IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2006/118/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee  dall'inquinamento
e  dal  deterioramento  del  12  dicembre  2006  e,  in  particolare,
l'allegato II; 
  Vista  la  direttiva  2014/80/UE  della  Commissione  che  modifica
l'allegato II della direttiva 2006/118/CE; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in
materia ambientale» e successive  modificazioni  e,  in  particolare,
l'allegato 1 alla parte terza cosi' come modificato  dall'allegato  3
del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2009,  n.  30,  e,   in
particolare, l'art. 8, comma 1 che prevede l'adozione di decreti  del
Ministro dell'ambiente  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti il Ministero delle sviluppo economico ed il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  per  la  modifica  degli
allegati tecnici; 
  Considerata la necessita' di adeguare, in particolare,  la  lettera
B, parte A al paragrafo A.2 dell'allegato 1  della  parte  terza  del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di renderlo
conforme agli obblighi comunitari; 
  Vista la nota prot. 1520 del 28 marzo 2013 con cui il  CNR-IRSA  ha
trasmesso la relazione sulla «Valutazione del  rischio  ambientale  e
sanitario    associato    alla     contaminazione     da     sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS)», che ha evidenziato  una  situazione  di
contaminazione da  sostanze  perfluoro-alchiliche  nei  corpi  idrici
superficiali e nelle acque potabili della provincia di Vicenza; 
  Considerata la necessita', a seguito degli esiti dello  studio  del
CNR-IRSA, di includere nella valutazione dello  stato  chimico  delle
acque  sotterranee   le   sostanze   perfluoro-alchiliche,   mediante
l'introduzione  dei  relativi  valori  soglia  per  i  corpi   idrici
sotterranei; 
  Vista la  nota  prot.  1584  del  16  gennaio  2014,  dell'Istituto
superiore di sanita' con la quale viene proposto un valore soglia per
l'acido perfluoroottansolfonico (PFOS); 
  Vista la proposta tecnica, del gruppo di  lavoro  istituito  con  i
decreti direttoriali prot. n. 4819 TRI/DI/N del 20  dicembre  2013  e
prot. n. 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014, formulata con nota prot. n.
5433 del 28 novembre 2014 del CNR IRSA, relativa alla definizione  di
standard di  qualita'  ambientale  e  di  valori  soglia  per  alcune
sostanze perfluoro-alchiliche; 
  Acquisita la proposta tecnica del gruppo di lavoro,  riportata  nel
resoconto del 7 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Ministero  dello   sviluppo
economico trasmesso con la nota prot. n. 11788 del 18 maggio 2016; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali trasmesso con la nota prot.  n.  5768
del 26 maggio 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. La lettera B, «Buono  stato  chimico  delle  acque  sotterranee»
parte  A  dell'allegato  1  della  parte  terza  del  citato  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente 
B. ACQUE SOTTERRANEE 
  Buono stato delle acque sotterranee 
Parte A - Buono stato chimico 
  Nella tabella 1 e' riportata la definizione di buono stato  chimico
delle acque sotterranee. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  A.1 - Standard di qualita' 
  Nella tabella 2 sono inclusi gli standard di qualita' individuati a
livello comunitario. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  * Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e  i  biocidi,
quali definiti all'art. 2, rispettivamente del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.
174. 
  ** «Totale»  significa  la  somma  di  tutti  i  singoli  pesticidi
individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio,  compresi
i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione. 
   - I risultati dell'applicazione degli standard di qualita'  per  i
pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano  i  risultati
delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto,  n.
194 del 1995 dal decreto del Presidente della  Repubblica  23  aprile
2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000. 
  - Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo  si  considera
che  gli  standard  di  qualita'  in  materia  possono  impedire   il
conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76
e 77 del decreto n. 152 del 2006  per  i  corpi  idrici  superficiali
connessi o provocare un deterioramento significativo  della  qualita'
ecologica o chimica di tali  corpi  o  un  danno  significativo  agli
ecosistemi  terrestri  direttamente  dipendenti  dal   corpo   idrico
sotterraneo sono stabiliti valori soglia  piu'  severi  conformemente
all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e al presente
allegato. I programmi e le  misure  richiesti  in  relazione  a  tali
valori soglia si applicano anche alle  attivita'  che  rientrano  nel
campo di applicazione dell'art. 92 del decreto n. 152 del 2006. 
   A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico 
  1. Il superamento dei valori soglia  di  cui  alla  tabella  3,  in
qualsiasi punto di monitoraggio e' indicativo  del  rischio  che  non
siano soddisfatte una o piu' condizioni concernenti  il  buono  stato
chimico delle acque sotterranee di cui all'art. 4, comma  2,  lettera
c, punti 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30. 
  I valori soglia di cui  alla  tabella  3  si  basano  sui  seguenti
elementi:  l'entita'  delle  interazioni  tra  acque  sotterranee  ed
ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che  dipendono
da essi; l'interferenza con legittimi usi  delle  acque  sotterranee,
presenti o futuri; la tossicita' umana, l'ecotossicita', la  tendenza
alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note alla tabella 3: 
    * Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici
e si applicano ai corpi idrici sotterranei  che  alimentano  i  corpi
idrici  superficiali  e  gli  ecosistemi  terrestri  dipendenti.   Le
regioni, sulla  base  di  una  conoscenza  approfondita  del  sistema
idrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori di
cui alla colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. In assenza
di tale conoscenza, si  applicano  i  valori  di  cui  alla  medesima
colonna. 
    ** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia variano in
funzione della durezza dell'acqua classificata  secondo  le  seguenti
quattro categorie: Classe 1: <50 mg L-1 CaCO3 , Classe  2:  da  50  a
<100 mg L-1 CaCO3 , Classe 3: da 100 a <200 mg L-1 CaCO3 e Classe  4:
≥200 mg L-1 CaCO3 . 
    ***  Tali  valori   sono   espressi   come   SQA   CMA   (massime
concentrazioni   ammissibili)   di   cui   al   decreto   legislativo
n. 172/2015. 
  **** Il DDT  totale  comprende  la  somma  degli  isomeri  p,p'-DDT
(1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano;  CAS  50-29-3),  o,p'-DDT
(1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano; CAS 789-02-6),
p,p'-DDE (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene;  CAS  72-55-9)  e
p,p'-DDD (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 72-54-8). 
  ***** Il valore della sommatoria deve far riferimento  ai  seguenti
congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126,
128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183,
187, 189. 
  - Per i pesticidi per cui sono stati definiti i  valori  soglia  si
applicano tali valori in  sostituzione  dello  standard  di  qualita'
individuato alla tabella 2. 
    - Per i metalli il valore dello standard di qualita' si riferisce
alla concentrazione  disciolta,  cioe'  alla  fase  disciolta  di  un
campione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 µm. 
    - Per tutti gli altri  parametri  il  valore  si  riferisce  alla
concentrazione totale nell'intero campione di acqua 
  2. Laddove elevati livelli di fondo di  sostanze  o  ioni,  o  loro
indicatori, siano presenti per motivi  idrogeologici  naturali,  tali
livelli  di  fondo  nel  pertinente  corpo  idrico  sono   presi   in
considerazione  nella   determinazione   dei   valori   soglia.   Nel
determinare i livelli  di  fondo,  e'  opportuno  tenere  presente  i
seguenti principi: 
    a) la determinazione dei livelli di fondo dovrebbe essere  basata
sulla caratterizzazione di corpi idrici  sotterranei  in  conformita'
dell'allegato 1 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30,  e  sui
risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, conformemente  al
presente allegato. La strategia di monitoraggio  e  l'interpretazione
dei dati dovrebbero tenere conto del fatto che condizioni di flusso e
la chimica delle acque sotterranee presentano  variazioni  a  livello
laterale e verticale; 
    b) in caso di dati di monitoraggio  limitati,  dovrebbero  essere
raccolti ulteriori dati. Nel contempo si  dovrebbe  procedere  a  una
determinazione dei  livelli  di  fondo  basandosi  su  tali  dati  di
monitoraggio limitati, se del caso mediante un approccio semplificato
che prevede l'uso di un sottoinsieme di  campioni  per  i  quali  gli
indicatori   non    evidenziano    nessuna    influenza    risultante
dall'attivita' umana. Se disponibili,  dovrebbero  essere  tenute  in
considerazione anche le informazioni sui trasferimenti e  i  processi
geochimici; 
    c) in caso  di  dati  di  monitoraggio  delle  acque  sotterranee
insufficienti e di scarse informazioni in materia di trasferimenti  e
processi geochimici, dovrebbero  essere  raccolti  ulteriori  dati  e
informazioni. Nel contempo si dovrebbe  procedere  a  una  stima  dei
livelli di fondo, se del caso basandosi su  risultati  statistici  di
riferimento per il medesimo tipo di falda acquifera in altri  settori
per cui sussistono dati di monitoraggio sufficienti.»; 
  Al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione dello  stato
chimico dei  corpi  idrici  sotterranei,  sono  rese  disponibili  le
seguenti linee guida nazionali predisposte dagli istituti scientifici
nazionali di riferimento: 
    - una linea guida recante la procedura da seguire per il  calcolo
dei valori di fondo entro il 31 dicembre 2016. 
    - una linea guida sulla  metodologia  per  la  valutazione  delle
tendenze ascendenti  e  d'inversione  degli  inquinanti  nelle  acque
sotterranee entro il 30 giugno 2017. 
   A.2.1 Applicazione degli standard di  qualita'  ambientale  e  dei
valori soglia 
   1. La conformita' del valore soglia e dello standard  di  qualita'
ambientale deve essere calcolata attraverso la  media  dei  risultati
del  monitoraggio,  riferita  al  ciclo  specifico  di  monitoraggio,
ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di  corpi  idrici
sotterranei. 
   2. Il risultato e' sempre espresso indicando lo stesso  numero  di
decimali usato nella formulazione dello standard. 
   3. I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari
analiti  previsti  nelle  tabelle   del   presente   Allegato   fanno
riferimento alle piu' avanzate tecniche  di  impiego  generale.  Tali
metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati  a
livello nazionale o a livello internazionale e  validati  in  accordo
con la norma UNI/ ISO/ EN 17025. 
   4. Per le sostanze inquinanti  per  cui  allo  stato  attuale  non
esistono metodiche analitiche standardizzate a  livello  nazionale  e
internazionale si applicano le migliori tecniche disponibili a  costi
sostenibili riconosciute come appropriate dalla  comunita'  analitica
internazionale. I  metodi  utilizzati,  basati  su  queste  tecniche,
presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel  punto  6  e
sono validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025. 
   5. a) per le sostanze per cui non sono presenti  metodi  analitici
normalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi  della
ISO 17025 siano resi disponibili  da  ISPRA,  in  collaborazione  con
IRSA-CNR ed ISS, il  monitoraggio  sara'  effettuato  utilizzando  le
migliori tecniche disponibili, sia da un punto di  vista  scientifico
che economico. 
  b) I risultati delle attivita' di monitoraggio  pregresse,  per  le
sostanze inquinanti di cui al  punto  4,  sono  utilizzati  a  titolo
conoscitivo. 
  A.2.2 Aggiornamento piani di gestione 
   Nei piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici,  riesaminati  e
riaggiornati in conformita' all'art. 117 del decreto n. 152/06,  sono
inserite le seguenti informazioni  sulle  modalita'  di  applicazione
della procedura illustrata nella parte A del presente allegato: 
    a) informazioni su ciascuno dei corpi idrici o  gruppi  di  corpi
idrici sotterranei caratterizzati come a rischio: 
      - le dimensioni dei corpi idrici; 
      - ciascun inquinante o indicatore di inquinamento in base a cui
i corpi idrici sotterranei sono caratterizzati come a rischio; 
      - gli obiettivi di qualita' ambientale  a  cui  il  rischio  e'
connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o  potenziali,  del  corpo
idrico e il rapporto tra  i  corpi  idrici  sotterranei  e  le  acque
superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri  che  ne  dipendono
direttamente; 
      - nel caso di sostanze  presenti  naturalmente,  i  livelli  di
fondo naturali nei corpi idrici sotterranei; 
      -  informazioni  sui  superamenti  se  i  valori  soglia   sono
oltrepassati; 
    b) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto
idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che
rientra nel territorio nazionale, oppure a livello di corpo idrico  o
gruppo di corpi idrici sotterranei; 
    c) il rapporto tra  i  valori  soglia  e  ciascuno  dei  seguenti
elementi: 
      - nel caso di sostanze  presenti  naturalmente,  i  livelli  di
fondo; 
      - le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che
ne dipendono direttamente; 
      - gli obiettivi di qualita' ambientale e  altre  norme  per  la
protezione dell'acqua  esistenti  a  livello  nazionale,  unionale  o
internazionale; 
      - qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia,
ecotossicologia, persistenza  e  potenziale  di  bioaccumulo  nonche'
tendenza alla dispersione degli inquinanti; 
    d) la metodologia per determinare i livelli di fondo  sulla  base
dei principi di cui alla parte A, punto 3; 
    e) le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia  per
gli inquinanti e gli indicatori  identificati  nella  tabella  3  del
presente allegato. 
    f) elementi chiave della valutazione dello  stato  chimico  delle
acque sotterranee, compresi il livello, il metodo  e  il  periodo  di
aggregazione  dei   risultati   di   monitoraggio,   la   definizione
dell'entita' del superamento considerata accettabile  e  il  relativo
metodo di calcolo, conformemente  all'art.  4,comma  2,  lettera  c),
punto 1), e al punto 3 dell'allegato 5  del  decreto  legislativo  16
marzo 2009, n. 30. 
  Qualora uno dei dati di cui alle  lettere  da  a)  a  f),  non  sia
incluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, le  motivazioni
dell'esclusione sono inserite nei suddetti piani.