IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
   Visto,  in  particolare,  l'art.  72,  paragrafo  1,  del   citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale  a  decorrere  dalla
data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione
delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni
di cui  all'art.  38,  paragrafo  5,  Regolamento  (CE)  n.  479/2008
(attualmente sostituito dall'art. 96,  paragrafo  5  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine  o
indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle
disposizioni di cui al capo IV  del  Regolamento  (CE)  n.  607/2009,
fatte salve le condizioni di cui al  paragrafo  2  dell'art.  72  del
medesimo Regolamento; 
  Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura  temporanea  di  cui
all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono  applicabili  anche
nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP  e  IGP
che comportano una o piu' modifiche al documento unico, per le quali,
a conclusione della  fase  di  procedura  nazionale  preliminare,  le
relative domande sono inoltrate alla  Commissione  UE  (conformemente
alle  disposizioni  di  cui  al  citato  art.  96,  paragrafo  5  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle  domande  di  protezione,
applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in
questione); 
   Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
   Visto  il  decreto  ministeriale  7  novembre  2012,  recante   la
procedura a livello nazionale per la presentazione  e  l'esame  delle
domande di protezione delle DOP e IGP dei  vini  e  di  modifica  dei
disciplinari, ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  del
decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale  7
novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali  transitorie  di
etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del  Regolamento  (CE)
n. 607/2009; 
   Considerato che sono tuttora in corso le procedure per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione  della  Commissione  UE  previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110  del  citato  regolamento
(UE)  n.  1308/2013,  nell'ambito  dei  quali  sono  da   riprendere,
opportunamente aggiornate e  semplificate,  talune  disposizioni  del
citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione  di
cui al citato art. 72; 
   Ritenuto pertanto che, nelle more  dell'adozione  da  parte  della
Commissione UE dei citati atti delegati e di  esecuzione,  continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali  in  questione  le
disposizioni   del   citato   Regolamento   (CE)   n.   607/2009    e
conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e  IGP
e nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  4  del  7
gennaio 2016, concernente aspetti  procedurali  per  il  rilascio  ai
soggetti   interessati   dell'autorizzazione   per    l'etichettatura
transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento
(CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012; 
   Visto, in particolare, l'art.  2,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi  del  quale  l'autorizzazione
per l'etichettatura  transitoria  di  cui  all'art.  13  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012 e' riferita ad  un  unico  disciplinare,
cosi' come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella  relativa
proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con
le disposizioni del preesistente disciplinare,  e  con  il  quale  e'
stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto
delle disposizioni procedurali di  cui  al  richiamato  art.  13  del
decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
   Visto il decreto ministeriale 30  novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e
IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana n. 295 del 20
dicembre  2011,  concernente  l'approvazione  dei   disciplinari   di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro
alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2  e  3,
del regolamento (CE)  n.  1234/2007,  ivi  compreso  il  disciplinare
consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT «Rubicone»; 
   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta IGT; 
   Vista l'istanza pervenuta dall'Ente tutela vini  di  Romagna,  con
sede  in  Faenza  (RA),   con   la   quale,   conseguentemente   alla
presentazione  della  domanda  di  protezione  della  DOP  dei   vini
«Pignoletto», e' stata richiesta  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  IGT  «Rubicone»,  nel  rispetto  della   procedura
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
   Visto il provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, pubblicato sul
sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e
IGP, concernente la pubblicazione  della  proposta  di  modifica  del
disciplinare di produzione della Indicazione  Geografica  Tipica  dei
vini «Rubicone» e del relativo documento unico, a  conclusione  della
procedura  nazionale  preliminare  della  relativa  richiesta,  e  la
trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta; 
   Vista la richiesta datata  18  aprile  2016  presentata  a  questo
Ministero dal citato Ente tutela vini di Romagna, ai sensi  dell'art.
72 del regolamento (CE)  n.  607/2009  e  dell'art.  13  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012,  a  seguito  della  presentazione  alla
Commissione UE della proposta di  modifica  del  disciplinare  e  del
relativo documento unico riepilogativo del  disciplinare  di  cui  al
citato   provvedimento   29   agosto   2014,   intesa   ad   ottenere
l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura  dei  vini  a
IGT «Rubicone», relativamente ai  prodotti  ottenuti  in  conformita'
alle modifiche inserite  nella  predetta  proposta  di  modifica  del
disciplinare; 
   Vista la nota n. PG/2016/303182 del 26 aprile 2016 con la quale la
Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento
della richiesta di  autorizzazione  all'etichettatura  temporanea  in
questione,   ai   fini   dell'intesa   di   cui   all'art.   13   del
richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
   Considerato che, a seguito dell'esame della predetta  richiesta  e
dei documenti ad essa allegati e' emerso che la stessa  richiesta  e'
risultata  conforme  alle  disposizioni  di  cui  all'art.   72   del
regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del decreto  ministeriale 
7 novembre  2012  e,  in  particolare,  il  soggetto  richiedente  ha
dichiarato che non vi sono state variazioni al  piano  dei  controlli
conseguenti alla modifica in questione  e  la  dichiarazione  con  la
quale esonera espressamente il Ministero e la competente  Regione  da
qualunque responsabilita' presente e futura  conseguente  al  mancato
accoglimento della domanda di  modifica  del  disciplinare  da  parte
della Commissione UE; 
   Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti  giuridici  e  le
condizioni per accogliere la  predetta  richiesta  di  autorizzazione
all'etichettatura temporanea per i vini IGT «Rubicone»,  prodotti  in
conformita' alla proposta di modifica  del  disciplinare  di  cui  al
richiamato  provvedimento  ministeriale  29  agosto  2014,   rendendo
altresi' applicabili le disposizioni di etichettatura  temporanea  in
questione per le  produzioni  derivanti  dalla  campagna  vendemmiale
2016/2017; 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre  2012
richiamato in premessa e' autorizzata l'etichettatura transitoria  di
cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 nei  riguardi  delle
produzioni  dei  vini  a  IGT  «Rubicone»,  ottenute  in  conformita'
all'allegata  proposta  di  modifica  del  relativo  disciplinare  di
produzione, cosi' come definita e  pubblicata  con  il  provvedimento
ministeriale 29 agosto 2014 richiamato in premessa. 
   2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' in capo  all'Ente  Tutela
Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA),  in  qualita'  di  soggetto
richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato decreto ministeriale
7 novembre 2012 e questo Ministero e la Regione  Emilia-Romagna  sono
esonerati da qualunque responsabilita' presente e futura  conseguente
al mancato accoglimento della domanda di  modifica  del  disciplinare
della IGT «Rubicone» in questione da parte della Commissione UE. Tale
responsabilita' resta in capo al citato Ente Tutela Vini  di  Romagna
e,  qualora  si  verificasse  il  predetto  non  accoglimento   della
richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1  devono
essere ritirati dal mercato,  oppure  rietichettati,  in  conformita'
alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009. 
   3. L'autorizzazione di  cui  al  comma  1  e'  riferita  all'unico
disciplinare di produzione della IGT «Rubicone», cosi'  come  risulta
dalla proposta di modifica  approvata  con  il  citato  provvedimento
ministeriale 29 agosto  2014,  ed  entra  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto  ed  e'  applicabile   per   le
produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017. 
   4. All'elenco dei codici, previsto  dall'art.  18,  comma  6,  del
decreto  ministeriale  16  dicembre  2010,  sono  inseriti,  in   via
transitoria,  i  codici  relativi  alle  nuove  tipologie   di   vini
autorizzate ai sensi del presente decreto. 
   Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del  Ministero
- Sezione prodotti DOP e IGP -  Vini  DOP  e  IGP  e  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed   entra   in   vigore   il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 14 giugno 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto