPE tramite i  tesorieri,  non  comprendono  la  lettera
iniziale e i separatori tra i livelli. 
  3. Per enti strumentali delle Regioni, delle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di  cui
all'art. 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  4. Per organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, e degli enti  locali  si  intendono  le  loro
articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate  di
autonomia gestionale e contabile, prive  di  personalita'  giuridica,
comprese le  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  da  legge  e  le
istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  5. Non sono soggetti alle disposizioni  del  presente  decreto  gli
enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e
di Bolzano coinvolti nella gestione della spesa sanitaria  finanziata
con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, individuati
all'art. 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai  quali
si applicano le  disposizioni  recate  dal  Titolo  II  dello  stesso
decreto. 
  6. I  codici  gestionali  integrano  il  sistema  di  codifica  dei
capitoli o articoli, previsto  dall'art.  4,  comma  5,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  come  modificato  dal  decreto
legislativo n. 126 del  10  agosto  2014.  Il  codice  gestionale  da
indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato
solo  tra  quelli  previsti  per  il  codice  del  piano  dei   conti
finanziario di quinto livello,  riconducibili  al  codice  di  quarto
livello attribuito al capitolo o articolo cui il titolo e' imputato. 
  7. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica
gestionale gli enti di cui al comma 1: 
  a) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle  riscossioni
e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di
pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le
entrate e le spese per partite  di  giro,  da  effettuarsi  entro  60
giorni dall'incasso e entro 30 giorni dal pagamento, anche  nel  caso
di esercizio provvisorio del bilancio. Gli incassi ed i pagamenti  in
attesa  di  regolarizzazione  riguardanti  l'utilizzo   della   cassa
vincolata di cui all'art. 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono regolarizzati dagli enti locali con periodicita'  almeno
mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese; 
  b) uniformano la codificazione alle istruzioni del  "Glossario  del
piano dei conti finanziario degli enti territoriali"  pubblicato  nel
sito  internet  della  Ragioneria  generale  delle   Stato   dedicato
all'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) e alle
indicazioni fornite dal Dipartimento della ragioneria Generale  dello
Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della
codifica. Nelle more della definizione del Glossario  del  piano  dei
conti,  gli  enti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,   uniformano   la
codificazione al "Glossario dei codici gestionali SIOPE",  pubblicato
sul sito  internet  www.siope.tesoro.it  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; 
  c) applicano i codici gestionali rispettando il divieto di adozione
del criterio  della  prevalenza  previsto  dall'art.  7  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  cui  si  deroga  solo  nei  casi
espressamente previsti  dalla  legge,  ed  evitano  l'imputazione  di
entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza  di
appositi codici dedicati; 
  d) comunicano alla Ragioneria territoriale dello  Stato  competente
per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio
referente SIOPE, salvo le Regioni, le Province autonome di  Trento  e
Bolzano, e i loro Consigli regionali e provinciali, che comunicano il
proprio referente SIOPE, e  i  relativi  aggiornamenti,  al  seguente
indirizzo di posta elettronica: igepa.relcassa@tesoro.it 
  8. Sono tenuti alla trasmissione dei dati  alla  banca  dati  SIOPE
anche gli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o gli
enti in gestione liquidatoria, disposta a seguito della  soppressione
di  un  ente  o  organismo.  In  tal   caso,   contestualmente   alla
comunicazione della soppressione di cui all'art. 2, comma  3,  l'ente
segnala al tesoriere l'avvio del commissariamento  o  della  gestione
liquidatoria. 
  9. L'allegato A al presente  decreto  puo'  essere  aggiornato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - al fine di  recepire  le  modifiche
del piano dei  conti  finanziario  di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  dandone  comunicazione  alla
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, ai fini della trasmissione alle Regioni  e  alle
Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali.