IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei sottosegretari
ed ai loro compiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente  la  conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  18  maggio  2006,  n.
181, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
ministeri, con  la  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dello
sviluppo economico, di seguito denominato Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  29  gennaio
2016  con  il  quale  il  sen.  Antonio  Gentile  e'  stato  nominato
sottosegretario  di  Stato  presso  il   Ministero   dello   sviluppo
economico; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  maggio
2016, con il quale il dr. Carlo Calenda e'  stato  nominato  Ministro
dello sviluppo economico; 
  Ritenuta l'opportunita' di conferire al  sen.  Antonio  Gentile  le
deleghe nelle materie di competenza del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, e' delegata: 
    a) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono  alle
piccole  e  medie  imprese  e  all'artigianato  nonche'  in  tema  di
responsabilita' sociale delle imprese; 
    b) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono  alla
promozione della concorrenza,  alla  semplificazione  amministrativa,
alle  politiche  per  il  consumatore,  alla  vigilanza  e  normativa
tecnica,  alle  assicurazioni,   alle   professioni,   nonche'   alle
liberalizzazioni; 
    c) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono  alle
«smart cities», in raccordo con il  vice  Ministro  delegato  per  le
questioni inerenti la materia dell'energia e con  il  Sottosegretario
di  Stato  delegato  per  le  questioni  inerenti  la  materia  delle
telecomunicazioni; 
    d) la trattazione e l'attuazione degli affari  che  attengono  al
sistema cooperativo; 
    e) la trattazione e l'attuazione degli affari relativi alla lotta
alla contraffazione e alle politiche per la proprieta' industriale; 
    f) la trattazione e l'attuazione degli affari inerenti  l'impiego
delle risorse minerarie ed  energetiche,  comprese  le  attivita'  di
prospezione, ricerca, coltivazione e  stoccaggio  delle  risorse  del
sottosuolo. 
  2. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art.  95
della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del  Ministro,
ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 nonche' le funzioni attribuite alla specifica  competenza  dei
dirigenti.