IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ed in particolare: 
    l'art. 1,  comma  2,  laddove  viene  previsto  che  il  Servizio
sanitario  nazionale  assicura  attraverso  le  risorse   finanziarie
individuate, i livelli  essenziali  e  uniformi  di  assistenza,  nel
rispetto dei principi dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della
qualita'  delle  cure  e  della  loro  appropriatezza  riguardo  alle
specifiche esigenze,  nonche'  dell'economicita'  nell'impiego  delle
risorse; 
    l'art. 4, commi 8 e 9, in materia di equilibrio di  bilancio  per
le aziende ospedaliere e per i presidi dell'unita' sanitaria  locale,
cui si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere,
in quanto applicabili; 
    l'art. 8-sexies in materia di remunerazione delle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, per gli erogatori  pubblici  e  privati
accreditati; 
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive
modificazioni, ed in particolare, l'art. 2, commi 7, 8 e 9  che,  nel
disciplinare la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie,
richiama quanto previsto  dall'art.  4  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502; 
  Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e  successive
modificazioni, ed in particolare l'art.  6,  che  stabilisce  che  le
Fondazioni IRCCS, cosi' come gli IRCCS non trasformati, informano  la
propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed  economicita'
e sono  tenuti  al  rispetto  del  vincolo  di  bilancio,  attraverso
l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti  di  risorse
finanziarie per specifiche attivita' istituzionali; 
  Vista  la  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   e   successive
modificazioni, ed in particolare: 
    l'art. 1, comma 173 lettera f), in materia di  «obbligo  in  capo
alle regioni  di  garantire  in  sede  di  programmazione  regionale,
coerentemente  con  gli  obiettivi  sull'indebitamento  netto   delle
amministrazioni pubbliche, l'equilibrio  economico-finanziario  delle
proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere,  aziende  ospedaliere
universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico
sia  in  sede  di  preventivo  annuale  che  di   conto   consuntivo,
realizzando  forme  di  verifica  trimestrale  della  coerenza  degli
andamenti  con   gli   obiettivi   dell'indebitamento   netto   delle
amministrazioni    pubbliche    e    prevedendo     l'obbligatorieta'
dell'adozione di misure  per  la  riconduzione  in  equilibrio  della
gestione ove si  prospettassero  situazioni  di  squilibrio,  nonche'
l'ipotesi di decadenza del direttore generale»; 
    l'art. 1, comma 174, che detta disposizioni volte a garantire  il
rispetto  dell'equilibrio  economico-finanziario   da   parte   delle
regioni; 
    l'art. 1, comma 180, che detta disposizioni in materia  di  piani
di rientro dai deficit sanitari secondo cui: «la regione interessata,
nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonche' in caso di  mancato
adempimento per gli anni 2004 e  precedenti,  anche  avvalendosi  del
supporto tecnico  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali,
procede ad una ricognizione  delle  cause  ed  elabora  un  programma
operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del  Servizio  sanitario  regionale,  di  durata  non  superiore   al
triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle  finanze  e
la singola regione  stipulano  apposito  accordo  che  individui  gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio  economico,
nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti
di  cui  alla  intesa  prevista  dal  comma  173.  La  sottoscrizione
dell'accordo e' condizione  necessaria  per  la  riattribuzione  alla
regione interessata  del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera
parziale e graduale, subordinatamente alla verifica  della  effettiva
attuazione del programma»; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in  data  23  marzo  2005  (Rep.  Atti  n.  2271/CSR)  ed  in
particolare: 
    l'art. 6, che declina quanto previsto  dall'art.  1,  comma  173,
lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    l'art.  8,  che  disciplina  l'accordo   per   il   perseguimento
dell'equilibrio economico in attuazione di quanto previsto  dall'art.
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    l'art. 9, che dispone l'istituzione del Comitato  permanente  per
la verifica dell'erogazione dei LEA; 
    l'art. 12, che dispone l'istituzione del Tavolo di verifica degli
adempimenti; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in data 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243/CSR); 
  Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che prevede, tra l'altro,  forme  premiali  a  valere  sulle  risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a  decorrere  dall'anno
2012, per le regioni che tra  l'altro  introducano  misure  idonee  a
garantire,  in  materia  di  equilibrio   di   bilancio,   la   piena
applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto  dall'art.
4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive  modificazioni,   nel   rispetto   del   principio   della
remunerazione a prestazione; 
  Vista la normativa vigente in  materia  di  piani  di  rientro  dai
disavanzi sanitari all'art. 2, commi da  75  a  96,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2011 recante  «Valutazione
straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie  ai
fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere,  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico  pubblici,  anche  trasformati  in  fondazioni,
degli  istituti  zooprofilattici   sperimentali   e   delle   aziende
ospedaliero universitarie, ivi compresi i policlinici universitari»; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.  1  e  2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare il Titolo  II,  recante
«Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario»; 
  Visto il decreto ministeriale 15  giugno  2012  concernente  «Nuovi
modelli di rilevazione economica  "Conto  economico"  (CE)  e  "Stato
patrimoniale" SP delle aziende del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, che prevede specifiche  disposizioni  per  il  settore
sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari
e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,  l'efficienza
nell'uso   delle   risorse   destinate   al   settore   sanitario   e
l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   17   settembre   2012,   recante
«Certificabilita' degli enti del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   18   ottobre   2012,   recante
«Remunerazione  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  per  acuti,
assistenza ospedaliera  di  riabilitazione  e  di  lungodegenza  post
acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  1°  marzo  2013  «Definizione  dei
Percorsi Attuativi della Certificabilita'»; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in data 10 luglio 2014 per  il  nuovo  Patto  per  la  salute
2014-2016 (Rep. Atti n. 82/CSR),  ed  in  particolare  l'art.  9  che
prevede l'istituzione, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,
presso il Ministero  della  salute  di  una  commissione  permanente,
costituita  dai  rappresentanti  del  Ministero  della  salute,   del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  della  Conferenza  delle
Regioni e Province Autonome e dell'Agenzia nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali  (Agenas),  con  il  compito  di  provvedere,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla: 
    a)  verifica  e  all'aggiornamento  delle  tariffe   massime   di
riferimento per la  remunerazione  delle  prestazioni  di  assistenza
ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione  e
di  lungodegenza  post   acuzie   e   di   assistenza   specialistica
ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18  ottobre
2012, nonche' di assistenza protesica di cui al decreto del  Ministro
della sanita' 27 agosto 1999, n. 332; 
    b) individuazione delle funzioni  assistenziali  e  dei  relativi
criteri di remunerazione massima, ai fini dell'applicazione dell'art.
8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
    c)  definizione  dei  criteri  e  parametri  di  riferimento  per
l'individuazione delle classi tariffarie; 
    d)  promozione  della  sperimentazione  di  metodologie  per   la
definizione di  tariffe  per  i  percorsi  terapeutici  assistenziali
territoriali; 
  Tenuto conto che, in attuazione del citato art. 9 del Patto per  la
salute 2014-2016,  e'  stata  costituita  la  Commissione  permanente
tariffe con decreto ministeriale del 18 gennaio 2016 e considerato in
particolare che, sulla base di quanto previsto dalle lettere b) e  c)
dell'art. 9 del citato Patto  per  la  salute  2014-2016,  la  citata
Commissione dovra' dettare i criteri  generali  per  l'individuazione
della remunerazione  delle  funzioni  assistenziali  e  delle  classi
tariffarie per la successiva adozione dei decreti del Ministro  della
salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  cui
all'art. 8-sexies, rispettivamente commi 3 e 5, secondo periodo,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  ministeriale  2  aprile  2015,  n.  70,  recante
«Regolamento  recante   definizione   degli   standard   qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera»  ed,  in  particolare,  le  disposizioni  contenute  nei
paragrafi 4 e 5 dell'allegato 1 in materia di volumi ed  esiti  e  di
standard generali di qualita'; 
  Vista l'Intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella seduta del 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR)  e,
in  particolare,   il   punto   J,   lettera   a)   in   materia   di
«riorganizzazione e ripensamento del sistema  aziendale  pubblico  in
una logica di valutazione e miglioramento della produttivita', intesa
quale rapporto tra il valore  prodotto  (in  termini  quantitativi  e
economici)  ed  i   fattori   produttivi   utilizzati   (in   termini
quantitativi e economici)»; 
  Visto l'art. 1, commi da 521 a 547, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, che detta disposizioni  che  disciplinano  le  procedure  per
conseguire miglioramenti nella produttivita' e nell'efficienza  degli
enti del Servizio sanitario nazionale, nel  rispetto  dell'equilibrio
economico-finanziario e  nel  rispetto  della  garanzia  dei  livelli
essenziali di assistenza,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del   29   novembre   2001   e   successive
modificazioni,  da  erogarsi   in   condizioni   di   appropriatezza,
efficacia, efficienza e qualita'; 
  Visto in particolare i commi 524, 526, 528, 529 e 530, dell'art. 1,
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove si prevede che: 
    le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie
(AOU), gli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico
pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici, che  erogano  prestazioni
di ricovero  e  cura  che  presentano  una  o  entrambe  le  seguenti
condizioni: 
      a)  uno  scostamento  tra  costi  rilevati   dal   modello   di
rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi  determinati
come remunerazione dell'attivita', ai sensi  dell'art.  8-sexies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti  ricavi,
o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; 
      b)  il  mancato  rispetto  dei  parametri  relativi  a  volumi,
qualita' ed esiti delle cure; 
    devono presentare alla propria regione di riferimento il piano di
rientro di durata non superiore al  triennio,  contenente  le  misure
atte  al  raggiungimento  dell'equilibrio   economico-finanziario   e
patrimoniale  e  al  miglioramento  della  qualita'  delle   cure   o
all'adeguamento  dell'offerta,  al  fine  di  superare  ciascuno  dei
disallineamenti rilevati alle predette lettere a) e b); 
    la metodologia di  valutazione  dello  scostamento  di  cui  alla
predetta lettera a) deve essere individuata con decreto del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, in coerenza  con  quanto  disposto  dall'art.  8-sexies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  in  materia  di  modalita'  di  remunerazione   delle
prestazioni   sanitarie,   tenendo   conto   dei   diversi    assetti
organizzativi  ed  erogativi   regionali,   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 dicembre  2015,
n. 208. Con il  medesimo  decreto  sono  definiti  anche  gli  ambiti
assistenziali  e  i  parametri  di  riferimento  relativi  a  volumi,
qualita' ed esiti delle cure di cui alla predetta lettera  b),  anche
tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di  cui  al  decreto
del  Ministro  della  salute  2  aprile  2015,  n.  70,  recante   la
definizione degli standard qualitativi,  strutturali,  tecnologici  e
quantitativi  relativi   all'assistenza   ospedaliera.   Il   decreto
definisce, altresi', le linee guida per la predisposizione dei  piani
di rientro aziendali; 
  Visto il comma 525, dell'art. 1,  della  legge  28  dicembre  2015,
n.208, che prevede, tra l'altro, che in sede di  prima  applicazione,
per l'anno 2016, le regioni devono individuare,  entro  il  31  marzo
2016, gli enti del proprio Servizio sanitario che  presentano  una  o
entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b); 
  Visto il comma 531, dell'art. 1, della legge 28 dicembre  2015,  n.
208, che dispone che «Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 174, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni, e quanto previsto dall'art. 2, commi 77  e  86,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del
Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria
accentrata, di cui all'art. 19, comma 2, lettera b),  punto  i),  del
decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  iscrive  nel  proprio
bilancio una quota di fondo sanitario regionale  corrispondente  alla
somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro
degli enti del Servizio sanitario  regionale.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le  regioni  che
si sono avvalse  della  facolta'  di  cui  all'art.  23  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  sono  tenute  ad  istituire  la
Gestione sanitaria accentrata, di cui all'art. 19, comma  2,  lettera
b), punto i), del medesimo decreto legislativo n.  118  del  2011.  I
Tavoli tecnici di cui agli artt. 9 e 12 dell'Intesa sancita  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  in  data  23  marzo  2005
verificano il rispetto del presente comma.  A  tal  fine  le  regioni
comunicano ai suddetti Tavoli  tecnici  l'avvenuta  approvazione  dei
piani di rientro degli enti del proprio Servizio sanitario  regionale
entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e
l'importo degli scostamenti negativi di  cui  ai  medesimi  piani  di
rientro»; 
  Visto il comma 533, dell'art. 1, della legge 28 dicembre  2015,  n.
208, che dispone che «la regione, ovvero il Commissario ad  acta  ove
nominato, verifica  trimestralmente  l'adozione  e  la  realizzazione
delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 529 e  530
nel rispetto della tempistica  ivi  indicata.  In  caso  di  verifica
trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata puo' erogare a
titolo di anticipazione una quota parte delle  risorse  iscritte,  ai
sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine  di  salvaguardare
l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso
di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero  il  Commissario
ad acta ove  nominato,  adotta  le  misure  per  la  riconduzione  in
equilibrio della gestione, nel rispetto dei  livelli  di  assistenza,
come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine  di  ogni
esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet  i  risultati
economici raggiunti dai singoli enti  interessati,  raffrontati  agli
obiettivi programmati nel piano di rientro»; 
  Tenuto conto, da un  lato,  della  presenza  di  sistemi  tariffari
regionali differenziati, con tariffe anche superiori a quelle massime
nazionali,  e  della  disomogenea   applicazione   del   sistema   di
remunerazione delle funzioni, e dall'altro, dell'esigenza che in fase
di prima applicazione della normativa sui piani di  cui  all'art.  1,
comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 tenga conto  di  tali
differenze, al fine di evitare che la  valutazione  delle  situazioni
aziendali sia condizionata da  situazioni  di  contesto  diverse,  e'
necessario  che  il  sistema  di  valutazione   della   remunerazione
tariffaria e  delle  funzioni  consenta  una  omogeneizzazione  delle
diverse situazioni regionali; 
  Ritenuto che la commissione permanente tariffe deve individuare  le
funzioni  assistenziali  ed  i  relativi  criteri  di   remunerazione
massima, ai fini dell'applicazione  dell'art.  8-sexies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e che devono essere operati gli
opportuni aggiornamenti periodici delle soglie di volume e di  esito,
sulla base delle  conoscenze  scientifiche  disponibili,  di  cui  al
paragrafo 4.6 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 2 aprile  2015,
n. 70, nella fase di avvio della procedura di cui ai commi 524 e 525,
al fine di consentire una  prima  implementazione  del  metodo,  sono
stati individuati i seguenti criteri: 
    per la lettera a) un finanziamento a funzione  pari  al  30%  del
totale della remunerazione; 
    per la lettera b) almeno un'area  rossa  con  peso  specifico  di
attivita' > 15% o almeno un'area  arancione  con  peso  specifico  di
attivita' > 33%; 
  Ritenuto, altresi', opportuno ai fini dell'individuazione ai  sensi
del comma 525, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, delle  strutture
da sottoporre al piano di cui all'art. 1, comma 528, della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e, riconoscere la possibilita' per le  regioni
e province autonome di  sottoporre  alla  valutazione  del  Ministero
della salute adeguata documentazione  e,  ove  necessario,  specifici
provvedimenti regionali, che consentano di tenere conto: 
    i) delle  specificita'  di  remunerazione  delle  prestazioni  di
emergenza  territoriale,   psichiatria   e   medicina   penitenziaria
eventualmente rese da  parte  delle  strutture  ospedaliere  o  altre
attivita' di rilevanza regionale, e degli investimenti a  carico  dei
contributi in conto esercizio; 
    ii) delle modifiche eventualmente intervenute nel corso dell'anno
2015 sul sistema di remunerazione fissato  dalle  singole  regioni  e
province autonome. 
  Per ciascuno dei punti i) e ii), e' richiesta adeguata analisi  che
evidenzi il loro impatto sui criteri di contabilizzazione nei modelli
di rilevazione ministeriale dei conti economici CE degli anni 2014  e
2015 presi a riferimento per il  calcolo  dello  scostamento  di  cui
all'art. 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre  2015,  n.
208; 
  Ritenuto necessario che  la  Regione  Lombardia,  in  virtu'  della
peculiare organizzazione del proprio sistema sanitario regionale, per
dare prima applicazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da
528 a 536, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  debba  sottoporre
alla valutazione del Ministero della salute  apposita  documentazione
che  attesti  l'assimilabilita'  di  alcune   aziende   del   proprio
territorio alle aziende  sanitarie  locali,  per  le  caratteristiche
organizzative  e  la  tipologia  di  attivita'  svolta,  al  fine  di
individuare, d'intesa fra Regione e Ministero, le aziende ospedaliere
da sottoporre ai piani di cui all'art. 1, comma 528, della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, nel 2016. Le dimensioni economiche e modalita'
attuative dei piani verranno anch'esse definite da Regione  Lombardia
e sottoposte al Ministero della salute; 
  Considerato che, per l'anno 2016, l'individuazione, da parte  delle
regioni, delle strutture che presentano una o entrambe le  condizioni
di cui al comma 524, lettere a) e b),  della  piu'  volte  richiamata
legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve avvenire entro il 31 marzo 2016,
le  condizioni  di  cui  ai  precedenti  capoversi   possono   essere
verificate dalla Direzione generale  della  programmazione  sanitaria
del Ministero  della  salute  su  richiesta  motivata  delle  regioni
interessate,   corredata   della   necessaria   documentazione    per
l'istruttoria.  Le  risultanze  dell'istruttoria  saranno   condivise
formalmente con le regioni interessate nel corso di appositi incontri
tecnici, alla presenza del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'ultimo capoverso del comma 531, dell'art. 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, laddove e' previsto che le regioni  comunicano
ai Tavoli tecnici, di cui agli artt. 9 e  12  della  predetta  Intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in  data  il
23 marzo 2005, l'avvenuta approvazione dei piani di cui  all'art.  1,
comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro cinque  giorni
dall'adozione del provvedimento di approvazione di cui ai commi 529 e
530 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Ritenuto necessario che il Ministero della salute  e  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  possano  verificare   la   corretta
individuazione delle aziende da sottoporre al piano di  cui  all'art.
1, comma 528, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e  possano
prevedere un approfondimento con le regioni interessate; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome nella seduta del 21 aprile 2016  (Rep.
72/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  qui  s'intendono
riportate  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  in   attuazione
dell'art. 1, comma 526, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  sono
approvati l'allegato tecnico a), l'allegato tecnico  b)  e  le  linee
guida per la predisposizione dei piani di cui all'art. 1, comma  528,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che formano parte integrante del
presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 giugno 2016 
 
                                   Il Ministro della salute: Lorenzin 
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan