IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato
Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla
data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione
delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni
di cui all'art. 38, paragrafo 5, Regolamento (CE) n. 479/2008
(attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del Regolamento
(UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o
indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle
disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009,
fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del
medesimo Regolamento;
Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui
all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche
nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP
che comportano una o piu' modifiche al documento unico, per le quali,
a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le
relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente
alle disposizioni di cui al citato art. 96, paragrafo 5 del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione,
applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in
questione);
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010;
Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7
novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di
etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del Regolamento (CE)
n. 607/2009;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato Regolamento
(UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere,
opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del
citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di
cui al citato art. 72;
Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della
Commissione UE dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali in questione le
disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e
conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7
gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai
soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura
transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento
(CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto
ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione
per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012 e' riferita ad un unico disciplinare,
cosi' come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa
proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con
le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale e'
stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto
delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art. 13 del
decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP
e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOC «Reno»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOC;
Vista l'istanza pervenuta Consorzio di Tutela Vini del Reno DOC,
con sede in Castelfranco Emilia (MO), con la quale, conseguentemente
alla presentazione della domanda di protezione della DOP dei vini
«Pignoletto», e' stata richiesta la modifica del disciplinare di
produzione della DOC «Reno», nel rispetto della procedura prevista
dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, pubblicato sul
sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e
IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Reno» e del relativo documento unico, a conclusione della
procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la
trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;
Vista la richiesta datata 15 aprile 2016 presentata a questo
Ministero dal citato Consorzio di Tutela Vini del Reno DOC, ai sensi
dell'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del
decreto ministeriale 7 novembre 2012, a seguito della presentazione
alla Commissione UE della proposta di modifica del disciplinare e del
relativo documento unico riepilogativo del disciplinare di cui al
citato provvedimento 29 agosto 2014, intesa ad ottenere
l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a
DOC «Reno», relativamente ai prodotti ottenuti in conformita' alle
modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del
disciplinare;
Vista la nota n. PG/2016/302813 del 26 aprile 2016 con la quale la
Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento
della richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea in
questione, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13 del richiamato
decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che, a seguito dell'esame della predetta richiesta e
dei documenti ad essa allegati e' emerso che la stessa richiesta e'
risultata conforme alle disposizioni di cui all'art. 72 del
Regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del decreto ministeriale 7
novembre 2012 e, in particolare, il soggetto richiedente ha
dichiarato che non vi sono state variazioni al piano dei controlli
conseguenti alla modifica in questione e la dichiarazione con la
quale esonera espressamente il Ministero e la competente Regione da
qualunque responsabilita' presente e futura conseguente al mancato
accoglimento della domanda di modifica del disciplinare da parte
della Commissione UE;
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le
condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione
all'etichettatura temporanea per i vini DOC «Reno», prodotti in
conformita' alla proposta di modifica del disciplinare di cui al
richiamato provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, rendendo
altresi' applicabili le disposizioni di etichettatura temporanea in
questione per le produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale
2016/2017;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012
richiamato in premessa e' autorizzata l'etichettatura transitoria di
cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle
produzioni dei vini a DOC «Reno», ottenute in conformita'
all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di
produzione, cosi' come definita e pubblicata con il provvedimento
ministeriale 29 agosto 2014 richiamato in premessa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' in capo al Consorzio di
Tutela Vini del Reno DOC, con sede in Castelfranco Emilia (MO), in
qualita' di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato
decreto ministeriale 7 novembre 2012 e questo Ministero e la Regione
Emilia-Romagna sono esonerati da qualunque responsabilita' presente e
futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica
del disciplinare della DOC «Reno» in questione da parte della
Commissione UE. Tale responsabilita' resta in capo al citato
Consorzio di Tutela Vini del Reno DOC e, qualora si verificasse il
predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in
applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato,
oppure rietichettati, in conformita' alle disposizioni di cui al capo
IV del Regolamento (CE) n. 607/2009.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' riferita all'unico
disciplinare di produzione della DOC «Reno», cosi' come risulta dalla
proposta di modifica approvata con il citato provvedimento
ministeriale 29 agosto 2014, ed entra in vigore dalla data di
pubblicazione del presente decreto ed e' applicabile per le
produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017.
4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato, in via transitoria, con
le modifiche autorizzate ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero -
Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2016
Il direttore generale: Gatto